Art. 8.

        Istituto di studi penitenziari e scuole di formazione

  1.  Presso  l'Istituto  di  studi penitenziari sono individuati tre
uffici dirigenziali di seconda fascia.
  2.  Resta  ferma  l'individuazione  delle  scuole  di  formazione e
aggiornamento  del  personale dell'Amministrazione penitenziaria come
sedi di livello dirigenziale non generale.