Art. 8. Istituto di studi penitenziari e scuole di formazione 1. Presso l'Istituto di studi penitenziari sono individuati tre uffici dirigenziali di seconda fascia. 2. Resta ferma l'individuazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria come sedi di livello dirigenziale non generale.