Art. 9.

     Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria

  1.  I  provveditorati regionali, organi decentrati del Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,   operano   nel  settore  degli
istituti  e  servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e
direttive  disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale,
organizzazione  dei  servizi e degli istituti, detenuti ed internati,
area penale esterna e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed
il   Servizio   sanitario  nazionale,  nell'ambito  delle  rispettive
circoscrizioni di competenza.
  2.  Nell'ambito  dei  provveditorati regionali dell'Amministrazione
penitenziaria, ai quali sono attribuite competenze relative ad affari
di  rilevanza  circoscrizionale,  sono  individuate unita' di livello
dirigenziale  di  seconda  fascia in relazione alle aree operative di
competenza,  in  tal  modo  articolate  con riguardo al nuovo assetto
funzionale  ed  organizzativo  introdotto  dall'art.  6  del  decreto
legislativo  21  maggio  2000,  n. 146, e dall'art. 7 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  6 marzo  2001,  n.  55:  area  della
segreteria  e  degli  affari  generali;  area  del  personale e della
formazione;  area  della  sicurezza  e  delle  traduzioni;  area  del
trattamento  intramurale;  area  dell'esecuzione penale esterna; area
della   contabilita'.  Presso  ciascun  provveditorato  regionale  e'
nominato  un  funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro
contabile.
  Con  riferimento  alle aree suddette, a ciascun provveditorato sono
assegnati  sei  dirigenti  ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  3.  Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun
anno   dal   Dipartimento,   trasmette   allo   stesso  un  piano  di
ripartizione,  per  l'esercizio  finanziario  successivo, delle spese
concernenti:
    a) l'esercizio  dei poteri di competenza per il funzionamento del
provveditorato;
    b) il   funzionamento   degli  istituti  e  servizi  penitenziari
compresi nella circoscrizione.
  All'inizio  dell'esercizio  finanziario,  il  capo del Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria,  con proprio decreto, ripartisce
tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio. Con
lo  stesso  decreto  sono autorizzate le spese indicate nella lettera
a),  sopra  citata.  La  rimanente parte dei detti fondi stanziati in
bilancio,  eccettuata  quella  necessaria  per  le  spese  alle quali
provvede    direttamente    il    Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria,  e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con
successivi  decreti  fra  i  provveditorati,  anche  in  relazione  a
particolari  esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi
in precedenza assegnati.
  Il  provveditore,  quale ordinatore primario di spesa, ripartisce i
fondi  assegnati  tra  gli  istituti e servizi della circoscrizione a
mezzo   di   aperture   di  credito.  Tale  ripartizione  costituisce
autorizzazione  per  la  esecuzione  dei  programmi  finanziati con i
suddetti fondi.
  Presso  ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al
suo funzionamento, e' istituito un servizio economato.
  4.  I  provveditori regionali esercitano, altresi', le attribuzioni
precedentemente  demandate  dall'ordinamento  penitenziario  e  dalle
altre  norme  vigenti  all'ispettore  distrettuale  degli istituti di
prevenzione  e  pena  per  adulti,  ivi comprese quelle ispettive, di
vigilanza e di controllo.