Art. 9. Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria 1. I provveditorati regionali, organi decentrati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, area penale esterna e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di competenza. 2. Nell'ambito dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali sono attribuite competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale, sono individuate unita' di livello dirigenziale di seconda fascia in relazione alle aree operative di competenza, in tal modo articolate con riguardo al nuovo assetto funzionale ed organizzativo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55: area della segreteria e degli affari generali; area del personale e della formazione; area della sicurezza e delle traduzioni; area del trattamento intramurale; area dell'esecuzione penale esterna; area della contabilita'. Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile. Con riferimento alle aree suddette, a ciascun provveditorato sono assegnati sei dirigenti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 3. Il provveditore regionale, entro il termine fissato per ciascun anno dal Dipartimento, trasmette allo stesso un piano di ripartizione, per l'esercizio finanziario successivo, delle spese concernenti: a) l'esercizio dei poteri di competenza per il funzionamento del provveditorato; b) il funzionamento degli istituti e servizi penitenziari compresi nella circoscrizione. All'inizio dell'esercizio finanziario, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio. Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a), sopra citata. La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati. Il provveditore, quale ordinatore primario di spesa, ripartisce i fondi assegnati tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi. Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, e' istituito un servizio economato. 4. I provveditori regionali esercitano, altresi', le attribuzioni precedentemente demandate dall'ordinamento penitenziario e dalle altre norme vigenti all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, di vigilanza e di controllo.