Art. 2.

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana;   dello  stesso  e'  data  comunicazione  agli
interessati.
  2. Fermo  restando  quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco
dei  soggetti  beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito
di  imposta,  completi  degli  estremi  identificativi e dei relativi
importi,   viene  trasmesso  al  sistema  informativo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella
spesa,  nonche'  l'autorizzazione  alla  fruizione delle agevolazioni
nella  forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione
di  aggiornato  certificato camerale completo di vigenza nonche', ove
necessario, della certificazione antimafia.
    Roma, 28 febbraio 2002
                                                  Il dirigente: Cobis