Art. 10.
Compiti  del  servizio  veterinario  delle  aziende  unita' sanitarie
                               locali
    1.  Il  servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria
locale:
    a) e' connesso alla BDN;
    b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4;
    c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste
per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare
effettua  i  controlli  previsti  dal  regolamento  (CE)  2630/1997 e
successive  modifiche  presso  le  aziende  zootecniche e ne registra
l'esito   nella  BDN  secondo  le  modalita'  riportate  nel  manuale
operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota
il  proprio  nome,  la  data  del  controllo  e  la propria firma sul
registro previsto all'art. 5;
    d) registra   ed   aggiorna   nella   banca   dati  nazionale  le
informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti;
    e) registra,  nella  BDN  le  informazioni relative alle nascite,
alle  movimentazioni,  alle  macellazioni, alle introduzioni da Paesi
membri  e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non
intendono  avvalersi della facolta' di registrare direttamente i dati
o di avvalersi di convenzioni con altri organismi;
    f)  registra  nella  BDN il furto e lo smarrimento di animali, di
cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari;
    g) stampa  da  sistema  e  rilascia  il  duplicato del passaporto
smarrito  e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di
notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO";
    h) invia,  ai  sensi  del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei
controlli che evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore.
  2.  I  servizi  veterinari  di  ciascuna  azienda  unita' sanitaria
locale,  che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti
di   macellazione,  controllano  l'avvenuta  distruzione  dei  marchi
auricolari,  preventivamente  tagliati  a cura del responsabile dello
stabilimento  e  custodiscono  per  tre anni ai sensi del regolamento
(CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.