Art. 10. Compiti del servizio veterinario delle aziende unita' sanitarie locali 1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unita' sanitaria locale: a) e' connesso alla BDN; b) rilascia e vidima il passaporto di cui all'art. 4; c) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni previste per l'identificazione e registrazione degli animali ed in particolare effettua i controlli previsti dal regolamento (CE) 2630/1997 e successive modifiche presso le aziende zootecniche e ne registra l'esito nella BDN secondo le modalita' riportate nel manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2; il veterinario ufficiale annota il proprio nome, la data del controllo e la propria firma sul registro previsto all'art. 5; d) registra ed aggiorna nella banca dati nazionale le informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti; e) registra, nella BDN le informazioni relative alle nascite, alle movimentazioni, alle macellazioni, alle introduzioni da Paesi membri e alle importazioni da Paesi terzi per quei detentori che non intendono avvalersi della facolta' di registrare direttamente i dati o di avvalersi di convenzioni con altri organismi; f) registra nella BDN il furto e lo smarrimento di animali, di cedole identificative, dei passaporti e dei marchi auricolari; g) stampa da sistema e rilascia il duplicato del passaporto smarrito e/o oggetto di furto entro quattordici giorni dalla data di notifica. Il nuovo passaporto riporta l'indicazione "DUPLICATO"; h) invia, ai sensi del regolamento (CE) 132/1999 i verbali dei controlli che evidenziano le irregolarita', all'organismo pagatore. 2. I servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, controllano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e custodiscono per tre anni ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 i passaporti degli animali debitamente annullati.