Art. 11. Compiti delle regioni e delle province autonome 1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome: a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza ed in particolare organizzano, coordinano e verificano l'attivita' prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL; b) disciplinano le modalita' e le procedure di cui all'art. 5, comma 5. 2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN. 3. Ferma restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle procedure definite di cui all'art. 6, comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi informativi e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.