Art. 11.
           Compiti delle regioni e delle province autonome
  1.  Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV,
capo  I,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e
le province autonome:
    a) assicurano   il   corretto   funzionamento   del   sistema  di
identificazione  e registrazione sul territorio di propria competenza
ed  in  particolare  organizzano, coordinano e verificano l'attivita'
prevista all'art. 10 da parte dei servizi veterinari delle AUSL;
    b) disciplinano  le  modalita'  e le procedure di cui all'art. 5,
comma 5.
  2. Le regioni e le province autonome sono connesse alla BDN.
  3.  Ferma  restando l'ufficialita' dei dati della BDN, le regioni e
le  province  autonome,  nell'ambito  delle procedure definite di cui
all'art.  6,  comma 2, relative all'uniformita' dei tempi, dei flussi
informativi  e dei controlli, possono stabilire criteri organizzativi
riguardanti  le  fasi gestionali di afflusso dei dati alla banca dati
regionale, garantendo in tempo reale l'aggiornamento della BDN.