Art. 12. Compiti del Ministero della salute 1. Il Ministero della salute: a) detiene la banca dati nazionale delle aziende, degli allevamenti e dei capi bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce l'accesso o la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Assegna ai detentori o loro delegati il certificato elettronico di identita' che distribuisce per il tramite del servizio veterinario delle AUSL; b) redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari e ne certifica la conformita'; c) in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco; d) comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche; e) comunica, per via informatica, ai servizi veterinari di ciascuna azienda unita' sanitaria locale, alle regioni e alle province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi ivi detenuti, compresi i movimenti e i capi macellati, per l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11. 2. Il Ministero della salute, in quanto autorita' competente ai sensi della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi di uno specifico organismo di ispezione. 3. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della salute si avvale del Centro servizi nazionale attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con sede in Teramo.