Art. 12.
                 Compiti del Ministero della salute
  1. Il Ministero della salute:
    a) detiene   la   banca   dati  nazionale  delle  aziende,  degli
allevamenti  e  dei  capi  bovini prevista all'art. 6 e ne garantisce
l'accesso  o  la consultazione a chiunque vi abbia interesse ai sensi
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Assegna ai detentori o loro
delegati il certificato elettronico di identita' che distribuisce per
il tramite del servizio veterinario delle AUSL;
    b) redige  l'elenco  dei  fornitori  di  marchi  auricolari  e ne
certifica la conformita';
    c) in  caso  di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal
fornitore  di  marchi  auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del
predetto fornitore da tale elenco;
    d) comunica   alle  regioni  e  province  autonome  l'elenco  dei
fornitori registrati e le eventuali modifiche;
    e) comunica,  per  via  informatica,  ai  servizi  veterinari  di
ciascuna  azienda  unita'  sanitaria  locale,  alle  regioni  e  alle
province autonome, le variazioni relative a ciascun azienda e ai capi
ivi   detenuti,   compresi  i  movimenti  e  i  capi  macellati,  per
l'espletamento dei compiti previsti agli articoli 10 e 11.
  2.  Il  Ministero  della  salute, in quanto autorita' competente ai
sensi  della normativa comunitaria, verifica la corretta applicazione
della  disciplina prevista dal presente decreto, all'uopo avvalendosi
di uno specifico organismo di ispezione.
  3.  Per  l'applicazione  del  presente  articolo il Ministero della
salute  si  avvale  del  Centro  servizi  nazionale  attivato  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale", con sede in Teramo.