Art. 13.
                 Obiettivi degli organismi pagatori
  1.  La  banca  dati  nazionale deve contenere e rendere disponibili
all'AGEA  ed  agli  organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE)
3887/92,  del  regolamento (CE) 1254/99, nonche' ai sensi del decreto
del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000,
per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati:
    a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento:
      a1) tipo di produzione (da latte o da carne);
      a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza;
      a3) codice del libro genealogico di iscrizione;
      a4) allevamento sottoposto a campione;
      a5) tipo del campione;
    b) identificativo individuale degli animali della specie bovina:
      b1) marca auricolare;
      b2) data di nascita;
      b3) sesso;
      b4) razza o tipo genealogico;
      b5) data di entrata in allevamento;
      b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine);
      b7) codice della madre;
      b8) data di presentazione e codice della domanda di premio;
    c) movimenti  intercorsi nella vita di un animale individualmente
identificato e registrato:
      c1) data di uscita dall'allevamento;
      c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero;
      c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione;
    d) dati   relativi  alla  morte  di  un  animale  identificato  e
registrato:
      d1) data di morte;
      d2) causa della morte;
    e) dati relativi alla macellazione:
      e1) data di macellazione;
      e2) marca auricolare;
      e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa;
      e4) peso della carcassa;
      e5) classificazione;
      e6) categoria;
      e7)   codice   univoco   identificativo   della   struttura  di
macellazione;
    f) dati   relativi   ad   animali   macellati   su   disposizione
dell'autorita'  sanitaria  nell'ambito di programmi di eradicazione o
di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi:
      f1) data di macellazione;
      f2) causa di macellazione;
      f3) marca auricolare;
      f4) esiti positivi test rapidi BSE;
    g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo;
    h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e
registrazione  rilevate  nell'ambito  dell'attivita'  di controllo ed
eventuali sanzioni irrogate:
      h1) codice aziendale;
      h2)  tipo  di  inadempienza  ed  irregolarita'  codificate  nel
manuale operativo;
      h3) data della sanzione;
      h4) tipo di sanzione;
      h5) importo della sanzione;
    i) sanzioni  irrogate  per  inadempienze  ed  irregolarita' dalle
strutture  di  macellazione per quanto attiene la materia oggetto del
presente decreto:
      i1)  codice  univoco  dello  stabilimento  della  struttura  di
macellazione;
      i2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate;
      i3) data della sanzione;
      i4) tipo di sanzione,
      i5) importo della sanzione;
    j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate
e ad effetto anabolizzante;
    k)   sanzioni   irrogate   per   inadempienze   ed  irregolarita'
riscontrate nelle domande di premio:
      k1) codice aziendale;
      k2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate nel manuale
operativo;
      k3) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.);
      k4) importo della sanzione.
  2.  L'immissione  dei  dati  di  cui  al comma 1 e' effettuata, nel
termine  previsto  dalla  normativa  comunitaria  ovvero dal presente
decreto  ovvero,  in mancanza di termine nelle suddette disposizioni,
entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da:
    a) detentore  per  i  dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b),
c1), c2), d1), d2) del comma 1;
    b) struttura  di macellazione per i dati di cui alle lettere c3),
e) del comma 1;
    c) AUSL  per  i dati di cui alle lettere f), h), i), j) del comma
1;
    d) AGEA per i dati di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1,
    e) BDN per i dati di cui alla lettera g) del comma 1;
  3.  L'AGEA  e  gli  organismi pagatori regionali sono connessi alla
BDN.
  4.  Il  Ministero  della  salute  ed  il  Ministero delle politiche
agricole  e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano
le  modalita'  di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in
modo  da  garantirne  l'adeguamento  all'evoluzione  della  normativa
comunitaria  concernente  la  politica  agricola  comune  in  materia
zootecnica.