Art. 13. Obiettivi degli organismi pagatori 1. La banca dati nazionale deve contenere e rendere disponibili all'AGEA ed agli organismi pagatori, ai sensi del regolamento (CE) 3887/92, del regolamento (CE) 1254/99, nonche' ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 gennaio 2000, per ogni azienda richiedente premi, almeno i seguenti dati: a) identificativo fiscale e dati anagrafici dell'allevamento: a1) tipo di produzione (da latte o da carne); a2) iscrizioni ai libri genealogici di razza; a3) codice del libro genealogico di iscrizione; a4) allevamento sottoposto a campione; a5) tipo del campione; b) identificativo individuale degli animali della specie bovina: b1) marca auricolare; b2) data di nascita; b3) sesso; b4) razza o tipo genealogico; b5) data di entrata in allevamento; b6) periodo di lattazione (data di inizio e di fine); b7) codice della madre; b8) data di presentazione e codice della domanda di premio; c) movimenti intercorsi nella vita di un animale individualmente identificato e registrato: c1) data di uscita dall'allevamento; c2) codice aziendale del nuovo allevamento ovvero; c3) codice univoco aziendale della struttura di macellazione; d) dati relativi alla morte di un animale identificato e registrato: d1) data di morte; d2) causa della morte; e) dati relativi alla macellazione: e1) data di macellazione; e2) marca auricolare; e3) numero di macellazione attribuito alla carcassa; e4) peso della carcassa; e5) classificazione; e6) categoria; e7) codice univoco identificativo della struttura di macellazione; f) dati relativi ad animali macellati su disposizione dell'autorita' sanitaria nell'ambito di programmi di eradicazione o di controllo di malattie infettive e di campagne di profilassi: f1) data di macellazione; f2) causa di macellazione; f3) marca auricolare; f4) esiti positivi test rapidi BSE; g) anomalie rilevabili in BDN e codificate nel manuale operativo; h) inadempienze ed irregolarita' nel sistema di identificazione e registrazione rilevate nell'ambito dell'attivita' di controllo ed eventuali sanzioni irrogate: h1) codice aziendale; h2) tipo di inadempienza ed irregolarita' codificate nel manuale operativo; h3) data della sanzione; h4) tipo di sanzione; h5) importo della sanzione; i) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' dalle strutture di macellazione per quanto attiene la materia oggetto del presente decreto: i1) codice univoco dello stabilimento della struttura di macellazione; i2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate; i3) data della sanzione; i4) tipo di sanzione, i5) importo della sanzione; j) esiti positivi dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate e ad effetto anabolizzante; k) sanzioni irrogate per inadempienze ed irregolarita' riscontrate nelle domande di premio: k1) codice aziendale; k2) tipo di inadempienza o irregolarita' codificate nel manuale operativo; k3) tipo di sanzione (amministrativa, penale, etc.); k4) importo della sanzione. 2. L'immissione dei dati di cui al comma 1 e' effettuata, nel termine previsto dalla normativa comunitaria ovvero dal presente decreto ovvero, in mancanza di termine nelle suddette disposizioni, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, da: a) detentore per i dati di cui alle lettere a1), a2), a3), b), c1), c2), d1), d2) del comma 1; b) struttura di macellazione per i dati di cui alle lettere c3), e) del comma 1; c) AUSL per i dati di cui alle lettere f), h), i), j) del comma 1; d) AGEA per i dati di cui alle lettere a4), a5), k) del comma 1, e) BDN per i dati di cui alla lettera g) del comma 1; 3. L'AGEA e gli organismi pagatori regionali sono connessi alla BDN. 4. Il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ciascuno per quanto di competenza, determinano le modalita' di adeguamento del patrimonio informativo della BDN in modo da garantirne l'adeguamento all'evoluzione della normativa comunitaria concernente la politica agricola comune in materia zootecnica.