Art. 14. Assistenza 1. Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione, per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto, possono avvalersi dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dei veterinari riconosciuti ai sensi dell'art. 1, lettera s), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonche' dell'Associazione italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni possono individuare altri soggetti per l'adempimento dei compiti suddetti. 2. Gli organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita convenzione per le finalita' previste dal presente decreto con i soggetti di cui al comma 1.