Art. 14.
                             Assistenza
  1.  Il detentore ed il titolare dello stabilimento di macellazione,
per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dal  presente decreto,
possono  avvalersi  dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 4
del  decreto  legislativo  15  giugno  2000, n. 188, e dei veterinari
riconosciuti   ai   sensi   dell'art.  1,  lettera  s),  del  decreto
legislativo   22 maggio   1999,  n.  196,  nonche'  dell'Associazione
italiana allevatori e delle associazioni ad essa aderenti. Le regioni
possono  individuare  altri  soggetti  per  l'adempimento dei compiti
suddetti.
  2.  Gli  organismi pagatori e le regioni possono stipulare apposita
convenzione  per  le  finalita'  previste  dal presente decreto con i
soggetti di cui al comma 1.