Art. 15.
                            Coordinamento
  1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  della salute e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di
coordinamento e composto da:
    a) un rappresentante del Ministero della salute;
    b) un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali;
    c) un  rappresentante  del  Ministro  delle  innovazioni  e delle
tecnologie;
    d) un rappresentante del Centro servizi nazionale;
    e) un rappresentante di AGEA area coordinamento;
    f) cinque   rappresentanti   delle   regioni,   designati   dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni.
  2.  Il  comitato  di  cui al comma 1 predispone le procedure di cui
all'art.  6,  comma  2,  e  propone  le modifiche alla disciplina del
presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione
del  presente  decreto.  Il comitato verifica la compatibilita' della
banca  dati  regionale  con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai
fini  del  riconoscimento  da  parte del Ministero della salute della
operativita' della banca dati regionale.