Art. 15. Coordinamento 1. E' istituito, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, il comitato tecnico di coordinamento e composto da: a) un rappresentante del Ministero della salute; b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) un rappresentante del Ministro delle innovazioni e delle tecnologie; d) un rappresentante del Centro servizi nazionale; e) un rappresentante di AGEA area coordinamento; f) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. 2. Il comitato di cui al comma 1 predispone le procedure di cui all'art. 6, comma 2, e propone le modifiche alla disciplina del presente decreto da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione del presente decreto. Il comitato verifica la compatibilita' della banca dati regionale con i criteri di cui all'art. 11, comma 3, ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della salute della operativita' della banca dati regionale.