Art. 16.
                         Disposizioni finali
  1.  Gli  adempimenti  previsti dal presente decreto sono attuati in
maniera  da  consentire  la piena operativita' delle disposizioni del
presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002.
  2.  Il  presente  decreto  trova applicazione anche nella provincia
autonoma  di  Bolzano  e  nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le
disposizioni   adottate   nell'ambito   delle   rispettive  autonomie
statutarie,  assicurando  comunque  l'interconnessione con il sistema
nazionale.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia

          Il Ministro delle politiche agricole e forestali
                              Alemanno

                 Il Ministro degli affari regionali
                              La Loggia

            Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                               Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170