Art. 16. Disposizioni finali 1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni del presente provvedimento a partire dal 1 luglio 2002. 2. Il presente decreto trova applicazione anche nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro degli affari regionali La Loggia Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 170