Art. 2. Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina 1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono: a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalita' della rete di epidemiosorveglianza); b) fornire il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto; c) assicurare efficienza ed efficacia nella gestione, nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari. 2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi: a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali; b) i passaporti per gli animali; c) i registri tenuti presso ciascuna azienda; d) la banca dati informatizzata. 3. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto: a) i detentori degli animali, b) i titolari degli stabilimenti di macellazione; c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari; d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali; e) AGEA e organismi pagatori; f) le regioni e le province autonome; g) il Ministero della salute. 4. L'anagrafe bovina si basa: a) sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione; b) sulla registrazione in tempo reale e comunque nei tempi previsti dalla normativa comunitaria degli eventi nella Banca dati nazionale (BDN) prevista all'art. 6. 5. L'autorita' sanitaria competente a livello territoriale certifica l'iscrizione del capo in banca dati nazionale e conseguentemente rilascia e vidima il documento individuale degli animali, denominato passaporto.