Art. 2.
Sistema  di  identificazione e registrazione degli allevamenti e capi
                         della specie bovina
  1. Le principali finalita' dell'anagrafe bovina sono:
    a) tutela   della   salute   pubblica  e  tutela  del  patrimonio
zootecnico    (costituzione    e    funzionalita'   della   rete   di
epidemiosorveglianza);
    b) fornire  il  basilare supporto per trasmettere informazioni al
consumatore  di carni bovine e consentire un'etichettatura adeguata e
chiara del prodotto;
    c) assicurare    efficienza    ed   efficacia   nella   gestione,
nell'erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitari.
  2. L'anagrafe bovina comprende i seguenti elementi:
    a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;
    b) i passaporti per gli animali;
    c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;
    d) la banca dati informatizzata.
  3.  Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma
1,  ciascuno  per  le proprie competenze secondo quanto stabilito dal
presente decreto:
    a) i detentori degli animali,
    b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;
    c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;
    d) i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali;
    e) AGEA e organismi pagatori;
    f) le regioni e le province autonome;
    g) il Ministero della salute.
  4. L'anagrafe bovina si basa:
    a) sulle   dichiarazioni   del  detentore  degli  animali  e  del
responsabile dello stabilimento di macellazione;
    b) sulla  registrazione  in  tempo  reale  e  comunque  nei tempi
previsti  dalla  normativa  comunitaria degli eventi nella Banca dati
nazionale (BDN) prevista all'art. 6.
  5.   L'autorita'   sanitaria   competente  a  livello  territoriale
certifica   l'iscrizione   del   capo   in  banca  dati  nazionale  e
conseguentemente  rilascia  e  vidima  il documento individuale degli
animali, denominato passaporto.