Art. 3.
                          Marchi auricolari
  1.  Gli  animali  della  specie  bovina  devono essere identificati
mediante  un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme
a  quanto  stabilito  in  allegato I.  Sono  fatte  salve  le diverse
modalita'  di  identificazione degli animali della specie bovina nati
prima del 1 gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari.
  2.  I  marchi  auricolari  apposti sugli animali non possono essere
tolti  o  sostituiti.  In  caso  di smarrimento di uno dei due marchi
auricolari,  il  marchio da apporre deve riportare il medesimo codice
identificativo di quello smarrito.
  3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma
2,  l'assegnazione  dei  codici  individuali  dei  marchi  auricolari
spettanti  a  ciascun  allevamento  e'  effettuata  dalla  banca dati
nazionale  in  collaborazione  con  il servizio veterinario della ASL
competente.
  4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione
nella banca dati nazionale ed in conformita' alle procedure operative
di  cui  all'art.  6,  comma  2, al detentore degli animali, i marchi
auricolari  richiesti  per  l'allevamento  e  per ciascun marchio una
cedola  identificativa  del  bovino  prestampata  con il numero della
marca   ed  i  dati  dell'allevamento  stesso,  conforme  al  modello
riportato nell'allegato II.
  5.   I   marchi   possono   essere   commercializzati  solo  previa
certificazione di conformita' del Ministero della salute. I criteri e
le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro
della   salute,   con   decreto  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto.