Art. 3. Marchi auricolari 1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito in allegato I. Sono fatte salve le diverse modalita' di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1 gennaio 1998, non destinati agli scambi intracomunitari. 2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito. 3. In conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, l'assegnazione dei codici individuali dei marchi auricolari spettanti a ciascun allevamento e' effettuata dalla banca dati nazionale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL competente. 4. Il fornitore di marchi auricolari consegna, previa registrazione nella banca dati nazionale ed in conformita' alle procedure operative di cui all'art. 6, comma 2, al detentore degli animali, i marchi auricolari richiesti per l'allevamento e per ciascun marchio una cedola identificativa del bovino prestampata con il numero della marca ed i dati dell'allevamento stesso, conforme al modello riportato nell'allegato II. 5. I marchi possono essere commercializzati solo previa certificazione di conformita' del Ministero della salute. I criteri e le modalita' per ottenere la certificazione sono emanati dal Ministro della salute, con decreto entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.