Art. 4. Passaporto I. Il servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente provvede al rilascio e alla vidimazione del passaporto, entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art. 7, comma 5, per gli animali identificati conformemente all'art. 3, dopo l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato III. 2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre puo' essere omessa sul passaporto previsto al comma precedente solo per gli animali nati prima del 1 gennaio 1998. 3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.