Art. 4.
                             Passaporto
  I.  Il  servizio  veterinario della azienda unita' sanitaria locale
competente  provvede  al  rilascio e alla vidimazione del passaporto,
entro quattordici giorni dalla notifica del detentore di cui all'art.
7,  comma  5,  per gli animali identificati conformemente all'art. 3,
dopo  l'iscrizione e la verifica del capo in banca dati nazionale. Il
modello del passaporto e' conforme al modello riportato nell'allegato
III.
  2.  L'informazione  relativa  alla  data  di nascita del capo ed al
codice   di  identificazione  della  madre  puo'  essere  omessa  sul
passaporto  previsto  al  comma  precedente solo per gli animali nati
prima del 1 gennaio 1998.
  3. Il passaporto accompagna gli animali in ogni spostamento.