Art. 5. Registrazione 1. Ogni azienda ed ogni allevamento, come definiti all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella banca dati nazionale. 2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario competente ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette giorni dall'evento. 3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso la BDN ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che insistono sul territorio di competenza. 4. Ogni azienda deve avere un registro aziendale. Il registro aziendale e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed e' conforme al modello riportato nell'allegato IV al presente decreto. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti piu' allevamenti a ciascun proprietario e' rilasciato un registro aziendale. 5. Per gli animali della specie bovina il registro aziendale puo' essere realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.