Art. 5.
                            Registrazione
  1.  Ogni  azienda  ed  ogni  allevamento, come definiti all'art. 1,
comma 1, lettere b) e c), devono essere registrati presso il servizio
veterinario   territorialmente  competente,  conformemente  a  quanto
disposto  dall'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile  1996,  n. 317, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  1 dicembre 1999, n. 503, e devono essere registrati nella
banca dati nazionale.
  2. Il titolare dell'azienda deve comunicare al servizio veterinario
competente  ogni variazione relativa alla propria azienda entro sette
giorni dall'evento.
  3. Il servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente registra presso
la  BDN  ogni variazione relativa alle aziende e agli allevamenti che
insistono sul territorio di competenza.
  4.  Ogni  azienda  deve  avere  un  registro aziendale. Il registro
aziendale  e' rilasciato e tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317,
ed  e'  conforme  al  modello  riportato nell'allegato IV al presente
decreto.  Nel  caso  in cui in una stessa azienda siano presenti piu'
allevamenti   a   ciascun  proprietario  e'  rilasciato  un  registro
aziendale.
  5.  Per  gli animali della specie bovina il registro aziendale puo'
essere  realizzato anche in via informatica, con modalita' dirette ad
impedirne  la contraffazione, secondo procedure e modalita' stabilite
nel manuale operativo previsto all'art. 6, comma 2.