Art. 6. Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina 1. La Banca dati nazionale (BDN) informatizzata e' unica ed e' realizzata in conformita' con quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; garantisce le funzionalita' citate al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono predisposte dal comitato di cui all'art. 15, in apposito manuale operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nelle procedure operative sono determinate, tra l'altro, le modalita' di accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN. 3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione del soggetto interessato al fine di garantire l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.