Art. 6.
     Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina
  1.  La  Banca  dati  nazionale  (BDN) informatizzata e' unica ed e'
realizzata  in  conformita'  con  quanto  previsto  dall'art.  12 del
decreto   legislativo   22   maggio   1999,  n.  196;  garantisce  le
funzionalita'  citate  al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento CE n. 1760/2000 del 17
luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  2.  Le  procedure operative di attuazione del presente decreto sono
predisposte  dal  comitato  di  cui  all'art. 15, in apposito manuale
operativo da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione
del  presente  decreto,  a  cura  del  Ministero  della  salute e del
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali.  Nelle procedure
operative   sono   determinate,   tra   l'altro,   le   modalita'  di
accreditamento dei soggetti abilitati a registrare nella BDN.
  3.  Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999,  n.  503,  il  codice  fiscale  costituisce  il codice unico di
identificazione   del  soggetto  interessato  al  fine  di  garantire
l'interoperabilita' della BDN e del SIAN.