Art. 7.
                        Compiti del detentore
  1.  Il  detentore  di animali della specie bovina, ad eccezione dei
trasportatori,   deve   tenere  debitamente  aggiornato  il  registro
previsto   all'art.   5,  comma  4,  ove  riporta  entro  tre  giorni
dall'ingresso  in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura
del capo, almeno le seguenti informazioni:
    a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la
data  di  nascita,  la  data  di  ingresso in stalla, il codice della
madre, il sesso e la razza;
    b) la  data  del  decesso  per  gli  animali morti in azienda con
indicazione   della   causa   di  morte  desumibile  dal  certificato
sanitario;
    c) per  gli  animali che lasciano l'azienda: la data di partenza,
il  codice  di  identificazione  dell'azienda  o il nome o la ragione
sociale  e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del
trasportatore,  ai  quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei
certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4);
    d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso
in  stalla,  il  codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione
del  trasportatore,  dai  quali  l'animale proviene e gli estremi dei
certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4).
  2.  Ciascun  detentore  di  animali  della  specie bovina acquista,
presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma
1,  lettera  b), i marchi auricolari. Il detentore puo' acquistare un
numero   massimo  di  marchi  auricolari  corrispondenti  al  proprio
fabbisogno annuale.
  3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti
diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.
  4.  Il  detentore  appone entro venti giorni dalla nascita i marchi
auricolari  a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che
l'animale lasci l'azienda in cui e' nato.
  5.  Il  detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da
Paesi   terzi,   entro   sette  giorni  dall'apposizione  dei  marchi
auricolari.
  6.  Il  detentore  puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui  al  comma  5  alla  banca  dati  nazionale  secondo le procedure
operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga
della  AUSL  per  gli adempimenti di registrazione degli animali alla
BDN,  invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi
terzi,  la  cedola  identificativa  prevista  all'art.  3,  comma  4,
completata  in  ogni  sua parte, al servizio veterinario dell'azienda
unita'   sanitaria   locale  competente,  entro  sette  giorni  dalla
marcatura dell'animale.
  7.  Gli  animali  della  specie  bovina  importati  da Paesi terzi,
sottoposti  ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo
1993,   n.   93,  che  rimangono  nel  territorio  comunitario,  sono
identificati,  a cura del detentore dell'allevamento di destinazione,
mediante  i  marchi  auricolari  previsti  all'art.  3, entro i venti
giorni  successivi  ai  predetti  controlli  e comunque prima che gli
animali lascino l'azienda.
  8.  Non  occorre  identificare, con le modalita' di cui al comma 5,
gli  animali  importati  da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di
destinazione  sia  un  macello  situato  nel  territorio  nazionale e
l'animale   sia   effettivamente   macellato  entro  i  venti  giorni
successivi  ai  controlli  di  cui al decreto legislativo del 3 marzo
1993, n. 93.
  9. Il detentore:
    a) e'  responsabile  della  corretta tenuta dei passaporti, delle
cedole   identificative,   dei   marchi  auricolari  e  del  registro
aziendale;
    b) completa,   all'arrivo   di  ciascun  animale  il  passaporto,
inserendo  la  data  di  ingresso  in  allevamento, il proprio codice
aziendale e la propria firma negli spazi previsti;
    c) compila  la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi
comunitari;
    d) puo'  registrare direttamente - secondo le procedure operative
di  cui all'art. 6, comma 2 - la morte di un animale nella banca dati
nazionale   ed  e'  tenuto  ad  inviare  il  passaporto  al  servizio
veterinario  dell'azienda  unita'  sanitaria locale competente, entro
sette giorni dalla data del decesso;
    e) comunica   la   morte   di   un   animale,  ove  non  provveda
direttamente,   inviando   il   passaporto   al  servizio  veterinano
dell'azienda  unita'  sanitaria locale competente, entro sette giorni
dalla  data  del decesso, per la successiva registrazione nella banca
dati nazionale;
    f)  comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali
e  di  quanto  indicato  alla  lettera  a)  all'autorita'  di polizia
giudiziaria  competente e al servizio veterinario dell'azienda unita'
sanitaria competente che provvedera' alla registrazione in BDN.
  10.  Il  detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata
ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro
sette giorni dall'evento.
  11.  Il  detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di
cui  al  comma  10  nella  BDN  secondo le procedure operative di cui
all'art.  6,  comma  2.  Qualora  il detentore si avvalga della AUSL,
invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della
azienda  unita'  sanitaria  locale competente, entro sette giorni, la
documentazione  prevista  nel  manuale  operativo,  per la successiva
registrazione in BDN.