Art. 7. Compiti del detentore 1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro previsto all'art. 5, comma 4, ove riporta entro tre giorni dall'ingresso in stalla o dall'uscita dalla stessa o dalla marcatura del capo, almeno le seguenti informazioni: a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, la data di ingresso in stalla, il codice della madre, il sesso e la razza; b) la data del decesso per gli animali morti in azienda con indicazione della causa di morte desumibile dal certificato sanitario; c) per gli animali che lasciano l'azienda: la data di partenza, il codice di identificazione dell'azienda o il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda di destinazione, ad eccezione del trasportatore, ai quali viene trasferito l'animale, gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4); d) per gli animali che arrivano nell'azienda: la data di ingresso in stalla, il codice di identificazione dell'azienda, ad eccezione del trasportatore, dai quali l'animale proviene e gli estremi dei certificati sanitari o documenti di accompagnamento (mod. 4). 2. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco previsto all'art. 12, comma 1, lettera b), i marchi auricolari. Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale. 3. I marchi auricolari non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati. 4. Il detentore appone entro venti giorni dalla nascita i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato. 5. Il detentore notifica alla BDN le nascite e le importazioni da Paesi terzi, entro sette giorni dall'apposizione dei marchi auricolari. 6. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 5 alla banca dati nazionale secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL per gli adempimenti di registrazione degli animali alla BDN, invia, per ciascun animale nato in azienda o importato da Paesi terzi, la cedola identificativa prevista all'art. 3, comma 4, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale. 7. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli previsti dal decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari previsti all'art. 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda. 8. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 5, gli animali importati da Paesi terzi, nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93. 9. Il detentore: a) e' responsabile della corretta tenuta dei passaporti, delle cedole identificative, dei marchi auricolari e del registro aziendale; b) completa, all'arrivo di ciascun animale il passaporto, inserendo la data di ingresso in allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma negli spazi previsti; c) compila la specifica sezione dei passaporti relativa ai premi comunitari; d) puo' registrare direttamente - secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2 - la morte di un animale nella banca dati nazionale ed e' tenuto ad inviare il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso; e) comunica la morte di un animale, ove non provveda direttamente, inviando il passaporto al servizio veterinano dell'azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni dalla data del decesso, per la successiva registrazione nella banca dati nazionale; f) comunica entro 48 ore lo smarrimento o il furto degli animali e di quanto indicato alla lettera a) all'autorita' di polizia giudiziaria competente e al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria competente che provvedera' alla registrazione in BDN. 10. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda compresa l'uscita per la macellazione entro sette giorni dall'evento. 11. Il detentore puo' registrare direttamente le comunicazioni di cui al comma 10 nella BDN secondo le procedure operative di cui all'art. 6, comma 2. Qualora il detentore si avvalga della AUSL, invia, per ciascun animale movimentato, al servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente, entro sette giorni, la documentazione prevista nel manuale operativo, per la successiva registrazione in BDN.