Art. 8.
       Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione
  1.    Il    responsabile   dello   stabilimento   di   macellazione
preventivamente registrato nella BDN:
    a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca
dati  regionale,  per  via  informatica,  entro  sette  giorni  dalla
macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi'
come definite nel manuale operativo;
    b) provvede,  sotto  controllo  del  servizio  veterinario,  alla
distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.