Art. 8. Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione 1. Il responsabile dello stabilimento di macellazione preventivamente registrato nella BDN: a) comunica alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla banca dati regionale, per via informatica, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati, cosi' come definite nel manuale operativo; b) provvede, sotto controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati.