Art. 3. 1. La certificazione CE di cui all'art. 1 ed i compiti di cui all'art. 2 devono essere svolti secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attivita' produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria. 3. Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria - evidenza documentale della partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.