Art. 3.
  1.  La  certificazione  CE  di  cui  all'art. 1 ed i compiti di cui
all'art.  2  devono  essere  svolti  secondo  le  forme,  modalita' e
procedure  stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93,
e  nel  pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo,
nonche'  dell'organizzazione  e  gestione  del  personale  e  risorse
strumentali  come  individuata  nella  documentazione  presentata  ed
integrata  su  disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che
hanno  condotto  l'istruttoria,  fatto salva l'approvazione, da parte
del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  delle  variazioni  che
dovessero   essere   sottoposte   in  via  preventiva  dall'organismo
medesimo.
  2.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate  e'  inviata  su  supporto  magnetico,  al
Ministero  dell'attivita'  produttive  -  Direzione generale sviluppo
produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria.
  3.  Con periodicita' annuale l'organismo deve produrre al Ministero
dell'attivita'  produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita'   -  Ispettorato  tecnico  dell'industria  -  evidenza
documentale  della  partecipazione  ad  attivita'  di  studio,  anche
internazionali,  nel campo della normazione del coordinamento tecnico
nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.