Art. 4. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Durante il periodo di validita' delle autorizzazioni il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 3 del presente decreto, disponendo appositi controlli. 3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.