Art. 7.
  Per  quanto  non  specificato  nel presente decreto e relativo allo
svolgimento  delle  attivita'  di  certificazione  per  le quali sono
concesse  le  autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2, si applicano
le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.