Art. 2.

                       Convenzione di gestione

  1.  I  diritti  e  gli  obblighi  delle  parti  sono  stabiliti  in
un'apposita  convenzione,  stipulata  fra  la  Banca  d'Italia  e  la
Societa'  Interbancaria  per  l'Automazione  -  CedBorsa  S.p.a., che
regola la gestione del servizio.
  2.   La   Banca   d'Italia,  al  fine  di  assicurare  il  regolare
funzionamento  del sistema dei pagamenti, nonche' la continuita' e la
regolarita' del funzionamento dell'archivio, puo' apportare modifiche
alla  convenzione  di  gestione,  fatti  salvi i diritti patrimoniali
della concessi onaria.