Art. 2. Convenzione di gestione 1. I diritti e gli obblighi delle parti sono stabiliti in un'apposita convenzione, stipulata fra la Banca d'Italia e la Societa' Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.a., che regola la gestione del servizio. 2. La Banca d'Italia, al fine di assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, nonche' la continuita' e la regolarita' del funzionamento dell'archivio, puo' apportare modifiche alla convenzione di gestione, fatti salvi i diritti patrimoniali della concessi onaria.