Art. 5. Poteri sostitutivi della Banca d'Italia La Banca d'Italia, al fine di assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'archivio, puo' assumere temporaneamente, in caso di necessita' e di urgenza, l'esercizio diretto del servizio, secondo quanto previsto nella convenzione che regolera' la gestione del servizio.