Art. 5.

               Poteri sostitutivi della Banca d'Italia

  La  Banca  d'Italia,  al  fine  di  assicurare  la continuita' e la
regolarita'    della    gestione    dell'archivio,    puo'   assumere
temporaneamente,  in  caso  di  necessita'  e di urgenza, l'esercizio
diretto  del  servizio, secondo quanto previsto nella convenzione che
regolera' la gestione del servizio.