IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
dei   lavori  pubblici,  ora  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di
vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la
circolazione  nello  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della  giunta  del  comune  di  Capri  in data
30 ottobre  2001,  n.  348,  concernente  il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione  stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri,
compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  di  Anacapri  in data
6 dicembre  2001,  n.  238,  concernente  il divieto di afflusso e di
circolazione  sull'isola  di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori,   appartenenti   a   persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;
  Vista  la  deliberazione del commissario straordinario dell'azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno  e turismo di Capri in data 17 ottobre
2001,  n.  050,  concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola  di  Capri,  degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti   a   persone   non   facenti  parte  della  popolazione
stabilmente  residente  nei  comuni  di  Capri  e Anacapri, esclusi i
veicoli  appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al
comune di Anacapri;
  Vista la nota della prefettura di Napoli n. 10016Gab del 20 gennaio
2002  con  la  quale  si  esprime parere favorevole all'emissione del
decreto in questione;
  Vista  la  nota  n.  5934  del  26 settembre  2001  con la quale si
chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
  Considerato  che  il  tribunale amministrativo regionale Campania -
con  ordinanza - registro generale n. 3795/99 e 37967/99 - accoglieva
il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni
per la deroga al divieto "in riferimento ai soggetti che, sebbene non
residenti,  sono  proprietari di seconde case nel territorio comunale
in quanto facenti parte della popolazione stabile";
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                               Divieto

  Dal  28 marzo  2002  al  31 ottobre  2002 e dal 20 dicembre 2002 al
7 gennaio  2003  sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola
di  Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti
a  persone  non facenti parte della popolazione stabilmente residente
nei comuni di Capri e di Anacapri.