IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nello piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 30 ottobre 2001, n. 348, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa; Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 6 dicembre 2001, n. 238, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri; Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 17 ottobre 2001, n. 050, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri; Vista la nota della prefettura di Napoli n. 10016Gab del 20 gennaio 2002 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione; Vista la nota n. 5934 del 26 settembre 2001 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza; Considerato che il tribunale amministrativo regionale Campania - con ordinanza - registro generale n. 3795/99 e 37967/99 - accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto "in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile"; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 28 marzo 2002 al 31 ottobre 2002 e dal 20 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.