Art. 2. Deroghe Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli: a) gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non residenti purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso; b) autoambulanza per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreche' non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purche' residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri; e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri; f) autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.