Art. 2.

                               Deroghe

  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per
i seguenti veicoli:
    a) gli  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti a
coloro  facenti  parte  della  popolazione stabile, proprietari o che
abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non
residenti  purche'  iscritti  nei  ruoli  comunali della tassa per lo
smaltimento  dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un
solo  veicolo  per  nucleo  familiare  e i comuni dell'isola dovranno
rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
    b) autoambulanza  per  servizio  con  foglio  di accompagnamento,
servizi  di  polizia,  carri  funebri  e  veicoli trasporto merci, di
qualsiasi  provenienza sempreche' non in contrasto con le limitazioni
alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e veicoli che
trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
    c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
    d) autoveicoli  con  targa  estera, sempreche' siano condotti dal
proprietario  o  da  un  componente  della  famiglia del proprietario
stesso,   purche'  residenti  all'estero,  e  autoveicoli  con  targa
italiana   noleggiati   presso  gli  aeroporti  condotti  da  turisti
stranieri;
    e) autoveicoli   che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione
rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri;
    f) autoveicoli  di proprieta' dell'amministrazione provinciale di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.