Art. 2. Autorizzazione in deroga Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e il comune dovra' rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli; b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione della provincia di Napoli; c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania; d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale; f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari; h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'; i) autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli A.N.A.S.