Art. 4.

                              Sanzioni

  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00
a  Euro  1311,00  cosi'  come  previsto  dal  comma 2 dell'art. 8 del
decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di
cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.