Art. 2. L'allegato n. 5 del decreto dirigenziale 12 novembre 2001 viene modificato come segue: "Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri: a) imprese che hanno in disponibilita' da uno a dieci veicoli: fino ad un massimo di dieci autorizzazioni; b) imprese che hanno in disponibilita' oltre dieci veicoli: un'autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di cento autorizzazioni".