Art. 2.
  L'allegato  n.  5  del  decreto dirigenziale 12 novembre 2001 viene
modificato come segue:
  "Le  autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle
scorte, con i seguenti criteri:
    a) imprese  che  hanno  in disponibilita' da uno a dieci veicoli:
fino ad un massimo di dieci autorizzazioni;
    b) imprese  che  hanno  in  disponibilita'  oltre  dieci veicoli:
un'autorizzazione  per  ogni  veicolo  fino  ad  un  massimo di cento
autorizzazioni".