Art. 2.
  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1 e'
prorogato per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, unita'
di Padova, per un massimo di 56 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  19 luglio 2001 con decorrenza 1
gennaio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento  verifica  il  rispetto  del  limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 febbraio 2002
                                       Il direttore generale: Achille