Art. 2. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, unita' di Padova, per un massimo di 56 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2001 con decorrenza 1 gennaio 2002. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2002 Il direttore generale: Achille