Art. 2. Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione 2. Al termine del comma 1 dell'art. 3 e' inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione e' effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa e' riferita.".