Art. 2.
          Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

  2.  Al  termine  del  comma  1  dell'art. 3 e' inserito il seguente
periodo:  "L'autocertificazione  e'  effettuata utilizzando i criteri
per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di
ciascun  mese  dell'anno  al  quale  l'autocertificazione  stessa  e'
riferita.".