Art. 4.
                     Norme sulla co-combustione

  1.  Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal
seguente:
  "2.  L'energia  di  cui  al  comma  1 puo' essere prodotta anche da
impianti  termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999
che,  successivamente  a tale data, operino in co-combustione. In tal
caso,   la   produzione  di  energia  elettrica  imputabile  a  fonti
rinnovabili  ai  fini  del  presente  decreto  e'  pari  al 50% della
differenza  ottenuta  applicando le modalita' calcolo di cui al comma
1,  lettera  c),  al  netto  della  produzione  media di elettricita'
imputabile  a  fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile
1999.  In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai
sensi  del  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  9  marzo  2001, n. 49, per il solo anno
2002,   la   produzione  di  energia  elettrica  imputabile  a  fonte
rinnovabile  e'  pari al 100% della differenza ottenuta applicando le
modalita'  di  calcolo  cui  al  comma 1, lettera c), con riferimento
esclusivo  all'energia  elettrica imputabile alle farine animali e al
netto  della  produzione  media  di  elettricita'  imputabile a fonti
rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999".