Art. 4. Norme sulla co-combustione 1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente: "2. L'energia di cui al comma 1 puo' essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto e' pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalita' calcolo di cui al comma 1, lettera c), al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile e' pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalita' di calcolo cui al comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricita' imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999".