Art. 5.
Disposizioni  in  merito  ai  rifacimenti di impianti idroelettrici e
                          geotermoelettrici

  1.   Nel   comma   3,   dell'art.   4   del  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il
periodo da "Qualora" fino a "gas." e' sostituito dal seguente:
  "Qualora, data la particolare onerosita' nei casi di rifacimenti di
impianti  idroelettrici  o  geotermoelettrici,  non sia effettuata la
sostituzione  o  la totale ricostruzione di tutte le principali parti
dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti
1)  e  3), il produttore puo' presentare domanda di riconoscimento di
rifacimento  parziale,  conformemente a quanto previsto dall'allegato
A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati
nel  medesimo  allegato  A  e,  entro  novanta  giorni  dalla data di
ricevimento  della  domanda,  determina  la  quota  di  produzione di
energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito
dell'intervento   di   rifacimento   parziale.  Ove  l'intervento  di
rifacimento  parziale  sia  subordinato  al  rilascio  di  specifiche
autorizzazioni,  si  applica  quanto  stabilito  all'art. 4, comma 1,
lettera d)".