Art. 5. Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici 1. Nel comma 3, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." e' sostituito dal seguente: "Qualora, data la particolare onerosita' nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore puo' presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo allegato A e, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lettera d)".