Articolo 2 Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia 1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di Accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia a partire dall'anno 2002: a) Accesso disaggregato alla rete locale: 1) Telecom Italia rende disponibili le informazioni sulla disponibilita' di fibra ottica presso i siti disponibili per l'accesso disaggregato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera; 2) eliminazione, al paragrafo 28.1.1 dell'Offerta di Riferimento, della dizione secondo cui il servizio di accesso disaggregato della fibra ottica e' subordinato alla disponibilita' di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori". b) Prolungamento dell'accesso: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di condivisione delle infrastrutture di Telecom Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore licenziatario in caso di comprovata indisponibilita' del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera. c) Servizio di co-locazione: 1) con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento previsti nell'offerta 2001, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno gia' sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio; 2) integrazione degli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilita', prevedendo l'eventualita' per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale; 3) esplicitazione della possibilita' per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilita' dei servizi); 4) esplicitazione della possibilita' di richiedere il servizio di co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilita' di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia; 5) riduzione a 5 giorni lavorativi dei tempi massimi previsti per il subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore di cui al paragrafo 11; 6) eliminazione in caso di subentro della fase preliminare di verifica, da parte di Telecom Italia, della possibilita' di utilizzo in proprio degli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente, di cui al paragrafo 11.