Articolo 2
Modifiche  alle  condizioni  di  offerta  di alcuni servizi contenuti
nell'Offerta  di  Riferimento  per  i servizi di Accesso disaggregato
alla rete locale di Telecom Italia
1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei
servizi  contenuti  nell'Offerta  di  Riferimento  per  i  servizi di
Accesso  disaggregato  alla  rete  locale di Telecom Italia a partire
dall'anno 2002:
a) Accesso disaggregato alla rete locale:
1)   Telecom   Italia   rende   disponibili   le  informazioni  sulla
disponibilita'   di  fibra  ottica  presso  i  siti  disponibili  per
l'accesso  disaggregato  entro 30 giorni dalla data di notifica della
presente delibera;
2)  eliminazione,  al  paragrafo  28.1.1 dell'Offerta di Riferimento,
della  dizione  secondo cui il servizio di accesso disaggregato della
fibra   ottica   e'   subordinato   alla  disponibilita'  di  risorse
"utilizzabili per la fornitura agli operatori".
b)  	Prolungamento  dell'accesso:  inserimento  delle  condizioni  di
offerta  per  il  servizio  di  condivisione  delle infrastrutture di
Telecom  Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione
di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore licenziatario
in  caso di comprovata indisponibilita' del servizio di prolungamento
dell'accesso  su  portanti  trasmissivi  o canale numerico di Telecom
Italia,  entro  30  giorni  dalla  data  di  notifica  della presente
delibera.
c) Servizio di co-locazione:
1)  con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento
previsti  nell'offerta  2001,  Telecom  Italia  fornisce evidenza, ad
ognuno  degli  operatori  che hanno gia' sottoscritto il contratto di
co-locazione,  della  tipologia  di  soluzione  per  essi  realizzata
evidenziando   i  maggiori  o  minori  costi  sostenuti  in  fase  di
attivazione del servizio;
2)  integrazione  degli  aspetti  relativi  ai  criteri di scelta dei
servizi  di  energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito
degli   studi   di   fattibilita',   prevedendo   l'eventualita'  per
l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale;
3)  esplicitazione  della possibilita' per gli operatori co-locati di
installare  negli  spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e
svolgenti   qualsiasi   funzione,   che   rispettino   gli   standard
internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete
(compatibilita' dei servizi);
4)  esplicitazione  della  possibilita'  di richiedere il servizio di
co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilita' di
risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;
5)  riduzione a 5 giorni lavorativi dei tempi massimi previsti per il
subentro   di   un   operatore   su   uno   spazio   di  co-locazione
precedentemente assegnato ad altro operatore di cui al paragrafo 11;
6)  eliminazione  in  caso  di  subentro  della  fase  preliminare di
verifica,  da parte di Telecom Italia, della possibilita' di utilizzo
in  proprio  degli  spazi  o  risorse resi disponibili dall'operatore
cedente, di cui al paragrafo 11.