Articolo 4 Disposizioni finali 1. Si dispone quanto segue: a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera per l'anno 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa; b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1 gennaio 2001, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di Riferimento 2001, per i quali le stesse hanno effetto dal 7 settembre 2001; c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento per il 2001, cosi' come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta; d) Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera; e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 1 marzo 2002 IL PRESIDENTE: Cheli