Articolo 4
                         Disposizioni finali
1. Si dispone quanto segue:
a)  Telecom  Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte
dalla  presente  delibera per l'anno 2001 entro quindici giorni dalla
data di notifica della delibera stessa;
b)  le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a
partire   dal  1  gennaio  2001,  fatti  salvi  i  servizi  di  nuovo
inserimento  nell'Offerta  di Riferimento 2001, per i quali le stesse
hanno effetto dal 7 settembre 2001;
c)  le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento per
il  2001,  cosi'  come  modificate  dalla  presente delibera, sono da
considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile
prodotta;
d) Telecom Italia e' tenuta a pubblicare l'Offerta di Riferimento per
il  2002  entro  30  giorni  dalla  data  di  notifica della presente
delibera;
e)  il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni
contenute  nella  presente  delibera  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Il  presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 1 marzo 2002
                                           IL PRESIDENTE: Cheli