Art. 2.
  1.  Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali
per  l'elezione  dei  componenti  magistrati  del Consiglio superiore
della  magistratura,  l'ufficio elettorale centrale costituito pressa
la   Corte   di   cassazione  procede  alle  seguenti  operazioni  in
successione cronologica:
    a) determina  il numero dei magistrati effettivamente in servizio
sul territorio nazionale;
    b) individua  il numero dei magistrati effettivamente in servizio
in  ciascun  distretto,  tenendo  conto,  per  quelli collocati fuori
ruolo,  del  luogo  in  cui  essi  svolgono  la loro attivita'; per i
magistrati   in   applicazione   si   tiene   conto  dell'ufficio  di
provenienza;  i magistrati destinati alla Corte di cassazione ed alla
Procura  generale  presso  la Corte di cassazione sono considerati in
servizio nel distretto di Roma;
    c) individua  il numero dei magistrati che esercitano funzioni di
legittimita'  e  procede  alla  divisione per quattro di tale numero,
sommando  il  quoziente  cosi'  ottenuto  al  numero  complessivo dei
magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma,
Napoli  e  Palermo,  con  le  modalita'  di cui all'art. 24-ter della
legge;
    d) determina  il rapporto percentuale in cui si colloca il numero
dei  magistrati  di  ciascun  distretto  individuato  ai  sensi delle
lettere  b)  e  c),  rispetto  a quello complessivo dei magistrati in
servizio sul territorio nazionale;
    e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e
Palermo  ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi
circoscrizionali,  ad  iniziare  dal  primo;  qualora  la percentuale
relativa  ad  uno  di tali distretti sia superiore a quella stabilita
dall'art.   24-bis,   comma 3   della   legge,   il   sorteggio   per
l'assegnazione dello stesso e' limitato al terzo e quarto collegio;
    f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed
assegna  ogni  estratto  ad  un  diverso collegio circoscrizionale ad
iniziare  dal  primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la
percentuale  minima  tra  quelle  stabilite dall'art. 24-bis, comma 3
della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di
magistrati  in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti gia'
assegnati  al  collegio,  determini  il superamento della percentuale
massima  stabilita  dall'art. 24-bis, comma 3 della legge, si procede
ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;
    g) procede   agli   ulteriori  sorteggi  per  l'assegnazione  dei
restanti   distretti  al  terzo  collegio  circoscrizionale,  fino  a
raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-bis, comma 4, della
legge;
    h) assegna    i    restanti    distretti   al   quarto   collegio
circoscrizionale;   qualora  all'esito  di  tale  operazione  non  si
raggiunga  la  percentuale stabilita dall'art. 24-bis, comma 4, della
legge,  si  procede  alla  ripetizione  integrale delle operazioni di
sorteggio per la composizione dei quattro collegi.
      Roma, 22 marzo 2002
                                                Il Ministro: Castelli