IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999  e successive modifiche, relativo alla organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1282 del 28 giugno 2001 recante le
modalita'  di  applicazione  del  regolamento n. 1493/1999 per quanto
concerne  le  informazioni  per  la  conoscenza  dei  prodotti  ed il
controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Visti  in  particolare  gli  articoli  15  e  16 del regolamento n.
1282/2001  i  quali  stabiliscono, rispettivamente, l'obbligo per gli
Stati  membri  di  delimitare i bacini di produzione ed alcuni luoghi
rappresentativi  nei quali rilevare i prezzi dei vini da tavola ed il
volume  commercializzato,  e l'obbligo di comunicare alla Commissione
dell'Unione europea, a decorrere dal 1 agosto 2001 ogni due martedi',
i prezzi del vino da tavola ed i volumi commercializzati;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del
12 gennaio  1991,  recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  200 del
31 marzo  2001, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a) e b)
che  individua,  tra  le  attivita'  istituzionali  dell'istituto dei
servizi  per  il  mercato  agricolo alimentare, di seguito denominato
ISMEA,   l'elaborazione  dei  prezzi  dei  piu'  importanti  prodotti
agricoli tra i quali il vino;
  Considerata la necessita' di dare attuazione al regolamento (CE) n.
1282/2001 individuando i bacini di produzione del vino da tavola ed i
luoghi,  per ciascun bacino, maggiormente rappresentativi ai fini del
rilevamento  dei  prezzi  nonche'  le  modalita'  per  procedere alla
rilevazione degli stessi;
  Considerato   che  non  esiste  un  sistema  di  registrazione  dei
contratti  stipulati valido ai fini della esatta individuazione delle
quantita' oggetto degli stessi;
  Ritenuto  di  potersi  avvalere,  ai  fini  dell'applicazione della
normativa  comunitaria  sopra citata dell'attivita' istituzionalmente
svolta   dall'ISMEA   nell'ambito   della   rilevazione   dei  prezzi
all'origine
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  fini  dell'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1282/2001,
l'ISMEA  provvede  alla  rilevazione  dei  prezzi  dei vini da tavola
bianchi  e  rossi  e  la  stima  dei relativi volumi commercializzati
secondo le modalita' indicate nel presente decreto.
  La  rilevazione  dei prezzi e' effettuata ogni quattordici giorni e
riguarda  il  prodotto  sfuso  franco  azienda del produttore, I.V.A.
esclusa.