Art. 3.
                            Comunicazioni
  L'ISMEA provvede a comunicare al Ministero delle politiche agricole
e  forestali  -  Dipartimento  delle politiche di mercato - Direzione
generale  per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, via
XX settembre  n.  20 - 00197 Roma, i prezzi e la stima dei rispettivi
volumi commercializzati di cui al precedente art. 1, ogni due lunedi'
del mese secondo il calendario di cui all'allegato 1.
  Qualora  il  giorno  previsto  per  la  comunicazione  e' un giorno
festivo,  la stessa sara' effettuata il primo giorno utile successivo
a quello stabilito nell'allegato 1.
  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle  politiche  di  mercato  -  Direzione generale per le politiche
agroalimentari  -  Ufficio  vitivinicolo,  provvede  ad effettuare le
comunicazioni,  previste all'art. 16 del regolamento CE n. 1282/2001,
alla  Commissione  U.E.  secondo  il calendario da questa predisposto
(allegato 2).
  Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo la sua
pubblicazione.
    Roma, 12 marzo 2002
                                                Il Ministro: Alemanno