Art. 3. Comunicazioni L'ISMEA provvede a comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, via XX settembre n. 20 - 00197 Roma, i prezzi e la stima dei rispettivi volumi commercializzati di cui al precedente art. 1, ogni due lunedi' del mese secondo il calendario di cui all'allegato 1. Qualora il giorno previsto per la comunicazione e' un giorno festivo, la stessa sara' effettuata il primo giorno utile successivo a quello stabilito nell'allegato 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo, provvede ad effettuare le comunicazioni, previste all'art. 16 del regolamento CE n. 1282/2001, alla Commissione U.E. secondo il calendario da questa predisposto (allegato 2). Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione. Roma, 12 marzo 2002 Il Ministro: Alemanno