Art. 2. 1. La pesca con gli attrezzi denominati "circuizione" e "volante" e' esercitata nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca, dei programmi operativi e delle regole assunte per ciascun sistema esercitato dalle organizzazioni di produttori riconosciute, nonche' degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole esplicano i propri effetti nell'ambito territoriale di riferimento dell'organizzazione di produttori ovvero della competenza camerale nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati. 2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita': a) per il sistema denominato "circuizione", dalle ore 17 del venerdi' alle ore 17 della domenica; b) per il sistema denominato "volante", dalle ore 00,00 del sabato alle ore 00,00 del lunedi'.