Art. 2.
  1. La  pesca  con gli attrezzi denominati "circuizione" e "volante"
e'  esercitata  nel  rispetto  del  contratto collettivo nazionale di
lavoro  della  pesca,  dei programmi operativi e delle regole assunte
per  ciascun  sistema  esercitato  dalle organizzazioni di produttori
riconosciute,  nonche'  degli usi e consuetudini vigenti. Tali regole
esplicano  i  propri  effetti nell'ambito territoriale di riferimento
dell'organizzazione  di  produttori  ovvero della competenza camerale
nella quale gli usi e le consuetudini risultino registrati.
  2. Le unita' che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 osservano
il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalita':
    a) per  il  sistema  denominato  "circuizione",  dalle ore 17 del
venerdi' alle ore 17 della domenica;
    b) per  il  sistema  denominato  "volante",  dalle  ore 00,00 del
sabato alle ore 00,00 del lunedi'.