Art. 2. Modifiche e integrazioni alle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento 2.1 All'art. 1: a) dopo le parole "banda di capacita' produttiva e' una quota della capacita' produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01" sono aggiunte le parole "e della deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2002, n. 20/02"; b) la dicitura "titolare del bilanciamento e' il soggetto che acquista e dispone di servizio di bilanciamento;" e' soppressa; c) e' aggiunta la definizione: "programma differenziale nazionale e' il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;"; d) dopo le parole "Testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01" le parole "come modificato dalla deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2001, n. 262/01" sono sostituite dalle parole "come successivamente integrata e modificata" e le parole "in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse. 2.2 All'art. 2: a) al comma 2.2, lettera b), ed al comma 2.3, lettera b), le parole "finali idonei" sono sostituite con le parole "del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali"; b) al comma 2.3 le parole "nell'ambito dei contratti bilaterali" sono soppresse. 2.3 Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 3.1 (Modalita' per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica). - 3.1.1 Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorita', per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati. 3.1.2 Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono: a) modalita' e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2; b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete. 3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalita' e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi. 3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma e' relativo e ne da' comunicazione al titolare del bilanciamento interessato. 3.1.5 Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il gestore della rete e' tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente. 3.1.6 Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore della rete della richiesta.". 2.4 All'art. 4, il comma 4.1, e' sostituito dal seguente: "4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e' tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario in conformita' alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.". 2.5 All'art. 5: a) al comma 5.3, dopo le parole "e' esercitata" sono aggiunte le parole ", ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio"; b) dopo il comma 5.3 sono aggiunti i seguenti commi: "5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno. 5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b).". 2.6 All'art. 7: a) al comma 7.1 le parole "commi 6.2 e 6.3" sono sostituite con le parole "commi 6.2 e 6.6"; b) il comma 7.4 e' sostituito dal seguente: "7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al gestore della rete."; c) dopo il comma 7.4, e' aggiunto il seguente comma: "7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilita' per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma e' ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero e' aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa."; d) al comma 7.5, le parole "come modificati per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1"; e) al comma 7.6, le parole "come modificati per effetto degli scambi di cui al comma 7.4" sono sostituite con le parole "come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1"; f) il comma 7.6, lettera a), e' sostituito dal seguente: "a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;". 2.7 Dopo il titolo 3 e' aggiunto il seguente titolo: "TITOLO 4 - Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento - Art. 8.1 (Modalita' per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento). - 8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione. 8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base: a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano; b) dei programmi di importazione e esportazione; c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1. 8.1.3 L'Enel S.p.a. e' tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilita' di societa' controllate dalla medesima o alla mede sima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. 8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza. 8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4. 8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi.". 2.8 In conseguenza di quanto disposto al comma 2.7 modificare la numerazione del Titolo 4 "Disposizioni transitorie e finali" in Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali". 2.9 All'art. 9: a) dopo il comma 9.1 e' aggiunto il seguente comma: "9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e' destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato."; b) il comma 9.2, e' sostituito dal seguente: "9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 e' inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facolta' di recesso senza oneri a decorrere dal 1 aprile 2002."; c) il comma 9.3 e' sostituito dal seguente: "9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 e' fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento."; d) il comma 9.4 e' soppresso.