Art. 2.
              Modifiche e integrazioni alle condizioni
                    transitorie per l'erogazione
                   del servizio di dispacciamento
  2.1 All'art. 1:
    a) dopo  le  parole  "banda  di capacita' produttiva e' una quota
della  capacita' produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n.
308/01" sono aggiunte le parole "e della deliberazione dell'Autorita'
31 gennaio 2002, n. 20/02";
    b) la  dicitura  "titolare  del  bilanciamento e' il soggetto che
acquista e dispone di servizio di bilanciamento;" e' soppressa;
    c) e' aggiunta la definizione:
    "programma  differenziale  nazionale  e'  il  programma orario di
aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema
elettrico  nazionale  determinato  dal  gestore della rete al fine di
garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la
domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;";
    d) dopo   le   parole  "Testo  integrato  e'  l'allegato  A  alla
deliberazione  18 ottobre 2001, n. 228/01" le parole "come modificato
dalla deliberazione dell'Autorita'
15 novembre  2001,  n.  262/01"  sono  sostituite  dalle parole "come
successivamente  integrata  e  modificata"  e  le parole "in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" sono soppresse.
  2.2 All'art. 2:
    a) al  comma  2.2,  lettera  b),  ed al comma 2.3, lettera b), le
parole  "finali  idonei"  sono  sostituite con le parole "del mercato
libero nell'ambito dei contratti bilaterali";
    b) al  comma 2.3 le parole "nell'ambito dei contratti bilaterali"
sono soppresse.
  2.3 Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo:
  "Art.  3.1 (Modalita' per il bilanciamento dell'energia elettrica e
per lo scambio dell'energia elettrica). - 3.1.1 Entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore
della  rete  invia  all'Autorita',  per l'approvazione, uno schema di
contratto-tipo  per  il  bilanciamento  dell'energia  elettrica e uno
schema  di  contratto-tipo  per  lo  scambio  dell'energia elettrica.
Qualora  la  pronuncia  dell'Autorita'  non intervenga entro quindici
giorni  dalla  data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si
intendono approvati.
  3.1.2  Gli  schemi  di  contratto-tipo  di  cui al precedente comma
prevedono:
    a) modalita'  e  condizioni per la comunicazione dei programmi di
immissione  e  di  prelievo  di cui al comma 4.1 e dei criteri per la
ripartizione  dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo
scambio di cui al comma 6.2;
    b) un  termine,  decorrente  dalla data di comunicazione da parte
del   gestore   della   rete  della  proposta  di  contratto  per  il
bilanciamento,  per  la  predisposizione  da  parte  del titolare del
bilanciamento  del  sistema  per  la  comunicazione  dei programmi di
immissione e di prelievo al gestore della rete.
  3.1.3 Le condizioni di cui al comma 3.1.2, lettera a), prevedono la
comunicazione  dei  programmi  di  immissione e di prelievo di cui al
comma  4.1  su base settimanale e le modalita' e il termine minimo di
preavviso   necessario   per  l'eventuale  modifica  da  parte  degli
operatori dei medesimi programmi.
  3.1.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore
della  rete  assume  un  programma di immissione o di prelievo pari a
zero  in  tutte  le  ore della settimana cui il medesimo programma e'
relativo  e  ne  da'  comunicazione  al  titolare  del  bilanciamento
interessato.
  3.1.5    Successivamente    all'approvazione    degli   schemi   di
contratto-tipo di cui al comma 3.1.1, il gestore della rete e' tenuto
a  proporre  contratti  per il bilanciamento dell'energia elettrica e
per  lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di
contratto-tipo   entro   dieci   giorni   lavorativi  dalla  data  di
comunicazione  della  richiesta  di stipula del medesimo contratto da
parte del soggetto richiedente.
  3.1.6  Il  titolare  del  bilanciamento e il titolare dello scambio
possono  richiedere  la modifica del relativo contratto con efficacia
entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore
della rete della richiesta.".
  2.4 All'art. 4, il comma 4.1, e' sostituito dal seguente:
  "4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia
disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e' tenuto a
comunicare  al  gestore  della  rete  i  programmi di immissione e di
prelievo  relativi,  rispettivamente, a ciascun punto di immissione e
di   prelievo   dotato  di  misuratore  orario  in  conformita'  alle
condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.".
  2.5 All'art. 5:
    a) al  comma 5.3, dopo le parole "e' esercitata" sono aggiunte le
parole  ",  ovvero,  con riferimento ai clienti che decidano in corso
d'anno  di  approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero,
entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio";
    b) dopo il comma 5.3 sono aggiunti i seguenti commi:
    "5.3.1 Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al
comma  3.1.2, lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla
medesima  lettera,  il  titolare del bilanciamento, qualora non abbia
esercitato  la  facolta'  di  cui al comma 5.3, paga, con riferimento
all'energia  elettrica  prelevata  in  ciascuna  fascia  oraria ed in
ciascun  punto  di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del
corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio
risultante  dall'applicazione  delle  componenti di cui al comma 5.1,
lettera b), nella restante parte dell'anno.
  5.3.2 Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2, lettera b),
non  sia  rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la
data  in  cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera
il  titolare  del  bilanciamento  paga,  con  riferimento all'energia
elettrica  prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di
prelievo  dotato  di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di
cui  al  comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2,
lettera b).".
  2.6 All'art. 7:
    a) al  comma  7.1 le parole "commi 6.2 e 6.3" sono sostituite con
le parole "commi 6.2 e 6.6";
    b) il comma 7.4 e' sostituito dal seguente:
    "7.4  Entro  quindici  giorni dalla comunicazione di cui al comma
7.3, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro
operatore,  anche  in  parte,  l'energia  elettrica  corrispondente a
eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di
saldi  di  segno  opposto,  notificando,  entro  il medesimo termine,
ciascuna cessione al gestore della rete.";
    c) dopo il comma 7.4, e' aggiunto il seguente comma:
    "7.4.1  Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo,
ciascun  titolare dello scambio ha facolta' di destinare la somma dei
saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni
di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre
successivo,  mediante  comunicazione  al  gestore della rete entro il
termine  di  cui  al  comma  7.4,  fatta salva la possibilita' per il
medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine
del  bimestre.  Il  valore assoluto della somma destinata al bimestre
successivo  ai sensi del presente comma e' ridotto del 2% nel caso in
cui  la  medesima  somma  sia positiva ovvero e' aumentato del 2% nel
caso in cui la medesima somma sia negativa.";
    d) al  comma  7.5,  le  parole "come modificati per effetto delle
cessioni  di  cui  al  comma 7.4" sono sostituite con le parole "come
modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1";
    e) al  comma  7.6,  le  parole "come modificati per effetto degli
scambi  di  cui  al  comma  7.4"  sono sostituite con le parole "come
modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1";
    f) il comma 7.6, lettera a), e' sostituito dal seguente:
    "a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui
il  saldo  di  cui  al  comma  7.3 risulti positivo in proporzione al
medesimo saldo;".
  2.7 Dopo il titolo 3 e' aggiunto il seguente titolo:
  "TITOLO  4  -  Approvvigionamento  delle risorse per il servizio di
dispacciamento  -  Art. 8.1 (Modalita' per l'approvvigionamento delle
risorse  per  il  servizio  di dispacciamento). - 8.1.1 I titolari di
impianti  di  produzione che immettono energia elettrica destinata al
mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della
rete i programmi di immissione.
  8.1.2  Il gestore della rete determina settimanalmente il programma
differenziale nazionale sulla base:
    a) della   previsione   della  domanda  complessiva  del  sistema
elettrico italiano;
    b) dei programmi di importazione e esportazione;
    c) dei  programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3,
comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
    d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1.
  8.1.3  L'Enel S.p.a. e' tenuta a mettere a disposizione del gestore
della  rete  le  risorse  necessarie alla realizzazione del programma
differenziale  nazionale  nei  limiti  della  potenza  nominale degli
impianti  nella disponibilita' di societa' controllate dalla medesima
o alla mede
sima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non
recuperabili  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26
gennaio 2000.
  8.1.4   Qualora  le  risorse  di  cui  al  comma  8.1.3  non  siano
sufficienti  alla  copertura del programma differenziale nazionale, i
soggetti,   diversi   dall'Enel   S.p.a.,  titolari  di  impianti  di
produzione  ammessi  al  meccanismo  di  reintegrazione dei costi non
recuperabili  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26
gennaio  2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della
rete  le ulteriori risorse necessarie, proporzionalmente alla potenza
nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.
  8.1.5  Qualora  le  risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano
sufficienti  alla  copertura del programma differenziale nazionale il
gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4.
  8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di
reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  26  gennaio 2000, sono tenuti a mettere a
disposizione  del  gestore  della  rete  le  risorse  di riserva e di
bilanciamento   necessarie   al  mantenimento  dell'equilibrio  delle
immissioni e dei prelievi effettivi.".
  2.8  In  conseguenza  di quanto disposto al comma 2.7 modificare la
numerazione  del  Titolo  4  "Disposizioni  transitorie  e finali" in
Titolo 5 "Disposizioni transitorie e finali".
  2.9 All'art. 9:
    a) dopo il comma 9.1 e' aggiunto il seguente comma:
    "9.1.1  Il  risultato  netto degli oneri e dei proventi derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento
e'  destinato  dal gestore della rete all'alimentazione del conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1
del testo integrato.";
    b) il comma 9.2, e' sostituito dal seguente:
    "9.2   Nei   contratti   di   fornitura  annuale,  ad  esecuzione
continuata,  di  servizi  elettrici stipulati con clienti del mercato
vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 e' inserita
una   clausola   che  prevede  il  riconoscimento  a  detti  clienti,
limitatamente  al  periodo  compreso tra la data di entrata in vigore
del  presente  provvedimento  e  il  31 marzo 2002, della facolta' di
recesso senza oneri a decorrere dal 1 aprile 2002.";
    c) il comma 9.3 e' sostituito dal seguente:
    "9.3  Limitatamente  all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3
e'  fissato  in  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente provvedimento.";
    d) il comma 9.4 e' soppresso.