Allegato A CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA PER IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO. TITOLO 1 Disposizioni generali Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata, integrate come segue: bilanciamento e' il servizio svolto dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa la selezione della riserva; riserva e' l'insieme delle risorse selezionate dal gestore della rete e predisposte per il bilanciamento; banda di capacita' di trasporto e' una quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione assegnata ai sensi della deliberazione n. 301/01; banda di capacita' produttiva e' una quota della capacita' produttiva assegnata ai sensi della deliberazione n. 308/01 e della deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2002, n. 20/02; componente rf e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva; componente bf e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore multiorario o integratore, ai fini della remunerazione del bilanciamento; componente bh e' la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo dotati di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento; contratti bilaterali sono i contratti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999; gestione delle congestioni e' l'attivita' svolta dal gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica diretta a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono gli impianti di generazione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente; misuratore orario e' un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora; misuratore multiorario e' un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4; misuratore integratore e' un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale; titolare del bilanciamento e' il soggetto che stipula con il gestore della rete un contratto per il bilanciamento; titolare dello scambio e' il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica; prezzo PGN e' il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento; programma di immissione e' il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto all'immissione; programma di importazione e' il programma orario comunicato al gestore della rete ai sensi del comma 10.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01; programma di prelievo e' il diagramma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il diritto al prelievo; scambio dell'energia elettrica e' l'attivita' di compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dei singoli contratti bilaterali; servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e' il servizio erogato dal gestore della rete comprendente la gestione delle congestioni, il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica; servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito dalle utenze connesse a reti con obbligo di connessione di terzi disponibili a distacchi di carico in tempo reale ovvero con preavviso; programma differenziale nazionale e' il programma orario di aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale determinato dal gestore della rete al fine di garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora; deliberazione n. 108/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997; deliberazione n. 301/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2001, n. 301/01; deliberazione n. 308/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 308/01; testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata. Art. 2. Ambito di applicazione 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione: a) del bilanciamento; b) dello scambio dell'energia elettrica. 2.2 La disciplina del bilanciamento si applica: a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali; c) ai titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999. 2.3 La disciplina dello scambio dell'energia elettrica si applica: a) ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; b) ai clienti del mercato libero nell'ambito dei contratti bilaterali; c) ai titolari di impianti di produzione che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/1999; d) ai titolari di bande di capacita' di trasporto; e) ai titolari di bande di capacita' produttiva. 2.4 I soggetti di cui al comma 2.2 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento. 2.5 I soggetti di cui al comma 2.3 sono tenuti a stipulare, direttamente o mediante un soggetto da questi delegato, con il gestore della rete uno o piu' contratti per lo scambio dell'energia elettrica, conformemente a quanto previsto dal presente provvedimento. Art. 3. Disposizioni generali 3.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri di cui agli articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi e' aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del testo integrato. 3.2 Ai fini della determinazione della energia elettrica immessa e prelevata si applica quanto segue: a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di importazione comunicato al gestore della rete ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla deliberazione n. 301/01; b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma di esportazione comunicato al gestore della rete conformemente alla normativa vigente. 3.3 Nel caso di bande di capacita' produttiva l'energia corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale. 3.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, e' determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine. Art. 3.1. Modalita' per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica 3.1.1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorita', per l'approvazione, uno schema di contratto-tipo per il bilanciamento dell'energia elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio dell'energia elettrica. Qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati. 3.1.2. Gli schemi di contratto-tipo di cui al precedente comma prevedono: a) modalita' e condizioni per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 e dei criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo scambio di cui al comma 6.2; b) un termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte del gestore della rete della proposta di contratto per il bilanciamento, per la predisposizione da parte del titolare del bilanciamento del sistema per la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo al gestore della rete. 3.1.3. Le condizioni di cui al comma 3.1.2., lettera a), prevedono la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 4.1 su base settimanale e le modalita' e il termine minimo di preavviso necessario per l'eventuale modifica da parte degli operatori dei medesimi programmi. 3.1.4. In assenza della comunicazione di cui al comma 4.1 il gestore della rete assume un programma di immissione o di prelievo pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma e' relativo e ne da' comunicazione al titolare del bilanciamento interessato. 3.1.5. Successivamente all'approvazione degli schemi di contratto-tipo di cui al comma 3.1.1., il gestore della rete e' tenuto a proporre contratti per il bilanciamento dell'energia elettrica e per lo scambio dell'energia elettrica conformi al relativo schema di contratto-tipo entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della richiesta di stipula del medesimo contratto da parte del soggetto richiedente. 3.1.6. Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio possono richiedere la modifica del relativo contratto con efficacia entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore della rete della richiesta. Titolo 2 Bilanciamento dell'energia elettrica Art. 4. Gestione delle congestioni 4.1 Il titolare del bilanciamento, a partire dalla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2, lettera b), e' tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e di prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione e di prelievo dotato di misuratore orario, in conformita' alle condizioni previste nel contratto per il bilanciamento. 4.2 Il gestore della rete puo' imporre modifiche ai programmi di immissione e, limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di interrompibilita' del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai sensi del precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni. 4.3 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di prelievo e che comportino l'impossibilita' di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 4.1, il gestore della rete e' tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione e prelievo interessati, e' sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera b), punto i), e 5.5. 4.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza e', durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione. Art. 5. Corrispettivi per il bilanciamento 5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario: a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4; b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra: i) il corrispettivo determinato applicando la componente bh, i cui valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nel punto di prelievo ed il corrispondente valore del programma di prelievo; ii) il corrispettivo determinato applicando una componente pari a 1,5 volte la componente bf, i cui valori sono fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore multiorario: a) il corrispettivo determinato applicando la componente rf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria; b) il corrispettivo determinato applicando la componente rf all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria. 5.3 Con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, il titolare del bilanciamento ha facolta' di scegliere, in alternativa al pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il pagamento del corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b), a valere per tutto l'anno. Il titolare del bilanciamento esercita la facolta' di cui al presente comma, pena la decadenza, mediante comunicazione al gestore della rete prima dell'inizio dell'anno con riferimento al quale la facolta' e' esercitata, ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso d'anno di approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero, entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio. 5.3.1. Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al comma 3.1.2., lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla medesima lettera, il titolare del bilanciamento, qualora non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 5.3, paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio risultante dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.1, lettera b), nella restante parte dell'anno. 5.3.2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2., lettera b), non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e la data in cui sia disponibile il sistema di cui alla medesima lettera il titolare del bilanciamento paga, con riferimento all'energia elettrica prelevata in ciascuna fascia oraria ed in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di cui al comma 5.2, lettera b). 5.4 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore dei corrispettivi di cui al comma 5.2 applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, cosi' come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8. 5.5 Il titolare del bilanciamento e' tenuto al pagamento, con riferimento a ciascun punto di immissione, del corrispettivo determinato applicando la componente bh al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione. 5.6 Il corrispettivo di cui al comma 5.5 non si applica alla potenza immessa da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che mettono a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e bilanciamento. Titolo 3 Scambio dell'energia elettrica Art. 6. Modalita' per lo scambio dell'energia elettrica 6.1 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco dei titolari del bilanciamento, dei titolari di bande di capacita' di trasporto e dei titolari di bande di capacita' produttiva che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio. 6.2 I titolari del bilanciamento, i titolari di bande di capacita' di trasporto e i titolari di bande di capacita' produttiva sono tenuti a comunicare al gestore della rete i criteri per la ripartizione dell'energia immessa e prelevata dai medesimi soggetti tra ciascun contratto per lo scambio cui e' destinata, in tutto o in parte, la medesima energia. 6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento e' tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantita' di energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4. 6.4 In assenza della comunicazione di cui al comma 6.2, relativamente ad uno dei soggetti di cui al medesimo comma, il gestore della rete attribuisce l'energia elettrica immessa o prelevata dal medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto per il servizio di scambio in cui il soggetto e' incluso. 6.5 Per gli impianti nella disponibilita' di societa' controllate dall'Enel S.p.a. o alla medesima collegate la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato, l'energia elettrica destinata a tali clienti e' determinata com differenza tra: a) l'energia immessa nei medesimi punti; b) l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2. 6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio e' definita come differenza tra l'energia immessa in tali punti e l'energia elettrica ceduta ai medesimi clienti. Art. 7. Regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica 7.1 Al termine di ciascun bimestre il gestore della rete determina, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata nell'ambito di ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica sulla base delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.6. 7.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e' determinata dal gestore della rete in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8. 7.3 Il gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui al comma 7.1 e il prezzo PGN di cui al comma 7.7 relativi alla medesima fascia, e comunica i medesimi saldi agli operatori per lo scambio interessati. 7.4 Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 7.3, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro operatore, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto, notificando, entro il medesimo termine, ciascuna cessione al gestore della rete. 7.4.1 Per ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di destinare la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre successivo, mediante comunicazione al gestore della rete entro il termine di cui al comma 7.4, fatta salva la possibilita' per il medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine del bimestre. Il valore assoluto della somma destinata al bimestre successivo ai sensi del presente comma e' ridotto del 2% nel caso in cui la medesima somma sia positiva ovvero e' aumentato del 2% nel caso in cui la medesima somma sia negativa. 7.5 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti negativa il titolare dello scambio e' tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma. 7.6 Qualora la somma dei saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata: a) attribuendo la medesima somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo; b) dividendo le quantita' cosi' attribuite per il prezzo PGN di cui al comma 7.7. 7.7 Il prezzo PGN e' fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra: a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 26 del testo integrato; b) la somma della componente rf e della componente bf. Art. 8. Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore. 8.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale sia disponibile esclusivamente la misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata su base mensile, e' determinata, per ciascun mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente: KmFi CmFi = ----------------------- 4 sommatoria i=1 KmFi dove: hmFi KmFi = ---------- * ZFi HFi hmFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nel mese m; hFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nell'anno solare; ZFi e' il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria Fi ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del testo integrato. Titolo 4 Approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento Art. 8.1 Modalita' per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento 8.1.1 I titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicano con cadenza settimanale al gestore della rete i programmi di immissione. 8.1.2 Il gestore della rete determina settimanalmente il programma differenziale nazionale sulla base: a) della previsione della domanda complessiva del sistema elettrico italiano; b) dei programmi di importazione e esportazione; c) dei programmi di immissione degli impianti di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; d) dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 4.1. 8.1.3 L'Enel Spa e' tenuta a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse necessarie alla realizzazione del programma differenziale nazionale nei limiti della potenza nominale degli impianti nella disponibilita' di societa' controllate dalla medesima o alla medesima collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000. 8.1.4 Qualora le risorse di cui al comma 8.1.3 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale, i soggetti, diversi dall'Enel S.p.a., titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le ulteriori risorse necessane, proporzionalmente alla potenza nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza. 8.1.5 Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano sufficienti alla copertura del programma differenziale nazionale il gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4. 8.1.6 I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della rete le risorse di riserva e di bilanciamento necessarie al mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi effettivi. Titolo 5 Disposizioni transitorie e finali Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 9.1 Il gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento. 9.1.1 Il risultato netto degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e' destinato dal gestore della rete all'alimentazione del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1 del testo integrato. 9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 e' inserita una clausola che prevede il riconoscimento a detti clienti, limitatamente al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 marzo 2002, della facolta' di recesso senza oneri a decorrere dal 1 aprile 2002. 9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 e' fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tabella 1 Componenti rf e bf ===================================================================== Fascia oraria |rf (centesimi di euro/kWh) |bf (centesimi di euro/kWh) ===================================================================== F1 | 0,82 | 0,23 F2 | 0,33 | 0,09 F3 | 0,18 | 0,05 F4 | 0,00 | 0,00 Tabella 2 Componente bh ===================================================================== Fascia oraria | bh (centesimi di euro/kWh) ===================================================================== F1 | 0,10 F2 | 0,10 F3 | 0,10 F4 | 0,10 Tabella 3 Coefficenti ZFi di cui all'art. 8, comma 8.1 ===================================================================== Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del testo integrato ===================================================================== | lettera c) |lettera b) e | lettera e) | lettera f) Fascia oraria| (%) | d) (%) | (%) | (%) ===================================================================== F1 | 10,0 | 6,4 | 9,6 | 6,7 --------------------------------------------------------------------- F2 | 30,4 | 9,7 | 33,5 | 24,3 --------------------------------------------------------------------- F2 | 16,3 | 5,0 | 18,7 | 15,7 --------------------------------------------------------------------- F4 | 43,2 | 78,9 | 38,2 | 53,3