(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
               CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE
                   DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
                 DELL'ENERGIA ELETTRICA E DIRETTIVA
              PER IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA
                  AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO.
                              TITOLO 1
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.1   Ai   fini  del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni  riportate nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,  come  successivamente
integrata e modificata, integrate come segue:
      bilanciamento  e'  il  servizio  svolto  dal gestore della rete
nell'ambito  del  servizio  di  dispacciamento  diretto  a  impartire
disposizioni   per  l'utilizzo  delle  risorse  per  il  mantenimento
dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico
nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo, ivi inclusa
la selezione della riserva;
      riserva  e'  l'insieme  delle  risorse  selezionate dal gestore
della rete e predisposte per il bilanciamento;
      banda di capacita' di trasporto e' una quota della capacita' di
trasporto    sull'interconnessione    assegnata    ai   sensi   della
deliberazione n. 301/01;
      banda  di  capacita'  produttiva  e'  una quota della capacita'
produttiva  assegnata  ai sensi della deliberazione n. 308/01 e della
deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2002, n. 20/02;
      componente  rf  e'  la  componente,  espressa  in  centesimi di
euro/kWh  e  differenziata  per  fasce  orarie, applicata all'energia
elettrica prelevata nei punti di prelievo dotati di misuratore orario
multiorario o integratore, ai fini della remunerazione della riserva;
      componente  bf  e'  la  componente,  espressa  in  centesimi di
euro/kWh  e  differenziata  per  fasce  orarie, applicata all'energia
elettrica  prelevata  nei  punti  di  prelievo  dotati  di misuratore
multiorario   o   integratore,   ai   fini  della  remunerazione  del
bilanciamento;
      componente  bh  e'  la  componente,  espressa  in  centesimi di
euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia
elettrica  immessa  e prelevata nei punti di immissione e di prelievo
dotati  di misuratore orario ed il relativo programma di immissione e
di prelievo, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
      contratti  bilaterali  sono  i  contratti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 79/1999;
      gestione  delle  congestioni  e' l'attivita' svolta dal gestore
della  rete  nell'ambito  del servizio di dispacciamento dell'energia
elettrica  diretta  a rendere compatibili i programmi di immissione e
prelievo  con  la  sicurezza  di  funzionamento del sistema elettrico
nazionale;
      impianti  di  generazione  alimentati  da fonti rinnovabili non
programmabili   sono  gli  impianti  di  generazione  che  utilizzano
l'energia  del  sole,  del  vento,  delle  maree,  del  moto  ondoso,
l'energia   geotermica   o   l'energia  idraulica,  limitatamente  in
quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
      misuratore  orario  e'  un misuratore idoneo alla rilevazione e
alla  registrazione  dell'energia  elettrica  immessa e prelevata nei
punti di immissione e di prelievo in ciascuna ora;
      misuratore  multiorario  e' un misuratore idoneo esclusivamente
alla  rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa
e  prelevata  nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle
fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
      misuratore  integratore  e' un misuratore idoneo esclusivamente
alla  rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa
e  prelevata  nei punti di immissione e di prelievo non differenziata
per periodo temporale;
      titolare  del  bilanciamento  e' il soggetto che stipula con il
gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
      titolare  dello  scambio  e'  il  soggetto  che  stipula con il
Gestore   della   rete  un  contratto  per  lo  scambio  dell'energia
elettrica;
      prezzo  PGN e' il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di
cui  all'art.  26  del  testo  integrato, al netto delle componenti a
remunerazione della riserva e del bilanciamento;
      programma   di   immissione   e'  il  diagramma  temporale  che
definisce,  con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, le
quantita' di energia elettrica per le quali un soggetto acquisisce il
diritto all'immissione;
      programma  di importazione e' il programma orario comunicato al
gestore  della  rete  ai  sensi  del  comma 10.2 dell'allegato A alla
deliberazione n. 301/01;
      programma  di prelievo e' il diagramma temporale che definisce,
con  riferimento ad un punto di prelievo e ad un'ora, le quantita' di
energia  elettrica  per le quali un soggetto acquisisce il diritto al
prelievo;
    scambio  dell'energia  elettrica  e' l'attivita' di compensazione
delle   differenze   tra  l'energia  elettrica  immessa  e  prelevata
nell'ambito dei singoli contratti bilaterali;
      servizio   di   dispacciamento  dell'energia  elettrica  e'  il
servizio  erogato  dal  gestore  della  rete comprendente la gestione
delle  congestioni,  il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio
dell'energia elettrica;
      servizio di interrompibilita' del carico e' il servizio fornito
dalle  utenze  connesse  a  reti  con obbligo di connessione di terzi
disponibili   a  distacchi  di  carico  in  tempo  reale  ovvero  con
preavviso;
      programma  differenziale  nazionale  e'  il programma orario di
aumento o riduzione delle immissioni di energia elettrica nel sistema
elettrico  nazionale  determinato  dal  gestore della rete al fine di
garantire l'equilibrio complessivo dei programmi di immissione con la
domanda del sistema elettrico italiano prevista in ciascuna ora;
      deliberazione  n.  108/97  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
28 ottobre  1997,  n.  108/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997;
      deliberazione  n.  301/01  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
5 dicembre 2001, n. 301/01;
      deliberazione  n.  308/01  e'  la  deliberazione dell'Autorita'
21 dicembre 2001, n. 308/01;
      testo    integrato   e'   l'allegato   A   alla   deliberazione
dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  228/01,  come  successivamente
integrata e modificata.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    2.1  Il  presente  provvedimento  reca  le disposizioni aventi ad
oggetto la regolazione:
      a) del bilanciamento;
      b) dello scambio dell'energia elettrica.
    2.2 La disciplina del bilanciamento si applica:
      a) ai  soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per
le  destinazioni  consentite  dagli  articoli 20, 22 e 23 della legge
9 gennaio 1991, n. 9;
      b) ai  clienti  del  mercato  libero  nell'ambito dei contratti
bilaterali;
      c) ai  titolari di impianti di produzione che immettono energia
elettrica  nelle  reti  con  obbligo  di  connessione  di  terzi,  ad
esclusione  degli  impianti  che  cedono energia elettrica al gestore
della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999.
    2.3   La  disciplina  dello  scambio  dell'energia  elettrica  si
applica:
      a) ai  soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per
le  destinazioni  consentite  dagli  articoli 20, 22 e 23 della legge
9 gennaio 1991, n. 9;
      b) ai  clienti  del  mercato  libero  nell'ambito dei contratti
bilaterali;
      c) ai  titolari  di  impianti  di  produzione  che  immettono e
prelevano  energia elettrica in esecuzione di contratti bilaterali di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 79/1999;
      d) ai titolari di bande di capacita' di trasporto;
      e) ai titolari di bande di capacita' produttiva.
    2.4  I  soggetti  di  cui  al  comma 2.2 sono tenuti a stipulare,
direttamente  o  mediante  un  soggetto  da  questi  delegato, con il
gestore della rete un contratto per il bilanciamento, conformemente a
quanto previsto dal presente provvedimento.
    2.5  I  soggetti  di  cui  al  comma 2.3 sono tenuti a stipulare,
direttamente  o  mediante  un  soggetto  da  questi  delegato, con il
gestore  della  rete uno o piu' contratti per lo scambio dell'energia
elettrica,    conformemente    a   quanto   previsto   dal   presente
provvedimento.
                               Art. 3.
                        Disposizioni generali
    3.1  Ai fini della determinazione dei corrispettivi e degli oneri
di  cui  agli  articoli 5 e 7, l'energia elettrica immessa sulle reti
con   obbligo   di   connessione  di  terzi  diverse  dalla  rete  di
trasmissione  nazionale  e quella prelevata dalle reti con obbligo di
connessione  di  terzi  e'  aumentata  di  un fattore percentuale per
tenere  conto  delle  perdite  di  energia  elettrica  sulle  reti di
trasmissione  e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A,
di cui all'allegato n. 2 del testo integrato.
    3.2  Ai fini della determinazione della energia elettrica immessa
e prelevata si applica quanto segue:
      a) nel  caso  di importazione di energia elettrica si considera
immessa  nella  rete  di  trasmissione  nazionale in ciascuna ora una
potenza pari al programma di importazione comunicato al gestore della
rete  ai  sensi  dell'art.  10  dell'allegato A alla deliberazione n.
301/01;
      b) nel  caso  di esportazione di energia elettrica si considera
prelevata  dalla  rete  di trasmissione nazionale in ciascuna ora una
potenza pari al programma di esportazione comunicato al gestore della
rete conformemente alla normativa vigente.
    3.3   Nel   caso  di  bande  di  capacita'  produttiva  l'energia
corrispondente  a  ciascuna  banda si considera immessa nella rete di
trasmissione nazionale.
    3.4  Ai  fini  della  determinazione  dei corrispettivi di cui ai
titoli  2  e  3  del  presente  provvedimento, in ciascuna ora che ha
inizio  e  fine  in  fasce orarie diverse, il valore delle componenti
differenziate  per  le  fasce  orarie F1, F2, F3 e F4, e' determinato
come  media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie
in cui l'ora ha inizio e fine.
                              Art. 3.1.
                   Modalita' per il bilanciamento
               dell'energia elettrica e per lo scambio
                       dell'energia elettrica
    3.1.1.  Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento il gestore della rete invia all'Autorita', per
l'approvazione,  uno  schema  di  contratto-tipo per il bilanciamento
dell'energia  elettrica e uno schema di contratto-tipo per lo scambio
dell'energia  elettrica.  Qualora  la  pronuncia  dell'Autorita'  non
intervenga  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  ricevimento dei
suddetti schemi, i medesimi si intendono approvati.
    3.1.2.  Gli  schemi  di contratto-tipo di cui al precedente comma
prevedono:
      a) modalita' e condizioni per la comunicazione dei programmi di
immissione  e  di  prelievo  di cui al comma 4.1 e dei criteri per la
ripartizione  dell'energia immessa e prelevata tra i contratti per lo
scambio di cui al comma 6.2;
      b) un  termine, decorrente dalla data di comunicazione da parte
del   gestore   della   rete  della  proposta  di  contratto  per  il
bilanciamento,  per  la  predisposizione  da  parte  del titolare del
bilanciamento  del  sistema  per  la  comunicazione  dei programmi di
immissione e di prelievo al gestore della rete.
    3.1.3.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  3.1.2.,  lettera  a),
prevedono  la comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo
di  cui  al comma 4.1 su base settimanale e le modalita' e il termine
minimo  di  preavviso  necessario  per  l'eventuale modifica da parte
degli operatori dei medesimi programmi.
    3.1.4.  In  assenza  della  comunicazione  di cui al comma 4.1 il
gestore  della  rete  assume un programma di immissione o di prelievo
pari a zero in tutte le ore della settimana cui il medesimo programma
e'  relativo  e  ne  da'  comunicazione al titolare del bilanciamento
interessato.
    3.1.5.   Successivamente   all'approvazione   degli   schemi   di
contratto-tipo  di  cui  al  comma  3.1.1.,  il gestore della rete e'
tenuto   a  proporre  contratti  per  il  bilanciamento  dell'energia
elettrica  e  per  lo  scambio  dell'energia  elettrica  conformi  al
relativo schema di contratto-tipo entro dieci giorni lavorativi dalla
data  di  comunicazione  della  richiesta  di  stipula  del  medesimo
contratto da parte del soggetto richiedente.
    3.1.6.  Il titolare del bilanciamento e il titolare dello scambio
possono  richiedere  la modifica del relativo contratto con efficacia
entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione al gestore
della rete della richiesta.
                              Titolo 2
                Bilanciamento dell'energia elettrica
                               Art. 4.
                     Gestione delle congestioni
    4.1  Il  titolare  del bilanciamento, a partire dalla data in cui
sia  disponibile  il  sistema  di  cui al comma 3.1.2, lettera b), e'
tenuto a comunicare al gestore della rete i programmi di immissione e
di  prelievo relativi, rispettivamente, a ciascun punto di immissione
e  di  prelievo  dotato  di  misuratore  orario,  in conformita' alle
condizioni previste nel contratto per il bilanciamento.
    4.2  Il gestore della rete puo' imporre modifiche ai programmi di
immissione  e,  limitatamente ai soggetti che prestano il servizio di
interrompibilita' del carico, ai programmi di prelievo, comunicati ai
sensi  del  precedente comma, solo nei casi in cui le modifiche siano
necessarie per la gestione delle congestioni.
    4.3   In   caso  di  disservizi  di  rete  determinati  da  cause
accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e di
prelievo  e che comportino l'impossibilita' di rispettare i programmi
comunicati  ai sensi del comma 4.1, il gestore della rete e' tenuto a
darne  comunicazione  ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata
dei  disservizi  ed ai punti di immissione e prelievo interessati, e'
sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui ai commi 5.1, lettera
b), punto i), e 5.5.
    4.4  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente  provvedimento  l'energia elettrica prelevata in un punto di
emergenza  e',  durante  il  periodo  di emergenza, convenzionalmente
attribuita  al  punto  di  prelievo,  indicato  come  principale  nel
contratto  avente  ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato
dal  disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero
per interventi di manutenzione.
                               Art. 5.
                 Corrispettivi per il bilanciamento
    5.1 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun
punto di prelievo dotato di misuratore orario:
      a) il  corrispettivo determinato applicando la componente rf, i
cui  valori  sono  fissati nella tabella 1, all'energia prelevata nel
punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
      b) il minor valore, determinato su base bimestrale, tra:
        i) il  corrispettivo determinato applicando la componente bh,
i  cui  valori sono fissati nella tabella 2, al valore assoluto della
differenza  tra  l'energia  elettrica  prelevata  in ciascuna ora nel
punto  di  prelievo  ed  il  corrispondente  valore  del programma di
prelievo;
        ii)  il  corrispettivo  determinato applicando una componente
pari  a  1,5  volte la componente bf, i cui valori sono fissati nella
tabella 1,  all'energia  prelevata  nel punto di prelievo in ciascuna
delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
    5.2 Il titolare del bilanciamento paga, con riferimento a ciascun
punto di prelievo dotato di misuratore multiorario:
      a) il  corrispettivo  determinato  applicando  la componente rf
all'energia  prelevata  nel  punto  di  prelievo  in  ciascuna fascia
oraria;
      b) il  corrispettivo  determinato  applicando  la componente rf
all'energia  prelevata  nel  punto  di  prelievo  in  ciascuna fascia
oraria.
    5.3  Con  riferimento  a  ciascun  punto  di  prelievo  dotato di
misuratore  orario,  il  titolare  del  bilanciamento  ha facolta' di
scegliere,  in  alternativa  al pagamento del corrispettivo di cui al
comma 5.1, lettera b), il pagamento del corrispettivo di cui al comma
5.2,  lettera  b),  a  valere  per  tutto  l'anno.  Il  titolare  del
bilanciamento  esercita la facolta' di cui al presente comma, pena la
decadenza,   mediante  comunicazione  al  gestore  della  rete  prima
dell'inizio  dell'anno  con  riferimento  al  quale  la  facolta'  e'
esercitata,  ovvero, con riferimento ai clienti che decidano in corso
d'anno  di  approvvigionarsi di energia elettrica sul mercato libero,
entro la data in cui tale approvvigionamento ha inizio.
    5.3.1. Fino alla data in cui sia disponibile il sistema di cui al
comma 3.1.2., lettera b), e comunque non oltre il termine di cui alla
medesima  lettera,  il  titolare del bilanciamento, qualora non abbia
esercitato  la  facolta'  di  cui al comma 5.3, paga, con riferimento
all'energia  elettrica  prelevata  in  ciascuna  fascia  oraria ed in
ciascun  punto  di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del
corrispettivo di cui al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo medio
risultante  dall'applicazione  delle  componenti di cui al comma 5.1,
lettera b), nella restante parte dell'anno.
    5.3.2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 3.1.2., lettera
b),  non sia rispettato, nel periodo intercorrente tra tale termine e
la  data  in  cui  sia  disponibile  il  sistema di cui alla medesima
lettera   il   titolare   del  bilanciamento  paga,  con  riferimento
all'energia  elettrica  prelevata  in  ciascuna  fascia  oraria ed in
ciascun  punto  di prelievo dotato di misuratore orario, in luogo del
corrispettivo  di  cui  al comma 5.1, lettera b), il corrispettivo di
cui al comma 5.2, lettera b).
    5.4  Il  titolare  del  bilanciamento e' tenuto al pagamento, con
riferimento   a  ciascun  punto  di  prelievo  dotato  di  misuratore
integratore   dei   corrispettivi  di  cui  al  comma  5.2  applicati
all'energia  elettrica  prelevata  in ciascuna delle fasce orarie F1,
F2, F3 e F4, cosi' come determinata convenzionalmente in applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 8.
    5.5  Il  titolare  del  bilanciamento e' tenuto al pagamento, con
riferimento   a   ciascun  punto  di  immissione,  del  corrispettivo
determinato  applicando  la  componente  bh  al valore assoluto della
differenza  tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto
di   immissione   ed   il  corrispondente  valore  del  programma  di
immissione.
    5.6  Il  corrispettivo  di  cui  al comma 5.5 non si applica alla
potenza  immessa  da  impianti  di  generazione  alimentati  da fonti
rinnovabili   non   programmabili  e  agli  impianti  che  mettono  a
disposizione   del  gestore  della  rete  le  risorse  di  riserva  e
bilanciamento.
                              Titolo 3
                   Scambio dell'energia elettrica
                               Art. 6.
           Modalita' per lo scambio dell'energia elettrica
    6.1  Il  contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene
l'elenco  dei  titolari  del  bilanciamento, dei titolari di bande di
capacita'   di  trasporto  e  dei  titolari  di  bande  di  capacita'
produttiva  che immettono o prelevano energia elettrica destinata, in
tutto o in parte, al medesimo contratto per lo scambio.
    6.2  I  titolari  del  bilanciamento,  i  titolari  di  bande  di
capacita'  di trasporto e i titolari di bande di capacita' produttiva
sono  tenuti  a  comunicare  al  gestore  della rete i criteri per la
ripartizione  dell'energia  immessa e prelevata dai medesimi soggetti
tra  ciascun contratto per lo scambio cui e' destinata, in tutto o in
parte, la medesima energia.
    6.3 Nei casi di cui al comma 6.6 il titolare del bilanciamento e'
tenuto a comunicare il diagramma temporale relativo alla quantita' di
energia  immessa  e  destinata  ai  clienti del mercato vincolato per
ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.
    6.4   In  assenza  della  comunicazione  di  cui  al  comma  6.2,
relativamente  ad  uno  dei  soggetti  di  cui  al medesimo comma, il
gestore   della   rete  attribuisce  l'energia  elettrica  immessa  o
prelevata  dal  medesimo soggetto in parti uguali a ciascun contratto
per il servizio di scambio in cui il soggetto e' incluso.
    6.5 Per gli impianti nella disponibilita' di societa' controllate
dall'Enel  S.p.a.  o  alla medesima collegate la cui energia prodotta
sia  anche  destinata  ai  clienti  del  mercato vincolato, l'energia
elettrica destinata a tali clienti e' determinata com differenza tra:
      a) l'energia immessa nei medesimi punti;
      b)  l'energia destinata ai contratti per lo scambio relativi ai
medesimi punti comunicata ai sensi del comma 6.2.
    6.6 Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6.5 la cui
energia prodotta sia anche destinata ai clienti del mercato vincolato
l'energia elettrica destinata ai contratti per lo scambio e' definita
come  differenza  tra  l'energia  immessa  in  tali punti e l'energia
elettrica ceduta ai medesimi clienti.
                               Art. 7.
                Regolazione delle partite economiche
            relative allo scambio dell'energia elettrica
    7.1  Al  termine  di  ciascun  bimestre  il  gestore  della  rete
determina,  per  ciascuna  delle  fasce  orarie  F1,  F2, F3 e F4, la
differenza  tra  l'energia  immessa e quella prelevata nell'ambito di
ciascun  contratto  per  lo scambio dell'energia elettrica sulla base
delle indicazioni di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.6.
    7.2  Ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al precedente
comma  in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore,
l'energia prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e'
determinata dal gestore della rete in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 8.
    7.3  Il  gestore della rete determina il saldo per ciascuna delle
fasce  orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra la differenza di cui
al  comma  7.1  e  il  prezzo  PGN  di cui al comma 7.7 relativi alla
medesima  fascia,  e  comunica i medesimi saldi agli operatori per lo
scambio interessati.
    7.4  Entro  quindici  giorni  dalla comunicazione di cui al comma
7.3, ciascun titolare dello scambio ha facolta' di cedere ad un altro
operatore,  anche  in  parte,  l'energia  elettrica  corrispondente a
eventuali saldi positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di
saldi  di  segno  opposto,  notificando,  entro  il medesimo termine,
ciascuna cessione al gestore della rete.
    7.4.1  Per  ciascun bimestre dell'anno, ad eccezione dell'ultimo,
ciascun  titolare dello scambio ha facolta' di destinare la somma dei
saldi di cui al comma 7.3, come modificata per effetto delle cessioni
di cui al comma 7.4, a compensazione della somma relativa al bimestre
successivo,  mediante  comunicazione  al  gestore della rete entro il
termine  di  cui  al  comma  7.4,  fatta salva la possibilita' per il
medesimo gestore di procedere alla fatturazione in acconto al termine
del  bimestre.  Il  valore assoluto della somma destinata al bimestre
successivo  ai sensi del presente comma e' ridotto del 2% nel caso in
cui  la  medesima  somma  sia positiva ovvero e' aumentato del 2% nel
caso in cui la medesima somma sia negativa.
    7.5  Qualora  la  somma  dei  saldi  di  cui  al  comma 7.3, come
modificata  per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1,
risulti  negativa il titolare dello scambio e' tenuto al pagamento di
un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma.
    7.6  Qualora  la  somma  dei  saldi  di  cui  al  comma 7.3, come
modificata  per effetto delle operazioni di cui ai commi 7.4 e 7.4.1,
risulti  positiva,  il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un
corrispettivo  pari  al  trattamento  previsto  per  le  eccedenze di
energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia
elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:
      a) attribuendo  la  medesima  somma a ciascuna fascia oraria in
cui  il  saldo di cui al comma 7.3 risulti positivo in proporzione al
medesimo saldo;
      b) dividendo le quantita' cosi' attribuite per il prezzo PGN di
cui al comma 7.7.
    7.7 Il prezzo PGN e' fissato pari, in ciascuna delle fasce orarie
F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
      a) il   prezzo   dell'energia  elettrica  all'ingrosso  di  cui
all'art. 26 del testo integrato;
      b) la somma della componente rf e della componente bf.
                               Art. 8.
           Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata
           in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4
      per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore.
    8.1  L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie
F1,  F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo, relativamente al quale
sia  disponibile  esclusivamente  la  misura  dell'energia  elettrica
complessivamente  prelevata  su  base  mensile,  e'  determinata, per
ciascun  mese m, moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese
per il coefficiente:


                KmFi
CmFi = -----------------------
        4 sommatoria i=1 KmFi

dove:


          hmFi
KmFi = ---------- * ZFi
          HFi

hmFi sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nel mese m;
hFi  sono le ore appartenenti alla fascia oraria Fi nell'anno solare;
ZFi  e'  il  coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia
oraria  Fi  ed  alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma
2.2 del testo integrato.
                              Titolo 4
                  Approvvigionamento delle risorse
                  per il servizio di dispacciamento
                              Art. 8.1
                 Modalita' per l'approvvigionamento
                 delle risorse per il dispacciamento
    8.1.1  I titolari di impianti di produzione che immettono energia
elettrica  destinata  al  mercato  vincolato  comunicano  con cadenza
settimanale al gestore della rete i programmi di immissione.
    8.1.2   Il   gestore  della  rete  determina  settimanalmente  il
programma differenziale nazionale sulla base:
      a) della  previsione  della  domanda  complessiva  del  sistema
elettrico italiano;
      b) dei programmi di importazione e esportazione;
      c) dei  programmi  di immissione degli impianti di cui all'art.
3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;
      d) dei  programmi  di  immissione comunicati ai sensi del comma
4.1.
    8.1.3  L'Enel  Spa e' tenuta a mettere a disposizione del gestore
della  rete  le  risorse  necessarie alla realizzazione del programma
differenziale  nazionale  nei  limiti  della  potenza  nominale degli
impianti  nella disponibilita' di societa' controllate dalla medesima
o  alla  medesima  collegate, ammessi al meccanismo di reintegrazione
dei  costi  non  recuperabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto 26 gennaio 2000.
    8.1.4  Qualora  le  risorse  di  cui  al  comma  8.1.3  non siano
sufficienti  alla  copertura del programma differenziale nazionale, i
soggetti,   diversi   dall'Enel   S.p.a.,  titolari  di  impianti  di
produzione  ammessi  al  meccanismo  di  reintegrazione dei costi non
recuperabili  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 26
gennaio  2000, sono tenuti a mettere a disposizione del gestore della
rete  le  ulteriori risorse necessane, proporzionalmente alla potenza
nominale dei medesimi impianti e nei limiti della medesima potenza.
    8.1.5  Qualora le risorse di cui ai commi 8.1.3 e 8.1.4 non siano
sufficienti  alla  copertura del programma differenziale nazionale il
gestore della rete agisce ai sensi dell'art. 4.
    8.1.6  I titolari di impianti di produzione ammessi al meccanismo
di reintegrazione dei costi non recuperabili di cui all'art. 2, comma
1,  lettera  a), del decreto 26 gennaio 2000, sono tenuti a mettere a
disposizione  del  gestore  della  rete  le  risorse  di riserva e di
bilanciamento   necessarie   al  mantenimento  dell'equilibrio  delle
immissioni e dei prelievi effettivi.
                              Titolo 5
                  Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 9.
                  Disposizioni transitorie e finali
    9.1 Il gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli
oneri  e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di
cui al presente provvedimento.
    9.1.1  Il  risultato  netto  degli oneri e dei proventi derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento
e'  destinato  dal gestore della rete all'alimentazione del conto per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 40.1
del testo integrato.
    9.2 Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata,
di  servizi  elettrici stipulati con clienti del mercato vincolato di
cui all'art. 1 della deliberazione n. 158/99 e' inserita una clausola
che  prevede  il  riconoscimento  a  detti  clienti, limitatamente al
periodo  compreso  tra  la  data  di  entrata  in vigore del presente
provvedimento  e  il  31  marzo 2002, della facolta' di recesso senza
oneri a decorrere dal 1 aprile 2002.
    9.3 Limitatamente all'anno 2002 il termine di cui al comma 5.3 e'
fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
                                                            Tabella 1
                         Componenti rf e bf

=====================================================================
Fascia oraria |rf (centesimi di euro/kWh) |bf (centesimi di euro/kWh)
=====================================================================
      F1      |           0,82            |           0,23
      F2      |           0,33            |           0,09
      F3      |           0,18            |           0,05
      F4      |           0,00            |           0,00

                                                            Tabella 2
                            Componente bh

=====================================================================
       Fascia oraria        |       bh (centesimi di euro/kWh)
=====================================================================
             F1             |                  0,10
             F2             |                  0,10
             F3             |                  0,10
             F4             |                  0,10

                                                            Tabella 3
            Coefficenti ZFi di cui all'art. 8, comma 8.1


=====================================================================
   Tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del testo integrato
=====================================================================
             | lettera c)  |lettera b) e | lettera e)  | lettera f)
Fascia oraria|     (%)     |   d) (%)    |     (%)     |     (%)
=====================================================================
     F1      |    10,0     |     6,4     |     9,6     |     6,7
---------------------------------------------------------------------
     F2      |    30,4     |     9,7     |    33,5     |    24,3
---------------------------------------------------------------------
     F2      |    16,3     |     5,0     |    18,7     |    15,7
---------------------------------------------------------------------
     F4      |    43,2     |    78,9     |    38,2     |    53,3