Art. 4. Soggetti ammessi 1. La presentazione di progetti e' aperta sia a singole amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso di aggregazioni, le amministrazioni possono far riferimento alle forme associative previste dal titolo II, capo V del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e dalle normative regionali vigenti. Una delle amministrazioni svolge il ruolo di coordinatore dell'aggregazione. La sede ed il referente dell'amministrazione coordinatore hanno la funzione rispettivamente di sede dell'aggregazione e di responsabile del progetto. 2. I beneficiari del finanziamento, di cui al successivo art. 5, sono: le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunita' montane, le comunita' isolane o di arcipelago. 3. Il coordinatore dell'aggregazione dei soggetti coinvolti nel progetto deve essere una delle amministrazioni elencate nel comma 2 del presente articolo. 4. Le amministrazioni proponenti si possono avvalere di partner e sponsor pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente. 5. La finalita' dell'aggregazione tra amministrazioni puo' anche essere esclusivamente quella del riuso. Tale situazione corrisponde al caso in cui solo alcune delle amministrazioni partecipanti all'associazione sviluppino ed implementino il progetto, garantendo il riuso dei prodotti e dei risultati alle altre amministrazioni partecipanti.