Art. 4.
                          Soggetti ammessi
    1.   La  presentazione  di  progetti  e'  aperta  sia  a  singole
amministrazioni  sia  ad aggregazioni di amministrazioni. Nel caso di
aggregazioni,  le  amministrazioni possono far riferimento alle forme
associative  previste  dal  titolo II, capo V del decreto legislativo
del  18  agosto 2000, n. 267 e dalle normative regionali vigenti. Una
delle    amministrazioni    svolge    il    ruolo   di   coordinatore
dell'aggregazione.  La  sede  ed  il  referente  dell'amministrazione
coordinatore    hanno    la    funzione   rispettivamente   di   sede
dell'aggregazione e di responsabile del progetto.
    2.  I beneficiari del finanziamento, di cui al successivo art. 5,
sono:  le  regioni,  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, le
province,  i  comuni,  le  unioni di comuni, le comunita' montane, le
comunita' isolane o di arcipelago.
    3.  Il  coordinatore dell'aggregazione dei soggetti coinvolti nel
progetto  deve  essere una delle amministrazioni elencate nel comma 2
del presente articolo.
    4. Le amministrazioni proponenti si possono avvalere di partner e
sponsor pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente.
    5.  La finalita' dell'aggregazione tra amministrazioni puo' anche
essere  esclusivamente  quella del riuso. Tale situazione corrisponde
al  caso  in  cui  solo  alcune  delle  amministrazioni  partecipanti
all'associazione  sviluppino  ed implementino il progetto, garantendo
il  riuso  dei  prodotti  e  dei risultati alle altre amministrazioni
partecipanti.