Art. 5.
                            Finanziamenti
    1. Ammontare del finanziamento:
      a)  l'importo  totale  finanziabile  dei  progetti  selezionati
nell'ambito  del  presente  avviso  e' di 120 milioni di euro, pari a
232.352.400.000  lire,  secondo le finalita' indicate nell'allegato A
del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 febbraio
2002:
        80 milioni di euro, pari a 154.901.600.000 lire, destinati ai
servizi ai cittadini ed alle imprese;
        40  milioni di euro, pari a 77.450.800.000 lire, destinati ai
servizi infrastrutturali.
    2.  I  rapporti  tra  il  dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie  e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolate da
apposita convenzione, il cui schema e' definito nell'allegato n. 6.
    3. Modalita' di finanziamento:
      a) il  finanziamento  statale  erogato  ai  progetti  non  puo'
superare  il  50% del costo totale stimato di ciascun progetto, fermo
restando che la quota residua e' a carico del soggetto proponente;
      b) nel   caso   in  cui  un  progetto  beneficia  di  ulteriori
finanziamenti   il   cofinanziamento  erogato  dal  dipartimento  per
l'innovazione  e  le tecnologie, sommato agli altri finanziamenti non
puo' superare il totale dei costi stimati di progetto;
      c) l'erogazione   del   cofinanziamento  avverra'  solo  previa
presentazione  della documentazione attestante l'avvenuto impegno, da
parte  dei  soggetti  proponenti, della quota di finanziamento a loro
carico;
      d) il finanziamento e' erogato in fasi successive:
        il 30% alla firma della convenzione;
        il  50%  dopo  la verifica degli stati di avanzamento lavori,
previsti nella convenzione;
        il 20% al termine del progetto.
    Le    erogazioni    intermedie    e   finali   sono   subordinate
rispettivamente  alla  verifica  dell'effettiva  realizzazione  delle
attivita' e al completamento del progetto.