Art. 5. Finanziamenti 1. Ammontare del finanziamento: a) l'importo totale finanziabile dei progetti selezionati nell'ambito del presente avviso e' di 120 milioni di euro, pari a 232.352.400.000 lire, secondo le finalita' indicate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002: 80 milioni di euro, pari a 154.901.600.000 lire, destinati ai servizi ai cittadini ed alle imprese; 40 milioni di euro, pari a 77.450.800.000 lire, destinati ai servizi infrastrutturali. 2. I rapporti tra il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolate da apposita convenzione, il cui schema e' definito nell'allegato n. 6. 3. Modalita' di finanziamento: a) il finanziamento statale erogato ai progetti non puo' superare il 50% del costo totale stimato di ciascun progetto, fermo restando che la quota residua e' a carico del soggetto proponente; b) nel caso in cui un progetto beneficia di ulteriori finanziamenti il cofinanziamento erogato dal dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sommato agli altri finanziamenti non puo' superare il totale dei costi stimati di progetto; c) l'erogazione del cofinanziamento avverra' solo previa presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno, da parte dei soggetti proponenti, della quota di finanziamento a loro carico; d) il finanziamento e' erogato in fasi successive: il 30% alla firma della convenzione; il 50% dopo la verifica degli stati di avanzamento lavori, previsti nella convenzione; il 20% al termine del progetto. Le erogazioni intermedie e finali sono subordinate rispettivamente alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attivita' e al completamento del progetto.