Art. 7.
                     Presentazione dei progetti
    1.  I  soggetti di cui all'art. 4, per richiedere i finanziamenti
di  cui  al  presente  avviso,  debbono  presentare  la  proposta  di
progetto,  redatta  secondo  la modulistica di cui al successivo art.
11.
    2.   La   trasmissione   delle   proposte   di  progetto  avviene
esclusivamente  in  forma elettronica mediante l'invio ad una casella
di  posta  certificata del pacchetto contenente tutte le informazioni
necessarie,  secondo quanto stabilito nella "Guida alla presentazione
dei progetti".
    3.  Le  proposte  di progetto debbono essere firmate digitalmente
dal  coordinatore dell'aggregazione che propone il progetto e inviate
secondo   le   modalita'   prescritte   nell'allegato   "Guida   alla
presentazione dei progetti".
    4.  Le  proposte  di  progetto  debbono pervenire alla casella di
posta  certificata indicata nel sito del Ministro per l'innovazione e
le tecnologie all'indirizzo http://www.mininnovazione.it entro le ore
12  del  31 maggio  2002. Quale data di sottomissione si considera la
data  contenuta  nella  ricevuta  rilasciata  dal  sistema  di  posta
certificata.
    5.  Nel  caso  di  aggregazioni non ancora formalmente costituite
all'atto della presentazione del progetto, dovranno essere presentate
le    lettere    sottoscritte   dal   legale   rappresentante   delle
amministrazioni  nelle  quali  si  dichiara  l'esplicita  volonta' di
partecipare  al  progetto ed alla eventuale costituenda aggregazione.
La  modalita'  di  presentazione  di  tali lettere e' stabilita nella
"Guida alla presentazione dei progetti".
    6.  La  formalizzazione  delle  aggregazioni di cui al precedente
comma,  deve  comunque avvenire precedentemente alla erogazione della
prima   tranche   del   finanziamento,   mediante   presentazione  al
dipartimento innovazione e tecnologie dell'apposita documentazione.
    7.  I  decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
cui  all'art. 3, commi 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  14 febbraio 2002, di trasferimento dei fondi alle
aggregazioni non ancora formalmente costituite, di cui al comma 5 del
presente   articolo,   sono   emanati  entro  quindici  giorni  dalla
formalizzazione   delle   aggregazioni,   mediante  presentazione  al
dipartimento   per   l'innovazione   e  le  tecnologie  dell'apposita
documentazione.   La  documentazione  deve  essere  presentata  entro
sessanta  giorni  dalla notifica della concessione del finanziamento,
pena la revoca dello stesso.