(all. 1 - art. 1)
                            TITOLO PRIMO

                          PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1.
                      Universita' dell'Insubria
    1.  L'Universita'  dell'Insubria  e'  una istituzione pubblica di
alta cultura che ha per finalita' lo sviluppo del sapere critico e la
sua trasmissione. Ha capacita' di diritto pubblico e privato.
    2.  L'Universita'  si  identifica  nella  comunita'  di studenti,
docenti,  ricercatori  e  personale  tecnico-amministrativo. Ogni sua
componente   concorre   con   pari   dignita',  nell'esercizio  delle
rispettive   funzioni   e   nel   rispetto   dei  propri  doveri,  al
perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita'.
    3.  L'Universita'  opera  per  attuare il diritto allo studio con
particolare  riguardo  ai  capaci e meritevoli, anche di concerto con
gli enti competenti in materia.
    4.  L'Universita',  nel rispetto dei principi e delle normative a
tutela  dei diritti della persona, offre pari opportunita' ed esclude
ogni  discriminazione.  Istituisce  organi,  procedure  e  strumenti,
idonei a dare adeguata protezione ai diritti individuali.
    5.  L'Universita'  favorisce  la  residenzialita' del personale e
degli  studenti.  Persegue  condizioni di sicurezza e benessere negli
ambienti  di  studio e di lavoro. Favorisce la crescita professionale
del  personale.  Promuove  e  sostiene,  anche  con  proprie risorse,
l'attivita'   culturale,   associativa,  sportiva  e  ricreativa  del
personale e degli studenti.
                               Art. 2.
                               S e d i
    1. L'Universita' dell'Insubria comprende le sedi di Varese e Como
e  ne  assicura  lo  sviluppo  paritario,  armonico  ed  equilibrato,
favorendo  le  iniziative  comuni  e  l'integrazione  delle attivita'
didattiche  e  di  ricerca.  L'Universita'  puo'  dislocare  in altre
localita'  strutture  didattiche e di ricerca collegate con una delle
due  sedi,  nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema
universitario.
                               Art. 3.
                          Rapporti esterni
    1.   L'Universita'   appartiene   alla  comunita'  scientifica  e
culturale  internazionale.  Ricerca,  promuove  e  attua con apposite
convenzioni  su base paritaria e reciproca la mobilita' del personale
e  degli  studenti  e  ogni  utile  forma  di cooperazione in materia
scientifica  e  didattica con altre universita' nazionali ed estere e
con qualificate istituzioni di alta cultura. Intrattiene rapporti con
soggetti rappresentativi di interesse interessi pubblici o diffusi in
Italia  e all'estero. In questo quadro, dedica particolare attenzione
ai  territori  dell'area  insubre  e  contribuisce  a valorizzarne le
caratteristiche  culturali, ambientali, storiche, sociali, artistiche
ed economiche.
                               Art. 4.
                              Autonomia
    1.  Nel  perseguimento  dei suoi fini, inscindibilmente connessi,
l'Universita'  agisce  con piena indipendenza ed esercita l'autonomia
didattica,   scientifica,   organizzativa,  finanziaria  e  contabile
attribuitale  dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, dotandosi
di proprio statuto e propri ordinamenti.
    2. Nell'esercizio della propria autonomia, l'Universita' assicura
il   rispetto   della   liberta'  di  ricerca  e  della  liberta'  di
insegnamento  costituzionalmente  garantite.  Individua,  coordina  e
predispone  i  mezzi  materiali  e  finanziari  a  cio' necessari, in
rapporto  alle  esigenze  e  alle  risorse.  Regola  i modi in cui le
strutture   scientifiche   e   didattiche  organizzano  e  coordinano
l'attivita' di docenza e di ricerca.
                               Art. 5.
               Organizzazione, risorse e finanziamenti
    1.  L'Universita'  si  organizza secondo criteri di economicita',
trasparenza  ed efficienza, adottando procedure che identifichino gli
obiettivi  e  ne  valutino  la  realizzazione.  Dispone gli opportuni
controlli   sulla   gestione   e   sui   risultati,  compresi  quelli
dell'attivita' didattica e di ricerca.
    2.  Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono trasferimenti
dello  Stato  e  degli  enti  pubblici;  elargizioni,  liberalita'  e
lasciti;  entrate  proprie, compresa la contribuzione degli studenti;
redditi  patrimoniali  e  prestazioni  a  favore di terzi; ricorso al
credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento.
    3.   Le   risorse  destinate  al  funzionamento  ordinario  delle
strutture   sono   ripartite   secondo  criteri  oggettivi,  certi  e
predeterminati.   Nella   loro   utilizzazione  e'  assicurata  ampia
autonomia decisionale.
    4.  Nella  ripartizione  delle  risorse tra le due sedi si terra'
conto  dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture
gia'  in  esse  presenti  e  delle rispettive specifiche vocazioni. A
ciascuna  sede e' assicurata in via esclusiva, per il funzionamento e
lo  sviluppo,  la  disponibilita'  delle risorse ad essa destinate da
soggetti pubblici o privati.
                           TITOLO SECONDO
                     Capo I - ORGANI DI GOVERNO
                         Sezione I - Rettore

                               Art. 6.
                              Funzioni
    1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo  ed  esercita  le seguenti
funzioni:
      a)   ha  compiti  generali  di  iniziativa,  di  impulso  e  di
coordinamento;
      b)  convoca  e presiede il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive delibere;
      c)  esercita  il  potere  disciplinare  sugli  studenti  e  sul
personale secondo le normative vigenti;
      d) ha compiti di vigilanza;
      e) promulga i regolamenti;
      f) emana i decreti di nomina alle cariche accademiche;
      g) stipula convenzioni, contratti e accordi;
      h)  in  caso  straordinario  di  necessita' ed urgenza assume i
provvedimenti  di competenza del senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  da  sottoporre alla ratifica dell'organo competente
nella prima adunanza utile sucessiva.
                               Art. 7.
                              Elezione
    1. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
dell'Ateneo  ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni
accademici  e  non  puo'  essere  rieletto  consecutivamente una sola
volta.
    2.  L'elettorato  attivo  e' costituito dai professori di prima e
seconda   fascia  in  ruolo  e  fuori  ruolo,  dai  ricercatori,  dai
rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di
amministrazione  e  nei  consigli di facolta', dai rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel senato accademico, nel consiglio
di  amministrazione,  nei  consigli  di  dipartimento  e  nelle altre
strutture  per  le  quali  lo statuto preveda rappresentanze di dette
categorie.
    3.   L'elezione   del   rettore  per  il  quadriennio  accademico
successivo  si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione
e'  indetta  dal  decano  del  corpo  accademico  che  disciplina  le
procedure  per  la presentazione delle candidature nel corso del mese
di maggio precedente all'elezione.
    4. Secondo le modalita' disposte dal decano del corpo accademico,
nel  corso  del  mese  di maggio  antecedente l'elezione vengono rese
pubbliche le candidature alla carica di rettore, i connessi programmi
e  le  indicazioni  delle  persone  che  il  candidato  si  impegna a
designare  quali  rettore vicario e prorettore. Le candidature devono
essere presentate da almeno dieci elettori per sede.
    5.  Nelle  prime  tre  votazioni il rettore e' eletto se consegue
la maggioranza  assoluta  dei  voti.  La  votazione  e'  valida se vi
partecipa  la  meta'  piu' uno degli aventi diritto, ove sia compreso
almeno  un  quarto  degli  elettori  di  ciascuna  sede. Le votazioni
dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.
    6.  Qualora  non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche
nel  caso  di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti,
si  procede  al  ballottaggio  tra  i  due  candidati che nell'ultima
votazione  abbiano  conseguito  il maggior numero di voti. In caso di
parita'  risultera'  eletto  il  candidato con maggiore anzianita' di
ruolo e, in subordine, con maggior anzianita' anagrafica.
    7.  In  caso  di  anticipata  cessazione  del  mandato  o  di non
accettazione  dell'elezione,  il  decano  del corpo accademico indice
nuove  elezioni  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
cessazione  o  mancata accettazione. In caso di vacanza della carica,
le funzioni del rettore sono svolte dal rettore vicario.
                             SEZIONE II
                    Rettore vicario e Prorettore
                               Art. 8.
                               Nomina
    1.  Il  rettore vicario e il prorettore sono nominati dal rettore
sulla  base  delle  indicazioni  fornite all'atto della presentazione
della  propria candidatura. Cessano dalle loro funzioni con l'entrata
in  carica  del  rettore, a seguito di successive elezioni, e possono
essere  confermati  consecutivamente  per  una sola volta. Il rettore
vicario ha sede in Como; il prorettore ha sede in Varese.
                               Art. 9.
                              Funzioni
    1.  Il rettore vicario rappresenta il rettore nella sede di Como,
e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del rettore.
    2.  Il  rettore  vicario e il prorettore svolgono, per delega del
rettore, le seguenti funzioni:
      a) funzione di vigilanza;
      b) funzione di coordinamento;
      c) curano l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;
      d)  stipulano  contratti,  accordi,  convenzioni riguardanti la
sede di competenza.
                             SEZIONE III
                          Senato accademico
                              Art. 10.
                            Composizione
    1. Il senato accademico e' composto:
      a) dal rettore;
      b) dal rettore vicario;
      c) dal prorettore;
      d) dal direttore amministrativo;
      e) dai presidi di facolta';
      f) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e
da  un  ricercatore,  per  ognuna delle aree scientifico-disciplinari
individuate   dal  regolamento  generale  di  Ateneo  in  numero  non
superiore a cinque;
      g)   dal   coordinatore   del   consiglio   dei   direttori  di
dipartimento;
      h)    da   quattro   rappresentanti   del   personale   tecnico
amministrativo in ragione di due per sede;
      i)  da  quattro rappresentanti degli studenti in ragione di due
per sede.
                              Art. 11.
                              Funzioni
    1. Il senato accademico:
      a)  determina, sentito il consiglio di amministrazione, i piani
pluriennali  di  sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni
delle  strutture  didattiche  e  scientifiche e delle valutazioni del
nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorita';
      b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attivita'
didattiche  e  di  ricerca,  e ne verifica l'attuazione e i risultati
avvalendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione interna;
      c) esprime parere sul bilancio di previsione;
      d)  definisce  priorita'  e criteri in ordine alla ripartizione
delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle
utilizzabili  per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le
strutture   didattiche,   di   ricerca,   di  servizio,  nonche'  per
l'amministrazione   centrale,   anche   formulando  parametri  minimi
obbligatori per il loro impiego;
      e)   delibera,   sentito   il   consiglio  di  amministrazione,
l'istituzione,  la  modificazione e la disattivazione delle strutture
didattiche e scientifiche nonche' di centri interuniversitari;
      f)  delibera  la  costituzione  e  la  soppressione di corsi di
studio;
      g) approva le modifiche allo statuto;
      h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche
e  scientifiche,  ad esclusione di quelli di competenza del consiglio
di amministrazione, sui quali esprime parere;
      i)  puo' rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in
materia  di  didattica  e  di  ricerca  delle  strutture  al  fine di
assicurare il coordinamento delle attivita';
      j)    dirime    eventuali    conflitti    fra    le   strutture
dell'Universita';
      k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione
e   il   funzionamento  della  didattica  e  della  ricerca,  secondo
competenza;
      l)  esprime  parere  sull'ammontare  della  contribuzione degli
studenti;
      m) nel rispetto delle norme vigenti, puo' stabilire annualmente
il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura
didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto
conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;
      n) designa il collegio dei revisori dei conti;
      o) designa i componenti del nucleo di valutazione;
      p)  esercita  le competenze non affidate dallo statuto ad altri
organi dell'Ateneo.
                              Art. 12.
                       Modalita' di votazione
    1.   Il   senato   accademico  adotta  le  proprie  deliberazioni
a maggioranza  assoluta dei presenti. La seduta e' valida in presenza
della maggioranza dei componenti dell'organo.
    2.  A  richiesta  del  rettore  o  del  rettore  vicario,  per la
validita'  delle  delibere e' necessario, inoltre, il voto favorevole
di almeno un quarto dei voti dei rappresentanti di ciascuna sede.
                               SEZIONE
                   IV Consiglio di amministrazione
                              Art. 13.
                            Composizione
    1. Il consiglio di amministrazione in seduta plenaria e' composto
      a) dal rettore;
      b) dal rettore vicario e dal prorettore;
      c) dal direttore amministrativo;
      d) dal vice direttore amministrativo;
      e)  da  sei  rappresentanti  dei docenti, in ragione di uno per
sede   e  per  ciascuna  categoria  (prima  fascia,  seconda  fascia,
ricercatori);
      f)  da  due  esperti  in  materia di amministrazione e gestione
esterni  all'Universita', designati dai rappresentanti dei docenti di
ciascuna  sede,  di  concerto con il rettore e con il rettore vicario
per  la  sede di Como, con il rettore e con il prorettore per la sede
di Varese;
      g)  da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo,
in ragione di uno per sede;
      h)  da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per
sede.
    2.  Il  consiglio si articola in due sezioni, rispettivamente per
le  sedi di Varese e di Como, presiedute dal prorettore e dal rettore
vicario e composte dai membri espressi dalla rispettiva sede.
                              Art. 14.
                       Modalita' di votazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e  le sue sezioni sezioni
adottano   le   proprie   deliberazioni  a maggioranza  assoluta  dei
presenti.  La seduta  e'  valida  in  presenza  della maggioranza dei
componenti l'organo.
                              Art. 15.
Funzioni del consiglio di amministrazione nella composizione plenaria
    1. Il consiglio di amministrazione in composizione plenaria:
      a)  delibera  il  bilancio  di  previsione,  di  cui  e'  parte
integrante   il   piano   edilizio,   in  coerenza  alle  indicazioni
programmatiche del senato accademico;
      b)  delibera  le  variazioni  al  bilancio  e  adotta  il conto
consuntivo;
      c)  approva  per  quanto  di  competenza  le  convenzioni  e  i
contratti che interessano l'Ateneo;
      d)  approva  il regolamento per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita' e gli altri regolamenti di competenza;
      e)   delibera   in   materia   di   assunzione   del  direttore
amministrativo, su proposta del rettore, ed attribuisce l'incarico di
vice    direttore   amministrativo,   su   proposta   del   direttore
amministrativo di concerto con il rettore vicario della sede di Como;
      f) stabilisce obiettivi relativi all'attivita' amministrativa e
di gestione e ne verifica il raggiungimento;
      g)   determina   su   proposta   del  direttore  amministrativo
l'organico  del  personale  tecnico  e amministrativo per le esigenze
generali di funzionamento dell'amministrazione;
      h)  delibera  l'istituzione  e la disattivazione di strutture e
centri  di  servizio, di concerto con il senato accademico per quanto
di sua competenza;
      i)  delibera  i  contributi a carico degli studenti, sentito il
senato accademico;
      j)  delibera  l'ammontare dell'indennita' di funzione dovuta al
rettore,  al  rettore  vicario  e  al  prorettore,  le  indennita' al
personale  che  svolge  funzioni  istituzionali  o  assume specifiche
responsabilita',  il  compenso  degli  esperti  che  fanno  parte del
consiglio  stesso,  quello dei componenti del collegio dei revisori e
del nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, il compenso di
coloro che svolgono attivita' per conto dell'Ateneo;
      k)  puo' delegare funzioni o singoli atti di propria competenza
alle  sezioni;  ha  potere di revisione delle delibere delle sezioni,
non  conformi  ai  criteri  generali  stabiliti dagli organi centrali
dell'Ateneo e puo' avocare a se' determinate procedure o delibere, in
caso di mancato esercizio delle loro competenze.
                              Art. 16.
                       Funzioni delle sezioni
    1. Ciascuna sezione del consiglio di amministrazione:
      a)  delibera sulle convenzioni e i contratti che interessano le
strutture  didattiche, scientifiche e di servizio della sede, secondo
le competenze;
      b)  delibera  sull'assegnazione  degli spazi, in coerenza con i
programmi di sviluppo;
      c)  ripartisce  le  risorse  finanziarie  attribuite alla sede,
senza vincolo di destinazione, in attuazione dei criteri stabiliti da
senato accademico e consiglio di amministrazione;
      d)  autorizza  le  spese deliberate dalle strutture didattiche,
scientifiche e di servizio della sede per quanto di competenza;
      e) formula annualmente al consiglio di amministrazione proposte
circa  l'impiego  delle risorse da assegnare alla sede, e ne fornisce
un  rendiconto  annuale,  unitamente  ad  una relazione a conclusione
dell'esercizio, nell'ambito delle sue competenze.
                              Art. 17.
                               Giunta
    1.  La  giunta del consiglio di amministrazione e' costituita dal
rettore,  che  la  presiede, dal rettore vicario, dal prorettore, dal
direttore   amministrativo  e  dai  due  esperti.  La  Giunta  svolge
attivita'  istruttoria sugli argomenti da sottoporre al consiglio; ha
i poteri che le sono delegati, anche in via permanente, dal consiglio
di   amministrazione.   Non   possono  essere  delegate  alla  giunta
l'approvazione   del   bilancio   e   dei  regolamenti,  le  delibere
concernenti   il   direttore   amministrativo  e  il  vice  direttore
amministrativo,  la  determinazione  dell'organico,  l'attivazione  e
disattivazione  di strutture, l'avocazione di procedure o delibere di
competenza delle sezioni.

                               Capo II
                       ALTRI ORGANI DI ATENEO

                              SEZIONE I
                  Consulta Universita' - Territorio
                              Art. 18.
                            Composizione
    1. In prima attuazione dello statuto, la consulta e' composta da:
      a) il rettore;
      b) il rettore vicario e il prorettore;
      c) i presidi di facolta';
      d)  un  rappresentante  di  ciascun ente territoriale (regione,
province e comuni) che sia sede di insediamenti universitari;
      e)  due  componenti della giunta camerale designati da ciascuna
delle Camere di commercio di Varese e Como;
      f)  un  rappresentante  del  Canton  Ticino  designato  con  le
modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo;
      g)  rappresentanti  degli  ordini  e  collegi  professionali di
categoria,  delle  scuole superiori e delle rappresentanze sindacali,
entro il numero massimo stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
    2.  Le  modalita'  del  funzionamento  e delle integrazioni della
consulta  sono  determinate  dalla  consulta  stessa  con un apposito
regolamento approvato dalla consulta su proposta del rettore.
                              Art. 19.
                              Funzioni
    1.  La consulta ha lo scopo di sviluppare i rapporti tra l'Ateneo
e le collettivita' locali. Si riunisce almeno una volta all'anno.
    2.  Sentita  la relazione del rettore esprime pareri e indirizzi,
con  particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Ateneo e,
all'attivita'  formativa  e  di  ricerca  svolta dallo stesso, e alle
questioni che investono i rapporti tra Universita' e territorio.
                             SEZIONE II
                   Nucleo di valutazione di Ateneo
                              Art. 20.
                            Composizione
    1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da un minimo di
cinque  ad  un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra
studiosi  ed  esperti nel campo della valutazione anche in ambito non
accademico.
    2.  I  membri del nucleo di valutazione sono designati dal senato
accademico e nominati dal rettore.
                              Art. 21.
                              Funzioni
    1. Il nucleo di valutazione e' organo centrale di Ateneo. Adotta,
anche   per   gli   effetti   stabiliti   dalla   vigente   normativa
universitaria,  sistemi di valutazione della gestione amministrativa,
delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno
al   diritto   allo   studio   verificando,  anche  mediante  analisi
comparative  dei  costi  e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle
risorse  pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica,
nonche'    l'imparzialita'    e   il   buon   andamento   dell'azione
amministrativa.
                              Art. 22.
                         Prerogative e atti
    1.   L'Ateneo  assicura  al  nucleo  di  valutazione  l'autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni, nonche'
la  pubblicita'  e  la  diffusione  degli  atti,  nel  rispetto della
normativa a tutela della riservatezza.
    2.  Il  nucleo  trasmette  annualmente  al  rettore  e  al senato
accademico una relazione sulle valutazioni effettuate.
    3.  Il  nucleo esprime, su richiesta delle autorita' accademiche,
pareri non vincolanti.
                              Art. 23.
                               Durata
    1.  Il  nucleo  resta  in carica per la durata di un triennio e i
suoi   componenti   possono   essere   riconfermati  una  sola  volta
consecutivamente.
                             SEZIONE III
          Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica
ce; Art. 24.
          Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica
    1.  La commissione di Ateneo per la ricerca scientifica e' organo
consultivo  del  rettore  e  del  senato  accademico per le questioni
attinenti l'organizzazione e il finanziamento della ricerca.
    2.   Composizione   della  commissione,  formazione  dei  collegi
elettorali   e   modalita'   di   funzionamento  sono  stabiliti  nel
regolamento generale di Ateneo.
                             SEZIONE IV
               Consiglio dei direttori di dipartimento
                              Art. 25.
                       Composizione e funzioni
    1.  Il consiglio dei direttori di dipartimento e' organo centrale
di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.
    2.  Il  consiglio  dei  direttori  di dipartimento ha funzioni di
coordinamento,   consultive   e   propositive  con  riferimento  alle
questioni   che   interessano   l'attivita'   e   le  competenze  dei
dipartimenti.
                              Art. 26.
                            Coordinatore
    1.  Il  consiglio  elegge  tra i suoi componenti un coordinatore.
Il coordinatore  convoca  e  presiede  le riunioni, cura l'attuazione
delle  delibere,  rappresenta  il  consiglio  presso gli altri organi
dell'Ateneo   e  fa  parte  di  diritto  del  senato  accademico.  Il
coordinatore resta in carica per la durata di un triennio.
                              SEZIONE V
                        Collegio dei revisori
                              Art. 27.
                            Composizione
    1.  Il  collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi
piu'  due  supplenti,  designati dal senato accademico e nominati dal
rettore  tra  gli  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o
dell'Ordine dei dottori commercialisti e dura in carica un triennio.
    2.   Il   collegio  elegge  il  presidente  al  proprio  interno,
a maggioranza dei componenti effettivi.
                              Art. 28.
                             Competenze
    1.  Il  collegio  dei revisori e' organo di vigilanza e controllo
dell'attivita'  finanziaria con il compito di effettuare la revisione
amministrativo - contabile dell'Ateneo.
    2. Il collegio dei revisori:
      a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo dell'Universita', redigendo apposite relazioni;
      b)  compie  tutte  le  verifiche  necessarie  per assicurare il
regolare   andamento   della   gestione   finanziaria,   contabile  e
patrimoniale  dell'Universita'  e  delle  strutture  organizzative di
gestione,  sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali
rilievi in ordine alla gestione delle stesse;
      c)  accerta  la  regolare  tenuta  dei  libri e delle scritture
contabili  sia  dell'Universita' che delle strutture organizzative di
gestione;
      d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori;
      e)  svolge  ogni  altra  attivita' richiesta dalla normativa in
vigore.
                              Art. 29.
                            Funzionamento
    1.  Le  riunioni  del  collegio  si  svolgono  su  iniziativa del
presidente,  a  cui  compete la convocazione. Il collegio si riunisce
almeno  ogni  trimestre  e  delle  riunioni  deve  redigersi apposito
verbale trasmesso al rettore, che ne dara' diffusione in consiglio di
amministrazione.
    2. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti,
prevale quello del presidente.
    3.  I componenti del collegio possono assistere, senza diritto di
voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
                             SEZIONE VI
                 Comitato per lo sport universitario
                              Art. 30.
                       Composizione e funzioni
    1.  Il  comitato  sovrintende  agli  indirizzi  di gestione degli
impianti   sportivi   e  al  programma  di  sviluppo  delle  relative
attivita'.
    2. La composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento
sono definite dal regolamento generale di Ateneo.
    3.  L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal
comitato  e  la gestione degli impianti sportivi universitari possono
essere  affidate  mediante  convenzione a enti pubblici e privati che
operano nel settore sportivo.
                            TITOLO TERZO
                 STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
                               Capo I
                              FACOLTA'

                              Art. 31.
                        Finalita' e funzioni
    1. La facolta' e' sede istituzionale dell'attivita' didattica.
    2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e
delle   altre   risorse   eventualmente   assegnate,   anche  per  il
reclutamento  di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo
e  non  di  ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di
governo   dell'Ateneo,   e   assicura   la   loro   piu'   efficiente
utilizzazione.  Puo'  destinare  risorse  ai dipartimenti a fronte di
attivita' didattiche a questi delegate.
    3.  Utilizza  le  risorse  sulla  base  di  piani preventivi e di
obiettivi comunicati all'amministrazione, controllando periodicamente
i risultati raggiunti.
    4.  Alla facolta' afferiscono i corsi di laurea e gli altri corsi
di studio attivabili a norma di regolamento didattico di Ateneo.
    5.  Qualora  un  corso  di studio sia attivato con il concorso di
piu'  facolta', il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca,
oppure  come  sia  costituito  il  consiglio  di  corso o il comitato
responsabile,  e  quali  competenze proprie del consiglio di facolta'
siano  ad esso dele-gate. Lo stesso provvedimento determina i criteri
per  la  valutazione  del  contributo  delle  facolta', ai fini della
ripartizione delle risorse.
    6.  La facolta' e' unita' di spesa; con delibera del consiglio di
amministrazione  puo'  esserle  attribuita  la qualifica di unita' di
gestione.
                              SEZIONE I
                         Organi e competenze
                              Art. 32.
                               Organi
    1.  Sono  organi  della  facolta'  il  preside ed il consiglio di
facolta'.  Il regolamento di facolta' puo' prevedere l'istituzione di
consigli  di  corso  di  studio, anche riunendo piu' corsi affini. In
caso  di  mancata costituzione di questi organi il regolamento dovra'
prevedere  in  loro  luogo  la  designazione  di  un  responsabile ed
eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.
    2.  Il  regolamento di facolta' puo' prevedere la costituzione di
una giunta di facolta' e di commissioni.
    3.  Nella  facolta'  di  medicina  e'  costituito il collegio dei
clinici.
                              Art. 33.
                               Preside
    1. Il preside rappresenta la facolta'.
    2. Il preside:
      a) convoca e presiede il consiglio di facolta' e la giunta, ove
costituita;
      b) cura l'esecuzione delle delibere;
      c) vigila sullo svolgimento delle attivita' didattiche;
      d)  vigila  sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli
studenti;
      e)  nomina  i  componenti  delle  commissioni  degli  esami  di
profitto e finali in conformita' al regolamento didattico di Ateneo.
    3.  Il  preside  puo'  designare un preside vicario, scelto tra i
professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di
impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
                              Art. 34.
                        Elezione del preside
    1. Il preside e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
a tempo pieno dal consiglio di facolta', nella composizione plenaria,
ed e' nominato con decreto del rettore.
    2.  Il  preside  dura in carica tre anni accademici e puo' essere
rieletto consecutivamente una sola volta.
    3.   L'elezione  del  preside  ha  luogo  in  prima  convocazione
a maggioranza  assoluta  degli  aventi  diritto  e nelle convocazioni
successive,  a  non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei
presenti  purche'  il  consiglio  sia  validamente costituito. Sia in
prima  convocazione  che  nelle  convocazioni  successive puo' essere
previsto lo svolgimento di piu' votazioni.
    4. Le sedute del consiglio di facolta' per l'elezione del preside
sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo.
                              Art. 35.
                 Consiglio di facolta'. Composizione
    1. Fanno parte del consiglio di facolta':
      a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
      b) tutti i ricercatori;
      c)  rappresentanti  degli  studenti  in  numero pari al 10% dei
professori di ruolo componenti il consiglio, e comunque non inferiore
a due e non superiore a cinque.
    2.  Il  regolamento  di  facolta' puo' prevedere che al consiglio
partecipi,  con  voto  consultivo, personale tecnico e amministrativo
responsabile di strutture didattiche e di servizio.
    3.  Quando  non siano attivati consigli di corso, fanno parte del
consiglio  di  facolta',  per  le  sole  questioni  di competenza del
consiglio   di  corso,  anche  i  docenti  di  ruolo  e  fuori  ruolo
dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento nel corso di studio.
    4.  Le  deliberazioni  concernenti  la  destinazione  di posti di
professore  o  ricercatore  di  ruolo,  nell'ambito della fascia alla
quale   sono  state  destinate  le  risorse,  quelle  concernenti  le
modalita'  di  copertura  dei  posti  cosi'  assegnati  e  i relativi
adempimenti,  nonche'  in  genere  quelle  concernenti  le persone di
professori  o  ricercatori,  sono  adottate dal consiglio di facolta'
nella  composizione  limitata  alla  fascia corrispondente e a quelle
superiori. Ad esse non partecipano i rappresentanti degli studenti. I
rappresentanti  degli studenti non partecipano altresi' alle delibere
per  l'assegnazione  di  compiti  didattici  o  per  l'affidamento di
insegnamenti a qualsiasi titolo.
                              Art. 36.
                 Consiglio di Facolta'. Attribuzioni
    1.  Il  consiglio  di  facolta'  e'  l'organo  responsabile della
programmazione e gestione delle attivita' didattiche e dell'uso delle
risorse a queste destinate.
    2. A tale fine, in particolare:
      a)  approva  il  regolamento  di  facolta',  a maggioranza  dei
componenti;
      b)  delibera  sull'uso delle risorse disponibili alla facolta',
anche  per  il  loro  impiego  ai  fine del reclutamento di personale
docente e tecnico-amministrativo;
      c)  esprime  proposte e pareri sulla istituzione, attivazione e
soppressione di corsi di studio;
      d)  delibera  l'istituzione  e la soppressione dei consigli dei
corsi  di  studio  e  di  indirizzo, e designa i responsabili di tali
corsi quando i consigli non siano costituiti;
      e)  coordina  i  piani  di  studio  e  le attivita' didattiche,
nonche'  le  attivita'  di  orientamento  di  propria  competenza  in
collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a cio' preposti;
      f)  delibera  l'attivazione  degli  insegnamenti  dei  corsi di
studio afferenti alla facolta';
      g) assegna ai docenti i compiti didattici;
      h)   approva   la  programmazione  degli  impegni  didattici  e
organizzativi dei docenti;
      i)  delibera  la  destinazione  dei  posti  di ruolo ai settori
scientifico-disciplinari  e  le  modalita'  per la loro copertura. La
delibera viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto;
      j)  delibera  la chiamata dei professori di ruolo e la chiamata
per  trasferimento  dei  ricercatori,  sentiti i consigli di corso di
studi  interessati  con  riferimento  alle  esigenze didattiche, ed i
dipartimenti  interessati, con riferimento alle esigenze scientifiche
ed alle risorse disponibili
      k)   delibera   su   affidamenti,   supplenze  e  contratti  di
insegnamento;
      l)    delibera,   per   esigenze   didattiche,   il   passaggio
dell'afferenza   di   un   docente   ad   altro  settore  scientifico
disciplinare,  con  il suo consenso e sentiti i consigli dei corsi di
studio  di  afferenza  e  i  dipartimenti  interessati, motivando con
riferimento  alla sua competenza scientifica e didattica. La delibera
viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
      m)  esprime  parere  su questioni attinenti la ricerca nei casi
previsti, o su richiesta del senato accademico;
      n)  esercita le competenze del consiglio di corso, quando nella
facolta' sia attivato un solo corso di studi.
    3.  Il  consiglio  di  facolta'  e' validamente costituito con la
presenza  della maggioranza  dei  componenti  aventi diritto al voto,
senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.
                              Art. 37.
                         Giunta di facolta'
    1.    La    giunta,   ove   costituita,   coadiuva   il   preside
nell'espletamento delle sue attribuzioni.
    2.  Il  consiglio  puo' delegare alla giunta specifiche funzioni,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti determinati dal regolamento di
facolta',  ad  eccezione  di  quelle previste alle lettere a), d), e)
(solo  per  quanto  riguarda il coordinamento dei piani di studio dei
corsi di studio), f), i), j), l).
    La  giunta  e'  presieduta  dal preside ed e' composta secondo le
modalita' definite dal regolamento di facolta'.
                              Art. 38.
                        Collegio dei clinici
    1.  Nell'ambito  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  e'
costituito  il  collegio  dei  clinici,  che riunisce tutti i docenti
responsabili  della  direzione  di unita' operative convenzionate. Il
collegio  ha  funzioni  consultive,  istruttorie  e  propositive  nei
confronti  della  facolta'  per  la definizione delle convenzioni con
enti  di  assistenza  e  cura, nonche' gli eventuali compiti previsti
dalle convenzioni stesse.
                             SEZIONE II
                           Corsi di studio
                              Art. 39.
                          Corsi attivabili
    1.  Presso  le facolta', ed eventualmente con il concorso di piu'
facolta',  possono  essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea
specialistica, corsi di specializzazione.
    2.  Le facolta' possono inoltre istituire corsi di Master e corsi
post-laurea  con  finalita'  di  perfezionamento,  di aggiornamento e
riqualificazione  professionale,  di preparazione all'esercizio delle
professioni  e  di  educazione permanente, anche mediante convenzioni
con enti pubblici e privati e con universita' nazionali ed estere.
    3.  I  corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati
secondo le modalita' stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 40.
                  Consiglio di corso. Composizione
    1. Fanno parte del consiglio di corso:
      a)   i  professori  di  ruolo,  fuori  ruolo  e  i  ricercatori
dell'Ateneo  che  svolgono  l'insegnamento  nel  corso  di studio. Il
regolamento  generale  di  Ateneo  disciplina  la  partecipazione  ai
consigli  di  corso e l'eventuale opzione, quando un insegnamento sia
comune a piu' corsi.
      b)  rappresentanti  degli  studenti  in  numero pari al 10% dei
componenti di cui alla lettera a), e comunque non inferiore a due.
                              Art. 41.
                   Consiglio di corso. Competenze
    1.   Il   consiglio  di  corso,  quando  istituito,  assicura  il
coordinamento  didattico ed organizzativo delle attivita' del corso o
dei  corsi  di  studio  che  ad  esso  fanno capo, nel rispetto delle
competenze  e  delle  indicazioni  del  consiglio  di  facolta' e dei
regolamenti.
    2. A tal fine, in particolare:
      a)  coordina  le  attivita'  didattiche  e  i  programmi  degli
insegnamenti;
      b)   propone   al   consiglio   di  facolta'  l'attivazione  di
insegnamenti;
      c) esprime proposte e pareri al consiglio di facolta' in merito
alla  formulazione e alle modifiche del regolamento di facolta', alla
programmazione   ed   alla   destinazione  delle  risorse  didattiche
disponibili,  all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed
alla destinazione di nuovi posti di ruolo;
      d)  approva  i  piani  di  studio  formulati  dagli  studenti e
delibera  sul  riconoscimento  di  crediti  nel  rispetto dei criteri
stabiliti dal consiglio di facolta'.
                              Art. 42.
                  Presidente del consiglio di corso
    1.  Il presidente e' un professore di ruolo, eletto con le stesse
modalita'  del preside di facolta', in quanto applicabili, e nominato
con   decreto  del  rettore.  Per  i  consigli  di  corso  di  laurea
l'elettorato  passivo e' limitato ai professori di prima fascia. Dura
in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente
una sola volta.
    2. Il presidente:
      a) convoca e presiede il Consiglio;
      b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;
      c)  coadiuva il preside nella vigilanza sullo svolgimento delle
attivita'  didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e
degli studenti;
      d)  nomina,  per delega del preside, le commissioni degli esami
di profitto.
    3.  Il  presidente  puo'  designare un presidente vicario, che lo
sostituisce  in  caso  di  assenza  o  di impedimento. In mancanza di
designazione  del  presidente vicario o in caso di suo impedimento, i
compiti  relativi  sono  svolti  dal  professore di prima fascia piu'
anziano nel ruolo.
                             SEZIONE III
                     Scuole di specializzazione
                              Art. 43.
                             Istituzione
    1.  L'attivita' di specializzazione, finalizzata al conseguimento
del  titolo  di  diploma  di  specializzazione,  e' compito esclusivo
dell'Universita'.
    2.  Le  scuole di specializzazione sono istituite, in conformita'
alle  disposizioni  legislative  e  comunitarie  vigenti, su proposta
delle  facolta',  sentiti i dipartimenti interessati, con decreto del
rettore,   previa   approvazione  del  senato  accademico,  e  parere
favorevole   del   consiglio   di   amministrazione,  per  quanto  di
competenza.  La  proposta indica il dipartimento che cura la gestione
amministrativa e contabile della Scuola.
                              Art. 44.
                               Organi
    1.  Sono  organi  della scuola il direttore ed il consiglio della
scuola.
    2.  Il  direttore  ha  la responsabilita' del funzionamento della
scuola.   E'  nominato  dal  rettore  su  designazione  elettiva  del
consiglio della scuola, fra i professori di ruolo che fanno parte del
Consiglio  stesso.  Dura  in  carica 3 anni ed e' rieleggibile, senza
limitazione di tempo.
    3. Il consiglio della scuola e' composto da professori di ruolo e
fuori  ruolo  e  ricercatori,  titolari  di  insegnamenti  ufficiali,
nonche'  da  una  rappresentanza  degli  specializzandi,  secondo  le
modalita' fissate dal regolamento generale di Ateneo.
    4.  Il  consiglio  della  scuola  elegge il direttore e adotta il
programma  delle attivita', approvato dalle facolta' interessate. Per
la  realizzazione  dei  propri  compiti  istituzionali, puo' proporre
convenzioni con strutture pubbliche e private.
                              Art. 45.
                            Funzionamento
    1.  Le  scuole di specializzazione svolgono la loro attivita' con
autonomia  didattica  e  organizzativa  nei limiti della legislazione
vigente,  e  delle disposizioni di cui al presente statuto, e secondo
le procedure indicate nei regolamenti di Ateneo.
    2.   Il   regolamento   della  scuola  indica  le  facolta'  e  i
dipartimenti cui la stessa afferisce ai fini del supporto didattico e
organizzativo,   e   il   dipartimento   che   ne  cura  la  gestione
amministrativo-contabile.
                               Capo II
                            DIPARTIMENTI

                              Art. 46.
                        Finalita' e funzioni
    1.  Il  dipartimento  e'  sede  istituzionale  dell'attivita'  di
ricerca  nell'ambito  di  aree  omogenee  per  metodo o per finalita'
scientifiche.
    2.  E'  unita'  di  gestione  e  gode  di autonomia finanziaria e
amministrativa  nel  rispetto  dello  statuto e dei regolamenti. Puo'
essere  articolato  in  sezioni  secondo  le  modalita' stabilite dal
regolamento generale di Ateneo.
    3.  Dispone delle risorse assegnate, anche per il reclutamento di
personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, e cura la
loro   piu'   efficiente  utilizzazione,  nel  rispetto  dei  criteri
stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo.
    4.   Il   dipartimento  collabora  alle  attivita'  didattiche  e
formative    dei    corsi    di    studio;   organizza   o   concorre
all'organizzazione   dei   dottorati  di  ricerca  e  delle  relative
attivita'.
    5.  I  dipartimenti  dell'area  medica svolgono anche funzioni di
organizzazione e coordinamento della attivita' assistenziale, secondo
le  modalita'  previste  nelle  convenzioni  stipulate  con  gli enti
ospedalieri.
                              Art. 47.
                             O r g a n i
    1.  Sono  organi del dipartimento il direttore e il consiglio. Il
regolamento  del  dipartimento  puo' prevedere la costituzione di una
giunta.
                              Art. 48.
                              Direttore
    1. Il direttore rappresenta il dipartimento.
    2. Il direttore:
      a)  convoca  e  presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni;
      b)  e'  responsabile  della gestione amministrativa e contabile
del dipartimento;
      c) promuove e coordina le attivita' del dipartimento;
      d)  vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle
leggi, dello statuto e dei regolamenti;
      e)  esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
    3.  Il  direttore  e'  eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori  di  prima  fascia  di  ruolo a tempo pieno, e nel caso di
indisponibilita'  di  professori  di  ruolo  di  prima  fascia  tra i
professori  di  seconda  fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza
assoluta  dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa
nelle votazioni successive.
    4.  Le  sedute  del  consiglio di dipartimento per l'elezione del
direttore  sono convocate dal professore di prima fascia piu' anziano
in  ruolo.  Per  la  validita'  delle sedute e' richiesta la presenza
della maggioranza   degli  aventi  diritto,  senza  tener  conto  dei
professori fuori ruolo assenti.
    5.  Il  direttore  e'  nominato  con decreto del rettore, dura in
carica  tre  anni  accademici e puo' essere rieletto consecutivamente
una sola volta nel medesimo dipartimento.
    6.   Il  direttore  designa  un  vice  direttore,  scelto  tra  i
professori  del  dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o
di impedimento ed e' nominato con decreto del rettore.
                              Art. 49.
               Consiglio di dipartimento. Composizione
    1. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
      a) i docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento;
      b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
      c)  una  rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di
ricerca;
      d)  il  segretario  amministrativo,  con funzioni di segretario
verbalizzante.
    2.   Il   regolamento   del   dipartimento   puo'   prevedere  la
partecipazione  al  consiglio  di  coloro  che  svolgono attivita' di
ricerca  presso  il  dipartimento,  per la formulazione di proposte e
pareri.
    3. Il numero dei rappresentanti del personale e dei dottorandi e'
stabilito    dal    regolamento   di   dipartimento,   per   ciascuna
rappresentanza  in  misura  non  superiore  al  10%  dei docenti, con
arrotondamento all'unita' superiore.
    4.  Le deliberazioni concernenti i pareri sulle chiamate e quelle
che  riguardano le persone dei docenti sono adottate dal consiglio di
dipartimento  nella  composizione  limitata  ai  docenti della fascia
corrispondente e di quelle superiori.
    5.  Sulle  questioni  relative  all'organizzazione  didattica del
dottorato   partecipano,   senza   diritto   di  voto,  il  personale
tecnico-amministrativo e i dottorandi.
                              Art. 50.
               Consiglio di dipartimento. Attribuzioni
    1. Il consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle
attivita' del dipartimento. Il consiglio in particolare:
      a)   approva,  su  relazione  del  direttore,  il  bilancio  di
previsione e il conto consuntivo;
      b)  stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi
assegnati  al  dipartimento e per l'utilizzo coordinato delle risorse
umane e materiali, anche in relazione alle attivita' didattiche;
      c)   approva  il  regolamento  di  dipartimento,  a maggioranza
assoluta dei componenti;
      d)  puo'  proporre  al  senato accademico la disattivazione del
dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;
      e)  esprime parere sulle chiamate dei professori da parte delle
facolta',  nei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse,
con   riferimento   alle   esigenze   scientifiche  ed  alle  risorse
disponibili per l'attivita' scientifica;
      f)  formula  proposte,  nell'ambito  delle  sue  competenze, in
ordine ai piani di sviluppo dell'Universita';
      g)  propone  l'istituzione  dei  dottorati  e  ne  organizza le
attivita',  anche  in  concorso con altre strutture interne o esterne
all'Ateneo;
      h)  approva  i  contratti  e le convenzioni con enti e privati,
nell'ambito delle sue competenze;
      i)  esprime  parere su questioni attinenti la didattica, quando
cio'  sia  espressamente  previsto  dallo statuto, o su richiesta del
senato accademico e delle facolta'.
                              Art. 51.
                       Giunta di dipartimento
    1.   La   giunta,   ove   costituita,   coadiuva   il   direttore
nell'espletamento delle sue funzioni.
    2.  Il  consiglio  puo' delegare alla giunta specifiche funzioni,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti determinati dal regolamento di
dipartimento.   Non   possono   essere   delegate   alla   giunta  le
deliberazioni  relative all'approvazione del bilancio di previsione e
del  conto  consuntivo,  al  regolamento  di dipartimento e ai pareri
sulle chiamate.
    3.  La giunta e' presieduta dal direttore ed e' composta, secondo
le  modalita'  definite dal regolamento di dipartimento, da almeno un
professore  di  prima  fascia,  un  professore  di seconda fascia, un
ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
Della  giunta  fa  parte il segretario amministrativo con funzioni di
segretario verbalizzante, con voto consultivo.
                              Art. 52.
                            Costituzione
    1.  Il  dipartimento  e' costituito e disattivato con decreto del
rettore.
    2.  L'istituzione  ha  luogo  a  seguito di motivata richiesta da
parte  di  docenti  di ruolo dell'Ateneo. Sulla richiesta delibera il
senato  accademico,  che  ne  valuta  la coerenza e l'utilita' per lo
sviluppo  della ricerca scientifica, su parere conforme del consiglio
di  amministrazione  per  gli  aspetti  di  sua competenza, sentiti i
dipartimenti  cui  fanno  capo  i settori scientifico-disciplinare di
afferenza dei proponenti.
    3.  I  settori  scientifico-disciplinari  del  dipartimento  sono
indicati  nel  decreto  istitutivo;  possono  essere  modificati  con
delibera  del  Senato, sentiti gli altri dipartimenti interessati per
affinita' di settori scientifico-disciplinari.
    4. Il numero di proponenti la costituzione di un dipartimento non
puo'  essere  inferiore  a  otto per il primo biennio dall'entrata in
vigore  dello  statuto;  successivamente  non potra' essere inferiore
alla  soglia  stabilita dal regolamento generale di Ateneo. Almeno la
meta' dei proponenti devono essere professori di ruolo.
    5.   In   prima   applicazione  dello  statuto,  potranno  essere
trasformati  in  dipartimenti gli istituti che ne facciano richiesta,
a maggioranza  assoluta  dei  componenti e a condizione che il numero
dei  docenti che chiedono l'afferenza al costituendo dipartimento non
sia  inferiore  a  cinque. Gli Istituti che non facciano richiesta di
trasformazione  saranno  disattivati  entro  due anni dall'entrata in
vigore dello statuto.
    6.  Il  dipartimento  e'  disattivato  a  seguito di delibera del
senato  accademico  quando  siano  venute  meno  le condizioni per il
funzionamento  in relazione ai fini istitutivi, sentite le facolta' e
gli   altri   dipartimenti   cui   afferiscono   i  medesimi  settori
scientifico-disciplinari,   o   su   richiesta   del   consiglio   di
dipartimento.
    7.  Tutti  i  docenti  dell'Ateneo  devono  afferire  ad  uno dei
dipartimenti  esistenti, con diritto di opzione. Il dipartimento puo'
esprimere  motivato  parere  contrario  alla  richiesta;  in tal caso
l'afferenza  sara'  deliberata dal senato accademico. L'opzione sara'
espressa  dai  docenti  di  nuova nomina entro un mese dalla presa di
servizio.
    8.  Il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la   contabilita'   stabilisce   le   modalita'   per   la   gestione
amministrativa e contabile dei dipartimenti prevedendo l'aggregazione
di quelli di minori dimensioni.
                              Capo III
                        DOTTORATO DI RICERCA

                              Art. 53.
                       Finalita' e istituzione
    1.  L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di
ricerca,   finalizzati   alla  formazione  superiore  nell'ambito  di
particolari  settori  della  ricerca  scientifica. Essi richiedono il
previo  conseguimento del diploma di laurea specialistica e hanno una
durata non inferiore a tre anni.
    2. I corsi di dottorato consentono il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca.
    3.   I   dottorati   con   sede  amministrativa  nell'Universita'
dell'Insubria vengono istituiti su richiesta dei dipartimenti o delle
facolta'  interessate,  con deliberazione del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione  per quanto di competenza. La proposta
deve    indicare    il    dipartimento    che    cura   la   gestione
amministrativo-contabile  del  dottorato, al quale verranno assegnate
le risorse finanziarie per il funzionamento.
    4.   L'Universita'   promuove   l'istituzione   di  dottorati  in
collaborazione   con   atenei   stranieri.  La  loro  istituzione  e'
deliberata  con  la medesima procedura; gli organi e il funzionamento
sono regolati dall'atto istitutivo.
    5.  Dipartimenti e docenti dell'Universita' possono partecipare a
corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri atenei.
                              Art. 54.
                               Organi
    1.  Sono  organi  del  dottorato di ricerca il coordinatore ed il
collegio dei docenti.
    2.   Il   coordinatore  e'  responsabile  del  funzionamento  del
dottorato.  E'  eletto  dal  collegio dei docenti fra i professori di
ruolo  che  ne fanno parte e nominato dal rettore. Dura in carica tre
anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente.
    3. Il collegio dei docenti e' formato da professori di ruolo e da
ricercatori,  anche  di  sedi consorziate, indicati nella proposta di
istituzione e nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei
docenti  approva il programma delle attivita' didattiche e di ricerca
dei dottorandi e ne valuta i risultati; puo' proporre convenzioni con
enti  pubblici  e  privati  italiani  ed  esteri,  con  finalita'  di
finanziamento  e  di  utilizzazione  di  strutture  di ricerca, anche
attribuendo  a  loro ricercatori particolarmente qualificati funzioni
di tutorato.
                              Art. 55.
                            Funzionamento
    1.  I dottorati, articolati in cicli successivi, svolgono la loro
attivita'   con  autonomia  didattica  ed  organizzativa  nei  limiti
stabiliti   dalle   norme,   dallo  statuto  e  dai  regolamenti.  Il
regolamento didattico di Ateneo ne disciplina il funzionamento.
    2.  Il regolamento del dottorato puo' prevedere la partecipazione
di  dipartimenti appartenenti ad altri Atenei all'attivita' didattica
e di ricerca.
    3.  Ai corsi di dottorato si accede mediante concorso, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento.
                            TITOLO QUARTO
                   CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA
                              Art. 56.
                   Centri di servizi e di ricerca
    1.  I  centri  di servizi e di ricerca sono istituiti con decreto
rettorale  su  deliberazione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, secondo le modalita' di cui agli articoli seguenti.
    2.  I  centri  interateneo  sono  gestiti  secondo  i  rispettivi
statuti.
                               Capo I
                          CENTRI DI SERVIZI
                              Sezione I
                           NORME GENERALI
                              Art. 57.
                     Centri di servizi di Ateneo
    1.  I  centri  di  servizi  di Ateneo sono unita' di gestione dei
servizi    a    supporto    della    didattica,   della   ricerca   e
dell'amministrazione   dell'Ateneo,   nel  rispetto  degli  indirizzi
formulati dal senato accademico. Sono istituiti con decreto rettorale
su   deliberazione   del   senato   accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione.  All'atto  dell'entrata in vigore dello statuto sono
centri  di  servizi  di  Ateneo  il  centro "Sistema bibliotecario di
Ateneo"  (SiBA)  e  il  centro  "Sistemi informativi e comunicazione"
(SIC).
                              Art. 58.
                      Centri di servizi di area
    1.  I  centri  di servizi di area sono costituiti con la medesima
procedura,  su  proposta  di  strutture didattiche o di ricerca, allo
scopo  di  unificare  e  razionalizzare  la  gestione  di servizi, di
attivita' comuni e di grandi attrezzature scientifiche.
    2.  Il  regolamento generale di Ateneo limita il numero di centri
grandi attrezzature attivabili, compatibilmente con le esigenze della
ricerca.
                              Art. 59.
                             O r g a n i
    1.  Organi  dei centri di servizi sono il direttore e il comitato
tecnico scientifico.
                              Art. 60.
                            Funzionamento
    1. L'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizi sono
disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal senato accademico
e  dal  consiglio  di  amministrazione.  I regolamenti definiscono le
competenze  e  la  composizione  degli  organi,  nel  rispetto  della
distinzione  tra  compiti  di indirizzo e di gestione, assicurando la
rappresentanza  delle aree disciplinari o delle strutture interessate
negli organi di indirizzo.
                             Sezione II
               SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SIBA)
                              Art. 61.
                             Competenze
    1.  Il  centro  "Sistema bibliotecario di Ateneo" (SiBA) gestisce
l'informazione   bibliografica   nonche'   i   documenti,   acquisiti
dall'Ateneo  o  resi  disponibili,  a  supporto  della ricerca, della
didattica  e  dell'amministrazione.  Nell'ambito delle sue competenze
provvede  all'acquisizione  di  beni  e servizi per l'Ateneo e per le
singole  biblioteche,  nel rispetto degli indirizzi e delle priorita'
indicate dai rispettivi consigli scientifici o secondo le indicazioni
dei  docenti  e  delle strutture che hanno finanziato l'acquisizione.
Sovrintende  al  funzionamento  delle  biblioteche  e  ne gestisce il
personale.
                              Art. 62.
                            Funzionamento
    1.  Il regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo prevede le
modalita'  con  cui  le  biblioteche di facolta' e interfacolta' sono
rappresentate   nel   comitato   tecnico  scientifico;  determina  la
composizione  dei  consigli  scientifici  delle biblioteche in quanto
unita'  di  spesa  e  le  loro  competenze  in  materia di indirizzo;
definisce le caratteristiche e i requisiti minimi delle biblioteche e
ne  stabilisce  le  modalita'  organizzative;  regola le modalita' di
fruizione  del patrimonio documentale da parte di docenti e studenti,
anche prevedendo forme di prestito e di deposito a lungo termine e la
gestione dei materiali d'uso.
                             Sezione III
              SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE (SIC)
                               Art. 63
                             Competenze
    1.   Il   centro  "Sistemi  informativi  e  comunicazione"  (SIC)
gestisce,  secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, i
sistemi  informativi  e  di  comunicazione  dell'Ateneo ed i relativi
servizi  per  le esigenze delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio   e  dell'amministrazione.  Provvede  in  tale  ambito  agli
acquisti di interesse generale dell'Ateneo e fornisce consulenza alle
strutture.   Stabilisce   norme   e   standard  per  la  sicurezza  e
l'interoperabilita'  dei sistemi informativi, sentite le strutture di
ricerca interessate. Su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo
provvede alla formazione del personale.
                              Art. 64.
                            Funzionamento
    1.   Il   regolamento   del   centro   "Sistemi   informativi   e
comunicazione"  prevede  che  nel  comitato tecnico scientifico siano
rappresentate le due sedi dell'Ateneo.
                               Capo II
                          CENTRI DI RICERCA
                              Art. 65.
                              Funzioni
    1.  I  centri  di  ricerca  sono  unita'  organizzative dirette a
favorire  lo svolgimento di attivita' omogenee di ricerca da parte di
docenti afferenti a uno o piu' dipartimenti, e anche ad altri Atenei.
                              Art. 66.
                     Istituzione e soppressione
    1.   La   costituzione   dei  centri  di  ricerca  ha  luogo  con
deliberazione  del  senato  accademico  su  proposta  di  uno  o piu'
ricercatori,  e  con parere favorevole dei rispettivi dipartimenti di
afferenza,  sentito  il  consiglio  di  amministrazione per quanto di
competenza.  L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del centro a un
dipartimento.
    2.  La  soppressione  ha  luogo  su  proposta  degli afferenti al
centro,  approvata  a maggioranza,  o su proposta del dipartimento di
afferenza.
                              Art. 67.
                            Funzionamento
    1.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo stabilisce le modalita'
organizzative dei centri di ricerca, la cui gestione amministrativa e
contabile  fa capo a un dipartimento. I centri di ricerca sono unita'
di spesa, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione,
la  finanza  e  la  contabilita', con indicazioni comunque vincolanti
circa l'utilizzo delle risorse proprie.
                              Art. 68.
                            R i s o r s e
    1. Sono possibili fonti di finanziamento dei centri di ricerca:
      a) i contributi assegnati da dipartimenti o facolta';
      b) i contributi di enti e privati.
    2.  Ai  centri  di  ricerca  non  possono  essere assegnati altri
finanziamenti o risorse a carico del bilancio universitario, compresi
quelli destinati al finanziamento della ricerca.
                              Art. 69.
                       Verifica dell'attivita'
    1.    L'attivita'   dei   centri   di   ricerca   e'   verificata
periodicamente,  a  scadenza  almeno  triennale,  dai dipartimenti di
afferenza, che possono proporne la soppressione.
                              Capo III
                           CENTRI SPECIALI
                              Art. 70.
                             Istituzione
    1.  Possono  essere  istituiti  centri speciali, finalizzati alla
promozione  di  attivita'  di  ricerca e didattiche in aree culturali
dove  non  siano  presenti  competenze adeguate nell'Ateneo. I centri
speciali  sono  istituiti con delibera del senato accademico, sentite
le  facolta'  dove  siano  presenti insegnamenti in aree disciplinari
affini,  con  parere  favorevole del consiglio di amministrazione per
quanto di competenza.
    2.  All'atto  dell'entrata  in  vigore  dello  statuto  e' centro
speciale  l'"International  research  center  for local histories and
cultural diversities".
                              Art. 71.
                            Funzionamento
    1.  I centri speciali sono organizzati secondo le indicazioni del
Regolamento    generale    di    Ateneo,    e    sono    amministrati
dall'amministrazione  dell'Ateneo. Possono essere finanziati a carico
del bilancio universitario.
                              Art. 72.
                       Verifica dell'attivita'
    1.  Ogni  tre  anni il senato accademico verifica l'attivita' dei
centri  speciali,  e  delibera  la  continuazione dell'attivita' o la
soppressione.   I   centri   speciali  sono  comunque  soppressi  con
l'attivazione  di  un  corso  di  laurea  o  di un dipartimento nella
medesima area.
              TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO
                               Capo I
                          PRINCIPI GENERALI
                              Art. 73.
                            Decentramento
    1.  Gli  uffici  dell'amministrazione universitaria e i centri di
servizi   sono   dislocati   nelle   sedi   dell'Ateneo   in  maniera
corrispondente  alle  diverse esigenze funzionali si' da garantire la
presenza  in  entrambe  delle  competenze e dei servizi necessari nel
quadro dell'efficienza complessiva.
    2.  Il  bilancio dell'Ateneo e' unitario e si articola le voci di
entrata  e di spesa in riferimento alle due sedi, con imputazione dei
costi generali di amministrazione.
    3.  Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, primo
e  terzo comma, del presente statuto, l'organizzazione dell'Ateneo si
ispira  al  principio  del  decentramento  delle  responsabilita'  ai
diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa
dell'Ateneo e' articolata in:
      a)  unita'  di  gestione,  dotate  di  autonomia  di  spesa, di
bilancio  e finanziari, alla cui attivita' amministrativa e contabile
e' preposto un segretario amministrativo;
      b)  unita'  di  spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da
unita' di gestione o dall'amministrazione centrale.
    4.  In  relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della
gestione  l'amministrazione individua centri di costo. Sono centri di
costo le unita' di spesa e le unita' di gestione.
                              Art. 74.
                           Responsabilita'
    1.  I  regolamenti  o  di  Ateneo, nel rispetto della normativa e
degli  accordi  collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio
della  responsabilita' individuale nell'azione amministrativa tecnica
e  contabile, il controllo della regolarita' degli atti e la verifica
dei  risultati  raggiunti.  Nel  rispetto  degli  indirizzi  e  delle
indicazioni provenienti dagli organi di governo, sono attribuite alla
dirigenza  le  funzioni  di  attuazione  e  di  gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa.  Compiti di attuazione e di gestione sono
parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria
disposizione di legge o dello statuto.
    2.  I  responsabili  delle  strutture didattiche, di ricerca e di
servizi possono adottare atti che impegnano l'Ateneo all'esterno, nei
limiti  stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
    3.   Gli   organi   monocratici   e  collegiali  delle  strutture
didattiche,  di  ricerca  e  di  servizi  possono  delegare  le  loro
funzioni,  salvo quanto loro espressamente riservato dallo statuto, a
singoli  componenti  o  a  giunte  costituite  al  loro  interno.  Il
regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalita' di delega.
                              Art. 75.
                      Autonomia delle strutture
    1.  Per  la  realizzazione  delle finalita' di cui all'art. 5 del
presente  statuto  il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza  e la contabilita' definisce le procedure di assegnazione dei
fondi  alle  unita'  di  gestione  e  alle  unita' di spesa nonche' i
criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi:
      a) certezza e tempestivita' delle assegnazioni;
      b) assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il
funzionamento,  comprensive  della  parte  destinabile  al personale,
rimanendo  tuttavia  le  procedure  di reclutamento e di gestione del
personale stesso di competenza dell'amministrazione generale;
      c) formulazione da parte delle strutture interessate di bilanci
preventivi, riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali;
      d)  autonomia  delle  strutture nei limiti loro assegnati dallo
statuto  e  definiti  dal  regolamento  stesso,  nel  rispetto  delle
indicazioni  degli  organi  di  governo circa le politiche di impiego
delle  risorse,  con  particolare  riguardo  al  rapporto  tra  spese
complessive e impegni per il personale.
                              Art. 76.
                        Controllo di gestione
    1.  L'Ateneo  esercita  in  modo  sistematico e mediante apposito
ufficio   il  controllo  di  gestione.  Verifica  l'efficienza  degli
impieghi delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai
diversi  livelli,  con  riguardo  agli obiettivi economico-finanziari
generali,  alle  attivita'  svolte  dalle  strutture  didattiche e di
ricerca,  alle attivita' svolte dall'Amministrazione generale e dalle
strutture di servizi.
                              Art. 77.
       Esercizio della capacita' giuridica di diritto privato
    1.  Nell'esercizio  della  propria capacita' giuridica di diritto
privato l'Universita' puo' in particolare:
      a)   ricorrere   al  patrocinio  di  professionisti  per  cause
attinenti  la  propria  attivita',  con  motivata  deliberazione  del
consiglio di amministrazione;
      b)  utilizzare  i  propri marchi in modo diretto o concederne a
terzi  licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire
o concedere spazi pubblicitari;
      c)   costituire   o  partecipare  a  associazioni,  fondazioni,
consorzi e societa' di capitali, sia in Italia che all'estero, per il
conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;
      d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;
      e) costituire cauzioni e garanzie;
      f)   effettuare   con  il  proprio  personale  e/o  le  proprie
strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attivita'
di  progettazione,  consulenza, trasferimento tecnologico, formazione
professionale  per conto di enti e di privati, nonche' per le proprie
esigenze;
      g)  attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che
esterno  per  lo  svolgimento  di  attivita'  formative, a carico dei
finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.
    2.  Le modalita' di esercizio delle attivita' di cui alle lettere
precedenti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita'.
                              Art. 78.
 Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi
    1.  Per  il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' puo',
nei  limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente  e  dai  contratti
nazionali di lavoro:
      a)  istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi
per  studenti  meritevoli  secondo la normativa vigente in materia di
diritto allo studio, nonche' a favore di diplomati, laureati, dottori
di ricerca;
      b) istituire premi di operosita' scientifica e incentivi, anche
economici, per il miglioramento della qualita' della didattica, della
ricerca e dei servizi;
      c)  stipulare  contratti di lavoro subordinato per attivita' di
ricerca;
      d)  concedere  contributi per consentire lo scambio di docenti,
ricercatori e tecnici con altre universita' italiane o estere;
      e)   assumere  iniziative  che  favoriscano  l'inserimento  dei
laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.
    2.  L'Universita'  puo' realizzare e gestire, anche direttamente,
strutture  logistiche  per  ospitare  docenti,  ricercatori, tecnici,
borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche
direttamente  ogni  iniziativa  volta all'attuazione del diritto allo
studio universitario.
                               Capo II
                              DIRIGENZA
                              Art. 79.
                      Direttore amministrativo
    1.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito, su
proposta   del   rettore,   con   deliberazione   del   consiglio  di
amministrazione   ad   un   dirigente  dell'Universita'  degli  studi
dell'Insubria  o di altra Universita' ovvero di altra amministrazione
pubblica  previo,  ove  occorra,  nulla-osta della amministrazione di
appartenenza.
    2. L'incarico di direttore amministrativo e' a tempo determinato,
ha  una  durata  da  due  a  cinque  anni  e  puo'  essere rinnovato.
L'eventuale  cessazione  innanzi  al  termine e' regolata dalle norme
contrattuali.
    3. Il direttore amministrativo ha le seguenti attribuzioni:
      a)  cura  la  realizzazione  dei  programmi e il raggiungimento
degli  obiettivi  cosi'  come  definiti  o  dagli  organi  di governo
dell'Ateneo;
      b)  e'  a  capo  degli  uffici  centrali di Ateneo e svolge una
generale  attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti
del personale tecnico-amministrativo;
      c)  propone  al consiglio di amministrazione i criteri generali
di organizzazione degli uffici;
      d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto,
dai regolamenti e dalle disposizioni di legge.
                              Art. 80.
                    Vice direttore amministrativo
    1.  L'incarico di vice direttore amministrativo e' attribuito, su
proposta  del  direttore  amministrativo  di  concerto con il rettore
vicario  della  sede  di  Como,  con  deliberazione  del consiglio di
amministrazione  a  personale  di qualifica dirigenziale o qualifiche
equiparate   o   di   vice-dirigente   dell'Universita'  degli  studi
dell'Insubria  o di altra universita' ovvero di altra amministrazione
pubblica  previo,  ove  occorra,  nulla-osta della amministrazione di
appartenenza.
    2.   L'incarico   di   vice  direttore  scade  contemporaneamente
all'incarico  di  direttore  amministrativo ed e' mantenuto fino alla
designazione di un altro direttore.
    3.  Il  vice direttore amministrativo ha sede di lavoro in Como e
ha le seguenti attribuzioni:
      a) ha funzioni di coordinamento degli uffici amministrativi con
sede in Como;
      b)  ha  funzioni di vicario del direttore amministrativo per le
questioni di interesse generale di Ateneo;
      c)  svolge  ogni  altra  attribuzione  ad  esso  demandata  dai
regolamenti di Ateneo o delegata dal direttore amministrativo.
                              Art. 81.
                   Uffici e funzioni dirigenziali
    1.  Gli  uffici  dell'amministrazione  centrale  e  dei centri di
servizi   dell'Ateneo   che   comportano   l'esercizio  di  poteri  e
responsabilita'  dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono
individuati  dal  consiglio  di  amministrazione  rispettivamente  su
proposta del direttore amministrativo o del rettore.
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione, su proposta del direttore
amministrativo,  nel limite del 50% dei posti di dirigente istituiti,
puo'  assegnare  temporaneamente le funzioni di dirigente a personale
dell'Universita'  in  possesso  di  adeguata qualifica funzionale o a
personale  che  abbia  svolto  mansioni  dirigenziali  nella pubblica
amministrazione o nel settore privato.
    3.  Gli  atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti
ad  avocazione  da parte del direttore amministrativo per particolari
motivi   di   necessita'   ed  urgenza  specificamente  indicati  nel
provvedimento di avocazione.
                              Art. 82.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
    1.  L'accesso  alla  qualifica  di dirigente avviene per concorso
sulla  base  delle  normative vigenti. I requisiti di ammissione e le
modalita'  di svolgimento del concorso sono fissati dal bando emanato
dal direttore amministrativo.
                              Art. 83.
                    Responsabilita' dirigenziali
    1.  Il  direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili
dell'attivita'  svolta  dagli  uffici  ai quali sono preposti e della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione
agli  obiettivi  fissati  dagli  organi  di  governo.  A  tale  scopo
dispongono  di  mezzi  e  di  personale  e  operano  in condizioni di
autonomia nell'organizzazione dell'attivita' loro affidata.
                              Capo III
                  INDENNITA' DI FUNZIONE E COMPENSI
                              Art. 84.
                        Indennita' e compensi
    1.   Il   consiglio   di   amministrazione  determina  la  misura
dell'indennita'  dovuta per lo svolgimento delle funzioni di rettore,
rettore vicario e di pro rettore.
    2. Il consiglio di amministrazione determina altresi', secondo le
modalita'  disciplinate  dal  regolamento  per  l'amministrazione, la
finanza e la contabilita':
      a)  la misura di eventuali indennita', coperture assicurative e
patrocinio  legale  relative alla partecipazione agli organi centrali
di  governo  dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali
previste dallo statuto;
      b)  la misura di eventuali compensi ed indennita' per attivita'
svolte  in  commissioni  e in altri organismi costituiti dagli organi
centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;
      c)   nel  rispetto  della  normativa  vigente,  il  trattamento
economico  accessorio,  correlato  sia  alle  funzioni  svolte che al
raggiungimento  dei risultati, del direttore amministrativo, del vice
direttore  amministrativo,  dei  dirigenti e dei titolari di funzioni
equiparate.
    3.  Al  personale  universitario che partecipa ad organi di altri
enti  su  designazione  dell'Universita'  o  in  rappresentanza della
stessa, puo' essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico,
nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennita' per
l'attivita' svolta.
                               Capo IV
                      PROPRIETA' INTELLETTUALE
                              Art. 85.
                             Innovazione
    1.  L'Universita' degli studi dell'Insubria favorisce le ricerche
che portino all'innovazione dei processi e/o dei prodotti, ed in modo
particolare  quelle  che possano avere ricadute sul territorio in cui
e' inserita.
                              Art. 86.
                Diritti sui risultati delle ricerche
    1.  I  diritti  sui  risultati  delle  ricerche  effettuate nella
struttura universitaria o finanziate dall'Universita' appartengono in
via  esclusiva  all'Universita' stessa; tuttavia il ricercatore avra'
diritto  di  essere riconosciuto autore e mantiene i diritti connessi
alla divulgazione.
    2.  Prima  della  utilizzazione  economica  dei  risultati  della
ricerca,  l'Universita'  valutera'  la  possibilita'  di  tutela  dei
risultati  raggiunti  (copertura  brevettuale, protezione del diritto
d'autore o altro).
                              Art. 87.
                      Partecipazione economica
    1.  L'Universita'  riconoscera' al ricercatore una partecipazione
ai  proventi  derivanti  dall'eventuale  sfruttamento  economico  del
risultato   di  ricerca;  l'entita'  di  tale  partecipazione  verra'
valutata  tenendo  conto  sia  dell'importanza  dell'innovazione  sia
dell'attivita' svolta dal ricercatore.
                               Capo V
                        PERSONALE E STUDENTI
                              Art. 88.
                            Doveri comuni
    1.  Docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo operano,
nell'ambito  delle  rispettive condizioni, per la realizzazione degli
obiettivi  dell'Ateneo,  cosi'  come  definiti  dallo  statuto, nello
spirito della collaborazione e del rispetto reciproco.
                              Art. 89.
                               Docenti
    1.  I  docenti  sono  tenuti  ad  adempiere ai doveri accademici,
nell'ambito   della   didattica,  della  ricerca  e  delle  attivita'
organizzative; a rispettare le indicazioni di facolta' e dipartimenti
circa  il  coordinamento  dei  programmi, le modalita' di svolgimento
delle  attivita'  didattiche  e  di ricerca e l'impiego delle risorse
comuni;  a  collaborare  per  la piu' equilibrata distribuzione degli
impegni;   a   collaborare   alla   verifica   e   alla   valutazione
dell'attivita'  svolta,  secondo  le indicazioni dei regolamenti e le
richieste degli organi competenti.
                              Art. 90.
                              Studenti
    1.  Gli  studenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni degli
organi accademici, al corretto utilizzo delle strutture didattiche, e
a  comportamenti  rispettosi delle attivita' didattiche e di ricerca.
Partecipano  alle  attivita' dell'Ateneo, secondo le prescrizioni dei
regolamenti   e   le   deliberazioni   delle   competenti  strutture;
partecipano agli organi collegiali; esercitano il diritto di voto per
l'elezione delle loro rappresentanze.
                               Capo VI
                      COMMISSIONE DI DISCIPLINA
                              Art. 91.
                            Composizione
    1.  La  commissione di disciplina e' composta dal rettore o da un
suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. E'
integrata  con  un  componente,  designato  dal rettore, scelto tra i
rappresentanti  degli studenti nel senato accademico, quando l'azione
disciplinare riguarda uno studente.
                              Art. 92.
                             Competenze
    1.   Il  rettore,  nell'esercizio  del  potere  disciplinare  sul
personale  docente  e  sugli  studenti si avvale della commissione di
disciplina con funzioni istruttorie e consultive.
                              Art. 93.
                            Funzionamento
    1.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo prevede le modalita' di
funzionamento  della  commissione,  garantendo  al  personale  e agli
studenti  nei cui confronti si avvia l'azione disciplinare il diritto
all'informazione e alla partecipazione al procedimento.
                            TITOLO SESTO
                         AUTONOMIA NORMATIVA
                               Art. 94
                   Ambito dell'autonomia normativa
    1.   L'Universita'   esercita   la  propria  autonomia  normativa
attraverso  l'adozione  dello  statuto,  dei  regolamenti attuativi e
degli  ulteriori regolamenti ed atti generali intesi al perseguimento
dei propri fini istituzionali.
                              Art. 95.
                             Regolamenti
    1.    Tra    i   suoi   atti   normativi   l'Universita'   adotta
necessariamente:
      a) il regolamento generale di Ateneo;
      b) il regolamento didattico di Ateneo;
      c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la contabilita';
      d) il regolamento degli studenti
      e)  i  regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  di ricerca
dell'Ateneo;
      f)  i regolamenti dei centri di ricerca e dei centri di servizi
o di Ateneo;
      g) il regolamento delle attivita' per conto terzi;
      h) i regolamenti del personale tecnico-amministrativo.
                              Art. 96.
                   Regolamento generale di Ateneo
    1.  Il regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme
relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalita' di elezione
degli organi, ove non specificate dal presente statuto.
    2.  Esso  e' emanato dal rettore, previa deliberazione del senato
accademico  e sentito il consiglio di amministrazione, per le materie
di  relativa  competenza,  ed  espletate  le procedure previste dalla
vigente normativa.
                              Art. 97.
                   Regolamento didattico di Ateneo
    1.  Il  regolamento  didattico di Ateneo disciplina l'istituzione
dei corsi di studio e delle altre attivita' formative.
    2. Il regolamento e' emanato dal rettore previa deliberazione del
senato  accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche ed
espletate le procedure previste dalla vigente normativa.
                              Art. 98.
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
                            contabilita'
    1.  Il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e
la  contabilita'  disciplina  i  criteri della gestione finanziaria e
contabile,   le  relative  procedure  amministrative  e  le  connesse
responsabilita',  regolando  anche,  ove opportuno, forme autonome di
gestione.
    2.  Il  regolamento  e' emanato dal rettore, previa deliberazione
del  consiglio  di  amministrazione,  sentito il senato accademico ed
espletate le procedure previste dalla vigente normativa.
                              Art. 99.
                     Regolamento degli studenti
    1.  Il  regolamento  degli studenti, in coerenza con lo statuto e
con  gli  altri  Regolamenti  pertinenti,  definisce  le modalita' di
elezione  delle  rappresentanze  studentesche  negli  organi  e nelle
strutture  dell'Universita',  nonche'  le modalita' di partecipazione
degli  studenti,  per  quanto  previsto  dalla  normativa vigente, ad
attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e alla
gestione di attivita' culturali, sportive e del tempo libero.
    2.  Il  regolamento degli studenti e' emanato dal rettore, previa
deliberazione del senato accademico.
                              Art. 100.
    Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo
    1.   I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca
dell'Ateneo  sono  approvati  dai  rispettivi  consigli a maggioranza
assoluta  dei componenti e sono emanati dal rettore sentito il senato
accademico  ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive
competenze.
    2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione, il rettore, su
deliberazione    del   senato   accademico   o   del   consiglio   di
amministrazione,  puo'  richiedere  motivatamente  alle  strutture il
riesame  del  regolamento  per questioni di merito e di legittimita'.
Gli  organi  proponenti  possono  non  conformarsi ai soli rilievi di
merito con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti.
                              Art. 101.
 Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo
    1.  I  regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio
recano  norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento.
I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.
    2.  I  regolamenti  sono emanati dal rettore, previa approvazione
del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
                              Art. 102.
             Regolamento delle attivita' per conto terzi
    1.  Il  regolamento  delle  attivita' didattiche, di ricerca e di
consulenza  svolte dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il senato accademico, ed e'
emanato dal rettore.
                              Art. 103.
          Regolamenti del personale tecnico-amministrativo
    1.  I  regolamenti  recanti norme sulle modalita' di espletamento
delle   attivita'   del   personale   tecnico-amministrativo   e  sul
reclutamento   dello   stesso,   sono  deliberati  dal  consiglio  di
amministrazione,   sentito  il  senato  accademico,  ed  emanati  dal
rettore.
                              Art. 104.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' ed
il  regolamento  didattico,  entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  loro  emanazione,  e sono pubblicati nel bollettino
ufficiale del Ministero.
    2.  Gli altri regolamenti, salva diversa disposizione, entrano in
vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla loro pubblicazione
all'albo dell'Universita'.
                           Titolo settimo
                          NORME CONCLUSIVE
                               Capo I
                        Norme comuni e finali

                              Art. 105.
                           Anno accademico
    1.  L'anno  accademico  inizia il 1 ottobre di ogni anno solare e
termina   il   30 settembre   dell'anno   successivo.  Il  calendario
accademico e' stabilito con delibera del senato accademico.
                              Art. 106.
                           E l e z i o n i
    1.   Nelle  elezioni,  salvo  diversa  disposizione  di  legge  o
statutaria,  il  voto  e'  limitato  ad  un  terzo  dei nominativi da
designare.
    2.  Gli  organi si intendono validamente costituiti anche in caso
di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.
    3.  L'elettorato  passivo  per  l'elezione  delle  rappresentanze
spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di
anni uguale alla durata del corso cui sono iscritti, piu' uno.
    4.  L'elettorato  attivo  e' attribuito agli studenti iscritti ai
corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e
alle Scuole di specializzazione.
                              Art. 107.
                         Durata dei mandati
    1.  I  componenti elettivi degli organi dell'Universita', ove non
diversamente  disposto  dallo  statuto, restano in carica tre anni, e
sono  immediatamente  rieleggibili per un solo mandato. Una ulteriore
rielezione  puo' avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari
alla  durata  di  un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi
dell'Universita' restano in carica due anni.
    2.  I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico
successivo  all'elezione.  Nell'ambito  degli  organi  collegiali  le
sostituzioni  prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla
successiva elezione dei componenti dell'organo.
    3.  In  caso  di  elezione  ad  una carica accademica prima della
scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la
nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai
sei mesi, e in tal caso come anno intero.
                              Art. 108.
           Validita' delle riunioni e delle deliberazioni
    1.  Ove  non  diversamente  disposto  dallo statuto, la validita'
delle   riunioni   degli   organi  accademici  richiede  la  presenza
della maggioranza   dei   componenti,   dedotti  coloro  che  abbiano
giustificato  la  loro  assenza  ma  in  ogni caso con la presenza di
almeno un terzo degli aventi diritto.
    2.   Salvo   diversa  disposizione  di  legge  o  statutaria,  le
deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
    3.  Tutte  le  riunioni  degli  organi  accademici possono essere
svolte  tramite  collegamento  telematico, con le modalita' stabilite
nel regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 109.
                          Incompatibilita'
    1.   E'   possibile   far  parte  contemporaneamente  del  senato
accademico  e  del  consiglio  di  amministrazione  soltanto nei casi
esplicitamente previsti dallo statuto.
    2.  I  membri  del  senato  accademico  e quelli del consiglio di
amministrazione, nonche' i direttori di dipartimento, non possono far
parte del Nucleo di valutazione
                              Art. 110.
                       Modifiche dello statuto
    1. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture
didattiche  e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti
dell'Ateneo  che  godano  dell'elettorato  attivo  per l'elezione del
rettore,  il  senato  accademico  deve  pronunciarsi entro centoventi
giorni.
                               Capo II
                          Norme transitorie

                              Art. 111.
                   Entrata in vigore dello statuto
    1.  Lo  statuto  dell'Universita'  dell'Insubria  e  le  relative
modifiche   entrano   in   vigore   il   quindicesimo   giorno  dalla
pubblicazione  del  decreto  rettorale nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                              Art. 112.
                       Regolamento elettorale
    1.  Il  regolamento  per  l'elezione  del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione  e'  deliberato  dal senato accademico
nella  composizione  precedente  l'entrata  in  vigore dello statuto,
sentito  il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dall'entrata
in vigore dello statuto.
    2.    In    prima    applicazione    dello    statuto   le   aree
scientifico-disciplinari  ai fini delle elezioni delle rappresentanze
negli organi accademici sono deliberate dal senato accademico.
                              Art. 113.
            Decadenza delle rappresentanze e degli organi
    1.  Senato  accademico  e  consiglio  di amministrazione decadono
entro   sei   mesi  dall'entrata  in  vigore  dello  statuto  e  sono
ricostituiti secondo le norme in esso previste.
    2.  Gli  altri  organi accademici elettivi restano in carica sino
alla  scadenza  del  loro  mandato  nella composizione prevista dalle
norme  vigenti all'atto della loro elezione, e per la durata disposta
da  tali norme, salva l'integrazione con le altre componenti previste
nello  statuto.  Il  mandato in corso viene conteggiato ai fini della
rieleggibilita' dei componenti degli organi collegiali e degli organi
individuali.
                              Art. 114.
                          Centri di ricerca
    1.  Entro  un anno dall'entrata in vigore dello statuto il senato
accademico  deliberera'  l'afferenza  amministrativa  dei  Centri  di
ricerca  esistenti a un Dipartimento, sentito il Dipartimento stesso,
oppure la loro soppressione.
                              Art. 115.
                     Decentramento delle risorse
    1.  Con  l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in
vigore  dello  statuto e' attuata l'assegnazione alle strutture delle
risorse finanziarie, di cui all'art. 75, comma 1, lettera b).
                              Art. 116.
                         Tabelle ricognitive
    1. Sono allegate allo statuto, di cui non fanno parte integrante,
tabelle ricognitive elencanti le strutture didattiche, di ricerca, di
servizi  nonche'  le iniziative didattiche istituite nell'Ateneo alla
data di entrata in vigore dello statuto.