Art. 2.
                    Linee guida alla convenzione
  Lo  schema  della  convenzione,  che  sara' sottoscritta dai comuni
interessati, dovra' rispettare le seguenti linee guida:
    l'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1 del presente
decreto;
    garantire  l'accesso  al  programma  per  tutti  i  comuni di cui
all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e
di partecipazione fra i comuni aderenti;
    l'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  1 del presente
decreto  dovra'  essere  descritta attraverso programmi di intervento
predisposti  dai  comuni  aderenti  alla  convenzione,  riassunti  ed
articolati  in  un  piano  operativo  di  dettaglio  che,  una  volta
approvato   dalla   convenzione  sara'  presentato  al  servizio  per
l'inquinamento  atmosferico  e  acustico  e  rischi  industriali  per
l'approvazione.  Il  servizio I.A.R. provvedera' all'approvazione del
piano  operativo  di  dettaglio  entro  i trenta giorni successivi al
ricevimento.  Il  piano  operativo  della  convenzione dovra' inoltre
prevedere  le  forme  di  accordo con i produttori dei veicoli, o con
soggetti  da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste
di  finanziamento  presentate dai soggetti beneficiari e le modalita'
per  l'erogazione  dei  contributi, nonche' per la valorizzazione del
contributo  dell'acquisto  di  delivery  van e taxi, nel rispetto dei
valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra;
  gli  incentivi  dovranno  essere  erogati  ai  soggetti beneficiari
individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di
intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.