Art. 2. Linee guida alla convenzione Lo schema della convenzione, che sara' sottoscritta dai comuni interessati, dovra' rispettare le seguenti linee guida: l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1 del presente decreto; garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'accordo di programma prevedendo adeguate forme di consultazione e di partecipazione fra i comuni aderenti; l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente decreto dovra' essere descritta attraverso programmi di intervento predisposti dai comuni aderenti alla convenzione, riassunti ed articolati in un piano operativo di dettaglio che, una volta approvato dalla convenzione sara' presentato al servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali per l'approvazione. Il servizio I.A.R. provvedera' all'approvazione del piano operativo di dettaglio entro i trenta giorni successivi al ricevimento. Il piano operativo della convenzione dovra' inoltre prevedere le forme di accordo con i produttori dei veicoli, o con soggetti da essi delegati, per la gestione operativa delle richieste di finanziamento presentate dai soggetti beneficiari e le modalita' per l'erogazione dei contributi, nonche' per la valorizzazione del contributo dell'acquisto di delivery van e taxi, nel rispetto dei valori medi definiti nell'accordo di programma di cui sopra; gli incentivi dovranno essere erogati ai soggetti beneficiari individuati nell'accordo di programma, come previsto nei programmi di intervento che sono stati presentati dai comuni interessati.