Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
  Possono presentare istanza:
    aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico
e privato;
    aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche
integrativi e complementari;
    aziende  che  gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica
utilita';
    aziende   o   singoli  imprenditori  che  gestiscono  servizi  di
trasporto   pubblico  di  piazza  (taxi),  servizi  di  noleggio  con
conducente, altri servizi di noleggio;
    aziende  ed  imprenditori privati del settore della distribuzione
urbana  delle merci, cioe' i rappresentati dei settori del commercio,
dell'artigianato e dell'industria, nonche' le aziende di logistica;
    aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti
di distribuzione del metano per autotrazione;
    utenze private di mobilita' individuale,
che   risiedono   nel  territorio  dei  comuni  compresi  nelle  zone
individuate  dalle  regioni  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
351/1999  ed  indicati  nell'accordo  di  programma di cui sopra, che
abbiano  presentato  il  programma degli interventi di cui al decreto
interministeriale  del  21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato
lo  schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e
manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art.
30  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi
in convenzione.
  Tali   istanze   dovranno  essere  integrate,  a  cura  dei  comuni
interessati,  all'interno dei programmi di intervento di cui all'art.
2  del  presente  decreto,  e  trasmesse  al  comune  capofila  della
convenzione per la predisposizione del piano operativo.
  Sara'  data  priorita' iniziale alle istanze che saranno presentate
dalle citta' che sono state indicate nell'accordo di programma di cui
sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente
decreto.