Art. 3. Soggetti beneficiari Possono presentare istanza: aziende che gestiscono flotte di autoveicoli in servizio pubblico e privato; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di TPL, anche integrativi e complementari; aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilita'; aziende o singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza (taxi), servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio; aziende ed imprenditori privati del settore della distribuzione urbana delle merci, cioe' i rappresentati dei settori del commercio, dell'artigianato e dell'industria, nonche' le aziende di logistica; aziende ed imprenditori privati che intendono realizzare impianti di distribuzione del metano per autotrazione; utenze private di mobilita' individuale, che risiedono nel territorio dei comuni compresi nelle zone individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 ed indicati nell'accordo di programma di cui sopra, che abbiano presentato il programma degli interventi di cui al decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che abbiano approvato lo schema della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto e manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e provvedano a costituirsi in convenzione. Tali istanze dovranno essere integrate, a cura dei comuni interessati, all'interno dei programmi di intervento di cui all'art. 2 del presente decreto, e trasmesse al comune capofila della convenzione per la predisposizione del piano operativo. Sara' data priorita' iniziale alle istanze che saranno presentate dalle citta' che sono state indicate nell'accordo di programma di cui sopra, sempre che abbiano soddisfatto ai requisiti di cui al presente decreto.