Art. 5.
                  Valutazione del progetto proposto
  1. Ai  fini dell'ammissibilita', il piano operativo di dettaglio e'
inviato  dalla  convenzione  tra  i  comuni  al servizio inquinamento
atmosferico  e  rischi  industriali del Ministero dell'ambiente, dove
verra'  verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della
commissione  tecnico-scientifica  del  Ministero stesso, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.
  2. Con  decreto  del  direttore  generale  del  servizio  I.A.R  si
provvedera', entro trenta giorni successivi alla valutazione positiva
del  piano  di  dettaglio, al trasferimento, al comune capofila della
convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.