Art. 5. Valutazione del progetto proposto 1. Ai fini dell'ammissibilita', il piano operativo di dettaglio e' inviato dalla convenzione tra i comuni al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, dove verra' verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 2. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R si provvedera', entro trenta giorni successivi alla valutazione positiva del piano di dettaglio, al trasferimento, al comune capofila della convenzione, delle risorse impegnate con il presente decreto.