Art. 6. Modalita' di finanziamento e di revoca 1. L'importo assegnato sara' trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali al comune capofila della convenzione, con le seguenti modalita': il 50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano operativo di dettaglio; il restante 50% sulla base degli stati di avanzamento dell'attivita', una volta che i contributi erogati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, raggiungano l'80% delle somme a disposizione della convenzione in un'unica erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6. 2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovra' essere inviato al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalita' stabilite dal servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000. 3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvedera' alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni. 4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.