Art. 6.
               Modalita' di finanziamento e di revoca
  1. L'importo  assegnato  sara' trasferito dal Servizio inquinamento
atmosferico   e   rischi   industriali   al   comune  capofila  della
convenzione, con le seguenti modalita':
    il  50% entro trenta giorni dall'approvazione del piano operativo
di dettaglio;
    il   restante   50%   sulla   base  degli  stati  di  avanzamento
dell'attivita',  una  volta  che  i  contributi  erogati  ai soggetti
beneficiari  di  cui  all'art.  4,  raggiungano  l'80%  delle somme a
disposizione   della   convenzione   in   un'unica   erogazione  alla
approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.
  2. Il  rendiconto,  di  cui  all'art.  158  del decreto legislativo
18 agosto   2000,   n.   267,   dovra'  essere  inviato  al  servizio
inquinamento  atmosferico  e  rischi industriali secondo le modalita'
stabilite  dal servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale
di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.
  3. Nel  caso  in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto
al  piano  di  dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il
Ministero  dell'ambiente  provvedera'  alla  revoca dei finanziamenti
concessi ai comuni.
  4. I  fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per
finanziare altri interventi.