Art. 2.
  1. Il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Puglia
predispone  un  programma  di  interventi  urgenti  e  necessari  per
fronteggiare   la  situazione  di  crisi  idrica  nei  settori  della
captazione,  trasporto,  adduzione,  trattamento  dell'acqua grezza e
distribuzione delle acque.
  2. Il   programma   di   cui  al  precedente  comma 1  deve  essere
predisposto in conformita', rispettivamente:
    al  piano  tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
    al  piano  di  tutela  di cui all'art. 44 dei decreti legislativi
11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
    al  programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle
acque  reflue  depurate di cui al relativo stato di emergenza ed alle
ordinanze ad esso collegate;
    alla   programmazione   regionale   o   statale  in  materia,  in
particolare,   a   quella  relativa  agli  accordi  di  programma  in
applicazione  dell'art.  17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle
intese  istituzionali  di  programma  Stato-regioni  in  applicazione
dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Il  programma  di  cui  al  precedente  comma 1  deve, altresi',
contenere:
    un quadro economico e finanziario;
    il  fabbisogno  finanziario, con indicazione della fonte pubblica
e/o privata del finanziamento.
  4. Il  programma di cui al precedente comma 1 sara' sottoposto alla
presa  d'atto  da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della  protezione  civile,  del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.