Art. 2. 1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone un programma di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento dell'acqua grezza e distribuzione delle acque. 2. Il programma di cui al precedente comma 1 deve essere predisposto in conformita', rispettivamente: al piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36; al piano di tutela di cui all'art. 44 dei decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; al programma straordinario di interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al relativo stato di emergenza ed alle ordinanze ad esso collegate; alla programmazione regionale o statale in materia, in particolare, a quella relativa agli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed alle intese istituzionali di programma Stato-regioni in applicazione dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Il programma di cui al precedente comma 1 deve, altresi', contenere: un quadro economico e finanziario; il fabbisogno finanziario, con indicazione della fonte pubblica e/o privata del finanziamento. 4. Il programma di cui al precedente comma 1 sara' sottoposto alla presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.