Art. 3. 1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede a: individuare nuovi punti di captazione e stipulare accordi e/o contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque; acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonche' modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare, avuto comunque riguardo ai principi sanciti dagli articoli 2 e 28 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; disporre la progettazione e la realizzazione di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita'; accelerare l'esecuzione di interventi gia' finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale e statale, predisponendo ed approvando i progetti, provvedendo alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, disponendo la realizzazione delle opere anche in deroga alle disposizioni vigenti sugli appalti, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorita' titolari del relativo servizio idrico, ove gia' presenti; stabilire o apportare, ove ritenuto strettamente necessario, modifiche tariffarie all'utenza per i diversi usi conseguenti agli adeguamenti dei proventi derivanti dalla concessione del demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e stabiliti dallo Stato, dagli accordi di programma in applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dalla regione Puglia. 2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque e dall'uso di acque gia' destinate all'uso idroelettrico, relativi ai quantitativi necessari al superamento dell'emergenza, graveranno sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.