Art. 4.
  1. Per   le   attivita'   di  propria  competenza,  il  commissario
delegato-Presidente  della  regione  Puglia, si avvale di un'apposita
struttura  composta  da  un numero massimo di 25 unita' di personale,
dotato  di  specifica  professionalita'  di  cui almeno 20 scelte tra
personale della pubblica amministrazione.
  2. In  favore  delle  unita'  di  personale  di  cui  al precedente
comma 1,  per la durata dell'incarico, e' autorizza la corresponsione
di  un  compenso  determinato  ai  sensi  delle  vigenti ordinanze in
materia di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia.
Per  le missioni del personale di cui al presente articolo, richieste
ed   autorizzate   dal   commissario  delegato,  e'  riconosciuto  il
trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza e,
ove  autorizzato,  anche  l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli
oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990.
  3. Gli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
posti  a  carico  dei  fondi  messi  a  disposizione  del commissario
delegato - Presidente della regione Puglia.