Art. 4. 1. Per le attivita' di propria competenza, il commissario delegato-Presidente della regione Puglia, si avvale di un'apposita struttura composta da un numero massimo di 25 unita' di personale, dotato di specifica professionalita' di cui almeno 20 scelte tra personale della pubblica amministrazione. 2. In favore delle unita' di personale di cui al precedente comma 1, per la durata dell'incarico, e' autorizza la corresponsione di un compenso determinato ai sensi delle vigenti ordinanze in materia di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. Per le missioni del personale di cui al presente articolo, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza e, ove autorizzato, anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/1990. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dei fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Puglia.